Regolamento del 1933

Noviziato e Novizi

Art. 24. - Il Noviziato comincia con l'imposizione del distintivo della Congregazione - conio metallico cuoriforme con piccolo Crocifisso sovrapposto alle parole: "Congregazione - Catechisti - SS. Crocifisso". - comprende tutte le domeniche e alcune ore serali settimanali di un anno intero, ininterrotto, e deve essere fatto nella Sede del Noviziato debitamente approvata dall'Autorità Ecclesiastica.

Art. 25. - Il Superiore Generale con il Consiglio potrà prolungare, non però oltre sei mesi, il tempo del Noviziato.

Art. 26. - Se un Novizio si assenta, per qualsiasi motivo, dal Noviziato, per più di trenta giorni consecutivi o no, è obbligato a ricominciarlo.

Art. 27. - Se l'assenza del Novizio supera quindici giorni, importa, per la validità del Noviziato, l'obbligo di supplire a detto tempo.

Art. 28. - Non possono essere validamente ammessi al Noviziato:

1° Gli aspiranti che aderirono a una setta acattolica;

2° I non aventi l'età di sedici anni compiuti;

3° Ogni coniugato, durante il matrimonio;

4° Chi è, o è stato, legato dal vincolo della professione religiosa;

5° Quelli cui sovrasta qualche pena per grave delitto commesso, di cui furono o possono essere accusati;

6° Chi entra nella Congregazione spinto da violenza, da grave timore o indottovi da inganno, come pure quegli che il Superiore riceve mosso dalle stesse cause.

Art. 29. - Sono ammessi al Noviziato illecitamente, sebbene validamente:

1° Gli aspiranti con debiti che non sono in grado di pagare;

2° Chi ha da render conti o si trova impigliato in affari secolareschi, per modo che la Congregazione possa temere liti e molestie;

3° Gli Orientali senza la licenza scritta della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Art. 30. - Il tempo del Noviziato dovrà essere tutto consacrato a formare l'anima dei Novizi, con lo studio delle Costituzioni, con pie meditazioni e assidue preghiere, con apprendere bene quanto concerne i Voti e le Virtù, con esercizi opportuni a svellere fin dalle radici i semi dei vizi, a dominare gli sregolati movimenti dell'anima, a far acquisto delle Virtù inerenti allo stato religioso.

Art. 31. - Intenda bene ogni membro della Congregazione che, non solamente deve spogliarsi d'ogni affezione propria e puramente naturale, e avere per iscopo in ogni cosa la gloria di Dio; ma che deve inoltre lasciarsi guidare in tutto dallo spirito di Gesù Cristo e dai suoi Rappresentanti.

Art. 32. - Le pratiche del Noviziato potranno essere frammezzate con alcuni esercizi di studio, nelle seguenti materie: Santo Vangelo - Metodologia catechistica - Liturgia - Ascetica - Canto sacro - Educazione fisica.

Art. 33. - Durante il tempo del Noviziato non devono i Novizi applicarsi di proposito allo studio delle lettere, delle scienze e delle arti, né attendere alle opere di apostolato che impediscano di occuparsi degli esercizi prescritti negli articoli 29, 30 e 31.

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