Supplemento alla III parte

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Articolo 7 - Se ci sia l'obbligo di rendere il debito coniugale in giorno festivo

Pare che non ci sia l'obbligo di rendere il debito coniugale in giorno festivo.

Infatti:

1. Secondo S. Paolo [ Rm 1,32 ] è punito sia chi pecca, sia chi acconsente al peccato.

Ma chi rende il debito coniugale acconsente con chi lo chiede commettendo peccato.

Quindi pecca anche lui.

2. A pregare noi siamo obbligati da un precetto affermativo, per cui siamo tenuti a farlo in tempi determinati.

Quindi nel tempo in cui uno è tenuto a pregare non deve rendere il debito coniugale: come non deve renderlo nel tempo in cui il suo eventuale padrone esige un particolare servizio.

In contrario:

S. Paolo [ 1 Cor 7,5 ] scrive in proposito: « Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera ».

Perciò quando un coniuge lo chiede, l'altro deve rendere il debito coniugale.

Dimostrazione:

Avendo la moglie il dominio sul corpo del marito, per quanto riguarda l'atto della generazione, e così reciprocamente il marito sulla moglie, l'uno è tenuto a rendere il debito coniugale all'altro in qualsiasi tempo e in qualsiasi ora, salva la debita onestà richiesta in tali atti: poiché non si esige che subito e in pubblico uno renda il debito coniugale.

Analisi delle obiezioni:

1. Il coniuge così richiesto non mostra un vero consenso, ma rende il suo debito con dolore.

Perciò non pecca.

Data infatti la fragilità della carne, Dio ha ordinato che si renda il debito coniugale ogni volta che esso viene richiesto, per non offrire alcuna occasione di peccato.

2. Per pregare non c'è un'ora così determinata da non poter essere poi ricompensata in altro tempo.

Perciò l'obiezione non regge.

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