Regolamento del 20 marzo 1917

13. Elezioni

Art. 34. Ogni anno, nella settimana che segue la festa di S. Giovanni Battista de La Salle, si procederà alla elezione dei Consiglieri, dei Sottosegretari, dell'Alfiere e del Vice Alfiere.

Art. 35. I Consiglieri, i Sottosegretari, l'Alfiere e il Vice Alfiere sono scelti ed eletti dai Soci Effettivi, tra i vari membri proposti dal Direttore.

Il numero dei Consiglieri e dei Sottosegretari sarà determinato dal Direttore.

Art. 36. Il Direttore sceglie fra i Consiglieri i Capi dei seguenti Uffici: Segreteria - Formazione dei Soci Aspiranti ed Ex-alunni - Buona stampa - Biblioteca - Funzioni religiose - Impieghi e sussidi - Bandiera sociale - Decorazione della Cappella, ecc.

Art. 37. Le elezioni si fanno con votazione segreta e a maggioranza dei voti; non raggiungendosi questa o in caso di parità, si procede al ballottaggio prima dello scioglimento dell'adunanza.

I Consiglieri, i Sottosegretari, l'Alfiere e il Vice Alfiere durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 38. Quando, per qualsiasi ragione, venisse a mancare nel corso dell'anno qualche Consigliere, Sottosegretario o Alfiere, la Direzione ha facoltà di scegliere tra i Soci Effettivi quelli che giudica atti a occupare tali cariche e di assumerli fino alle elezioni successive.

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