Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se il marito e la moglie siano alla pari rispetto all'atto matrimoniale

Pare che il marito e la moglie non siano alla pari rispetto all'atto matrimoniale.

Infatti:

1. « L'agente è superiore al paziente », come scrive S. Agostino [ De Gen. ad litt. 12,16.32 ].

Ma nell'atto coniugale il marito fa la parte dell'agente, e la donna quella del paziente [ Arist., De gen. animal. 1,21 ].

Quindi essi in tale atto non sono alla pari.

2. La donna non è tenuta a rendere il debito coniugale al marito se non ne è richiesta.

Il marito invece è tenuto, come si è spiegato sopra [ a. 2 ].

Quindi essi non sono uguali rispetto all'atto matrimoniale.

3. Nel matrimonio la donna risulta fatta per l'uomo [ 1 Cor 11,9 ], come appare dalle parole della Genesi [ Gen 2,18 ]: « Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile ».

Ora, ciò che costituisce il fine per cui una cosa è fatta è sempre superiore ad essa.

Quindi, ecc.

4. Il matrimonio è ordinato principalmente all'atto coniugale.

Ma nel matrimonio, come insegna S. Paolo [ 1 Cor 11,3 ], il marito è il capo della moglie.

Quindi essi non sono uguali nell'atto suddetto.

In contrario:

1. Sta scritto [ 1 Cor 7,4 ]: « Il marito non è arbitro del proprio corpo »; e lo stesso viene ripetuto per la moglie.

Essi dunque sono alla pari rispetto all'atto coniugale.

2. Il matrimonio è una relazione di equiparanza, essendo esso un'unione, come si è detto [ q. 44, a. 1 ].

Perciò il marito e la moglie sono uguali nell'atto matrimoniale.

Dimostrazione:

Ci sono due tipi di uguaglianza: l'uguaglianza quantitativa e l'uguaglianza di proporzionalità.

La prima è quella che si riscontra tra due quantità della stessa misura: come tra due cubiti e due cubiti.

Invece l'uguaglianza di proporzionalità è quella che si riscontra tra due proporzioni della medesima specie: come quella esistente fra il doppio di una misura e il doppio di un'altra.

Se quindi parliamo del primo tipo di uguaglianza, allora il marito e la moglie non sono uguali nel matrimonio: né rispetto all'atto coniugale, in cui la parte più nobile spetta al marito, né rispetto al governo della casa, in cui la donna è governata e il marito governa.

Invece rispetto all'altro tipo di uguaglianza essi sono alla pari in entrambi i casi: poiché come il marito è obbligato ad agire da marito verso la moglie rispetto all'atto coniugale e al governo della casa, così la moglie lo è verso il marito in ciò che riguarda la moglie.

Per cui nel testo delle Sentenze [ 4,32,1 ] si dice che essi sono alla pari nel chiedere e nel rendere il debito coniugale.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene agire sia più nobile che patire, tuttavia il paziente sta al patire come l'agente sta all'agire.

Si ha quindi nel caso un'uguaglianza di proporzionalità.

2. Tale fatto è accidentale.

Infatti il marito, avendo nell'atto matrimoniale la parte più nobile, sente per natura meno vergogna della moglie a chiedere il debito coniugale.

Per questo la moglie, a differenza del marito, non è tenuta a rendere il debito coniugale se non ne viene richiesta.

3. Ciò dimostra che essi non sono uguali in modo assoluto, ma non che non lo sono in modo proporzionale.

4. Sebbene il capo sia il membro principale, tuttavia, come le altre membra servono ad esso nel loro compito, così il capo serve ad esse nel suo.

E così c'è tra loro un'uguaglianza di proporzionalità.

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