Regolamento del 20 marzo 1917

12. Espulsione

Art. 30. Sarà espulso dall'Unione il Socio Ex-alunno, Aspirante, Effettivo o Anziano che risulti bestemmiatore, ovvero, scorretto nelle parole o negli atti, oppure irriverente verso le persone o le cose sacre: insubordinato alle Autorità dell'Unione non animato dallo spirito della medesima o insinuatore di malcontenti, discussioni, oppure di carattere insocevole.

L'espulsione potrà pure aver luogo per altre mancanze giudicate gravi dal Direttore o dalla Direzione.

il Direttore può espellere un Socio dall'Unione, anche senza manifestarne i motivi.

L'espulsione consiste nel non poter più frequentare l'Unione e nell'essere radiato dal quadro esposto nei locali della medesima.

Art. 31. Ogni anno, dopo la festa dell'Immacolata, si farà lo scrutinio delle assenze dei Soci dalle funzioni obbligatorie.

Il Socio che non raggiungerà i due terzi delle presenze e non avrà una seria giustificazione delle assenze, sarà radiato dal quadro esposto nei locali dell'Unione.

Art. 32. L'Unione non emetterà alcun giudizio sulle dimissioni date da Soci Effettivi o Anziani; ma, lasciando loro tutta la responsabilità di tale atto, si limiterà a radiare i nomi dei medesimi dal quadro esposto nei locali della sede.

Art. 33. Le domande di riammissione saranno prese in esame dalla Direzione, la quale assumerà le informazioni che crederà necessarie, e, dopo coscienziosa discussione, darà risposta favorevole o no, ovvero rimanderà la decisione dopo una prova di frequenza per un tempo da determinarsi.

Non saranno accettate le domande di riammissione fatte dagli espulsi.

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