Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se il marito possa rimandare la moglie adultera di proprio arbitrio

Pare che il marito possa rimandare la moglie adultera di proprio arbitrio.

Infatti:

1. È lecito eseguire la sentenza pronunziata da un giudice senza ricorrere ad altri giudizi.

Ora Dio, giusto giudice [ Sal 7,12; 2 Tm 4,8 ], ha dato questa sentenza, che il marito per l'adulterio può rimandare la moglie [ Mt 5,32; Mt 19,9 ].

Quindi non si richiede per questo un altro giudizio.

2. Nel Vangelo [ Mt 1,19 ] si legge che « Giuseppe, essendo giusto, pensava di rimandare segretamente Maria ».

Sembra quindi che il marito possa attuare il divorzio senza ricorrere al giudizio della Chiesa.

3. Se il marito rende il debito coniugale alla moglie dopo aver conosciuto l'adulterio, perde il diritto di accusarla.

Quindi il rifiuto del debito coniugale, che fa parte del divorzio, deve precedere il giudizio della Chiesa.

4. Non si può sottoporre al giudizio della Chiesa quanto è impossibile provare.

Ma il delitto dell'adulterio non può essere provato poiché, come dice la Scrittura [ Gb 24,15 ], « l'occhio dell'adultero spia l'oscurità ».

Quindi per la separazione suddetta non si richiede il giudizio della Chiesa.

5. L'accusa deve essere preceduta dalla denunzia scritta, con la quale uno si obbliga alla pena del taglione nel caso che non riesca a fornire le prove.

Ma in questa materia ciò è inammissibile: poiché comunque vadano le cose il marito raggiunge il suo intento, sia che egli lasci la moglie, sia che la moglie si separi da lui.

Quindi questa causa non deve essere portata, con l'accusa, dinanzi al giudizio della Chiesa.

6. Uno è più obbligato verso la moglie che verso gli estranei.

Ora, nessuno deve portare davanti alla Chiesa il delitto di un altro, anche se estraneo, senza aver fatto precedere l'ammonizione segreta [ Mt 18,15ss ].

Molto meno, quindi, uno può portare davanti alla Chiesa il delitto della propria moglie se prima non la ha corretta segretamente.

In contrario:

1. Nessuno può farsi giustizia da sé [ Rm 12,19 ].

Ma se il marito abbandonasse la moglie di proprio arbitrio, si farebbe giustizia da sé.

Quindi non ha il diritto di farlo.

2. In una stessa causa nessuno può essere insieme accusatore e giudice.

Ora, il marito è accusatore nel contestare alla moglie l'offesa commessa contro di lui.

Perciò non può essere giudice.

Quindi non deve rimandarla di proprio arbitrio.

Dimostrazione:

Il marito può separarsi dalla moglie in due modi.

Primo, quanto al letto matrimoniale soltanto.

E questo può farlo di proprio arbitrio appena è sicuro dell'adulterio della moglie.

E non è tenuto a renderle il debito coniugale se non viene a ciò obbligato dalla Chiesa, senza che questa obbedienza pregiudichi il diritto di ricorrere.

Secondo, quanto al letto matrimoniale e alla coabitazione.

E questa separazione non può farsi senza il giudizio della Chiesa, tanto che se uno avesse rimandato la moglie diversamente deve essere costretto a convivere con essa: a meno che il marito non possa provarne l'adulterio in maniera immediata.

E questa separazione viene detta divorzio.

Perciò si deve concludere che non si può procedere al divorzio senza il giudizio della Chiesa.

Analisi delle obiezioni:

1. La sentenza è l'applicazione della legge generale a un caso particolare.

Perciò il Signore non fece che promulgare la legge a cui deve conformarsi la sentenza del giudice.

2. S. Giuseppe voleva rimandare la Vergine non perché sospettava un adulterio, ma per rispetto della sua santità, temendo di coabitare con essa.

D'altra parte il paragone non regge.

Poiché allora in seguito all'adulterio non si procedeva solo al divorzio, ma alla lapidazione.

Non così invece oggi, quando si tratta del giudizio della Chiesa.

3. È così risolta anche la terza obiezioni [ nel corpo ].

4. Il marito che sospetta di sua moglie spesso la spia, e può sorprenderla con dei testimoni nell'atto dell'adulterio.

E così può procedere all'accusa.

Inoltre, anche se il fatto non viene costatato, ci possono essere dei gravi motivi di sospetto che danno l'adulterio per certo: come quando la donna viene trovata sola con un uomo in ore e luoghi sospetti, e priva di indumenti.

5. Il marito può accusare la moglie di adulterio per due scopi diversi.

Primo, per la separazione quanto al letto matrimoniale, dinanzi al giudice ecclesiastico.

E allora la denunzia non esige l'obbligo alla legge del taglione: perché allora in tutti i casi il marito conseguirebbe l'intento, come dice l'obiezione.

- Secondo, per la punizione del delitto dinanzi al tribunale civile.

E in tal caso si esige la denunzia scritta, che obbliga alla pena del taglione nel caso in cui non si riesca a provare l'accusa.

6. Come spiegano le Decretali [ 5,3,31 ], ci sono tre modi di procedere nelle cause criminali.

Primo, mediante l'inquisizione: e questa deve essere preceduta da un grave sospetto, che sostituisce l'accusa.

Secondo, mediante l'accusa: e a questa deve precedere la denunzia per iscritto.

Terzo, mediante la denunzia semplice: e questa deve essere preceduta dalla correzione fraterna.

Perciò le parole del Signore valgono per la denunzia semplice, non già per l'accusa: poiché in questi ultimi casi non si tratta solo di correggere il colpevole, ma di punirlo per salvaguardare il bene comune, il quale sarebbe compromesso se venisse meno la giustizia.

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