Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se il marito sia tenuto a rendere il debito coniugale quando la moglie non lo chiede

Pare che il marito non sia tenuto a rendere il debito coniugale quando la moglie non lo chiede.

Infatti:

1. Un precetto affermativo obbliga solo in determinati tempi.

Ora, il tempo determinato per rendere il debito coniugale non può essere che quello in cui esso viene richiesto.

Quindi non può essere un dovere renderlo in un altro momento.

2. Di chiunque si deve sempre presumere il meglio.

Ora, anche per gli sposati la continenza è sempre meglio che l'uso del matrimonio.

Se quindi la moglie non lo chiede espressamente, il marito deve presumere che essa voglia osservare la continenza.

Quindi non è tenuto in questo caso a rendere il debito coniugale.

3. La donna ha il dominio sul marito come il padrone sui servi.

Ma un servo non è tenuto a prestare servizio al padrone se non quando viene comandato.

Perciò il marito non è tenuto al debito coniugale se non quando la moglie lo esige.

4. Talora il marito può con preghiere distogliere la moglie dall'esigere il debito coniugale.

A maggior ragione quindi può non rendere questo debito quando la moglie non lo esige.

In contrario:

1. Con l'atto coniugale il marito offre un rimedio alla concupiscenza della moglie.

Ora, il medico che ha in cura un malato è tenuto a soccorrere la malattia anche se questi non lo chiede.

Quindi il marito è tenuto a rendere il debito coniugale anche quando la moglie non lo chiede.

2. Un superiore è tenuto a correggere i peccati dei sudditi anche contro la loro volontà.

Ma il debito coniugale è ordinato a prevenire i peccati della propria moglie.

Perciò il marito è tenuto talora a rendere tale debito anche se la moglie non lo chiede.

Dimostrazione:

Si può chiedere il debito coniugale in due modi.

Primo, espressamente: come quando i coniugi lo chiedono reciprocamente a parole.

Secondo, in maniera interpretativa: come quando il marito percepisce da qualche segno che la moglie lo desidererebbe, ma tace per vergogna.

In tal caso dunque, anche se il debito coniugale non è richiesto espressamente a parole, il marito è tenuto a renderlo quando avverte nella moglie dei segni evidenti di tale desiderio.

Analisi delle obiezioni:

1. Il momento indicato per rendere il debito coniugale non si ha [ soltanto ] quando esso viene richiesto, ma anche quando si teme da certi segni che, non rendendolo, insorga quel pericolo che il debito coniugale è ordinato a scongiurare.

2. Il marito può avere la presunzione suddetta quando non vede nella moglie segni contrari.

Ma quando li vede, la sua sarebbe una presunzione stolta.

3. Il padrone non ha vergogna di chiedere al servo il servizio dovuto, come invece la moglie ha vergogna a chiedere il debito coniugale.

Tuttavia se il padrone non lo chiedesse, o per ignoranza o per altre cause, il servo sarebbe ugualmente tenuto a prestarlo nel caso di un danno imminente.

Per questo l'Apostolo [ Ef 6,6; Col 3,22 ] comanda ai servi di « non limitarsi a servire per essere visti ».

4. Il marito non deve distogliere la moglie dal chiedere il debito coniugale se non per motivi ragionevoli.

E anche allora non deve farlo con grande insistenza, per il pericolo morale a cui essa è esposta.

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