Regolamento del 1933

Ammissione dei Postulanti

Art. 16. - I Postulanti sono ammessi dal Superiore Generale o dai suoi Delegati.

Art. 17. - Gl'incarichi di ammettere i Postulanti esigeranno che siano di nascita legittima, di onesta famiglia, che non siano stati novizi o professi in altre Congregazioni od Ordini, e che abbiano, almeno in qualche grado, le qualità seguenti:

1° Salute e integrità fisica necessarie all'apostolato catechistico;

2° Buon senso pratico e retto giudizio;

3° Buono spirito, carattere aperto, fermo, ma docile e socievole;

4° Amore al lavoro e spirito d'ordine;

5° Animo temprato ai sacrifici richiesti dalla vita religiosa;

6° Desiderio sincero della propria perfezione, e volontà risoluta di fuggire i piaceri e le vanità del mondo;

7° Vera disposizione alla pratica costante dei doveri di pietà, tenero amore e costante divozione a N. S. Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre.

Art. 18. - Per l'ammissione dei Postulanti si richiederà:

1° La promessa scritta di frequentare la Congregazione, controfirmata dai genitori di minorenni, con le parole seguenti:

"Permetto a mio figlio di frequentare la Congregazione dei Catechisti tutte le domeniche e alcune ore serali settimanali";

2° L'atto di nascita da cui risultino almeno 15 anni compiuti;

3° Il certificato di Battesimo e di Cresima;

4° L'attestato di buona condotta, redatto dal proprio Parroco;

5° La testimonianza di stato libero, se necessaria;

6° Prima dell'ammissione al Noviziato, lettere testimoniali del Vescovo della Diocesi di origine, e anche dei Vescovi delle Diocesi in cui l'aspirante risiedette più di un anno moralmente continuo, dopo il quattordicesimo anno di età;

7° L'attestato di buona condotta, rilasciato dai rispettivi Superiori, per coloro che furono in seminari o in collegi, conforme al canone 545 del Codice.

Art. 19. - Il tempo del Probandato o Postulato dura un anno e comprende tutte le domeniche e alcune ore serali settimanali, passate nella Sede del Noviziato, sotto la direzione del Maestro dei Novizi.

Art. 20. - Nell'anno del Postulato si attenderà a esercizi atti a provare, se gli aspiranti posseggano i caratteri di vera vocazione e se abbiano le attitudini necessarie per acquistare lo spirito della Congregazione, facendo notare con chiarezza ai Postulanti, che la medesima non è stabilita per servire di preparazione ad altre vocazioni: inoltre si studierà la Religione in modo da sostenere con esito felice l'esame di abilitazione all'insegnamento del Catechismo di grado inferiore.

Art. 21 - Terminato il tempo della prova, il Superiore Generale col Consiglio ammetterà 1 i Postulanti al Noviziato, ovvero li dichiarerà inammissibili.

Art. 22. - Se qualche Catechista conoscesse cosa che potesse ostacolare l'ammissione di postulanti o novizi, è tenuto a comunicarla al Consiglio, il quale manterrà su ciò rigoroso segreto.

Art. 23. - I Postulanti si prepareranno per l'ammissione al Noviziato, con Esercizi Spirituali serali di una settimana, seguiti da un Ritiro Spirituale chiuso di almeno tre giorni, e - secondo il prudente giudizio del Direttore spirituale - con la Confessione generale.

Indice

1 Quando si trova l'espressione: "Superiore Generale col Consiglio", devesi intendere con VOTO DELIBERATIVO, eccetto che dicasi espressamente con voto soltanto consultivo.
Il Consiglio è formato dal Superiore Generale e da quattro Assistenti.