Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se nei tempi sacri si debba proibire di chiedere il debito coniugale

Pare che nei tempi sacri non si debba proibire di chiedere il debito coniugale.

Infatti:

1. Il rimedio va applicato quando la malattia si aggrava.

Ora, può capitare che la concupiscenza si aggravi proprio in un giorno di festa.

È allora quindi che uno deve porvi rimedio chiedendo il debito coniugale.

2. Non c'è altra ragione, per non chiedere il debito coniugale nei giorni festivi, all'infuori della loro deputazione alla preghiera.

Ma nei giorni suddetti per la preghiera ci sono delle ore determinate.

Quindi nelle altre ore è lecito chiedere il debito.

In contrario:

Come sono sacri certi luoghi perché deputati alle cose sacre, così sono sacri certi tempi per la medesima ragione.

Ma in un luogo sacro non è lecito chiedere il debito coniugale.

Quindi neppure nei tempi sacri.

Dimostrazione:

L'atto matrimoniale, pur non essendo peccaminoso, rende tuttavia l'uomo indisposto alle cose spirituali, poiché deprime la ragione con il piacere sessuale.

Perciò nei giorni in cui si deve attendere maggiormente alle cose spirituali non è lecito chiedere il debito coniugale.

Analisi delle obiezioni:

1. Nei tempi suddetti si può combattere la concupiscenza con altri rimedi: ad es. con la preghiera e con molte cose consimili, usate anche da coloro che osservano la continenza perpetua.

2. Sebbene non si sia tenuti a pregare in tutte le ore, tuttavia bisogna conservarsi tutto il giorno disposti alla preghiera.

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