Regolamento del 1933

Consiglio Generalizio

Art. 141. - Il Consiglio del Superiore Generale è costituito dagli Assistenti, dei quali il Primo eletto funge da Vice-Supervisore, e un altro da Segretario delle adunanze consiliari.

Art. 142. - Tutti gli Assistenti risiedono ordinariamente nella stessa città della Sede Principale, per poter intervenire facilmente alle sedute del Consiglio.

Art. 143. - Gli Assistenti devono ritenersi obbligati in modo particolare a vigilare, perché non s'introduca il rilassamento nell'osservanza regolare; e se vengono a conoscere qualche cosa contraria alla regolarità, ne avvertono il Superiore Generale e con lui cercano il modo di rimediarvi.

Art. 144. - Gli Assistenti devono adoprarsi con zelo ardente alla diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso".

Art. 145. - Gli Assistenti saranno cordialmente uniti al Superiore Generale, e intimamente persuasi che la loro sommessione e perfetta dipendenza verso di lui, contribuirà efficacemente a mantenere nell'obbedienza tutti i componenti la Congregazione.

Art. 146. - Uno dei doveri importanti degli Assistenti è aver cura della salute del Superiore Generale, e procurare che non gli manchi nulla di quanto riterranno essergli necessario.

Art. 147. - La stima e l'affetto reciproco, l'unione di spirito e di cuore non devono mai subire la minima alterazione tra gli Assistenti, e perciò, superate le opposizioni di sentimenti e di carattere, non saranno troppo tenaci nelle loro idee, e si asterranno dal sostenerle fino a soffrirne, quando non si vedano assecondati.

Art. 148. - Il dovere degli Assistenti è di esporre con religiosa libertà quello che, secondo coscienza, ritengano utile, ma sempre nella pace e nella carità, che sono i beni più preziosi.

Art. 149. - Gli Assistenti devono aiutare il Superiore Generale nel governo e nell'amministrazione di tutta la Congregazione, sia dando il proprio parere o voto sulle questioni che loro vengono sottoposte in Consiglio, sia proponendo essi stessi ciò che loro pare necessario, o utile al bene della Congregazione.

Art. 150. - Gli Assistenti non devono avere uffici che impediscano quello di consiglieri e aiutanti del Superiore Generale, il quale potrà tuttavia assegnare a ogni Assistente gli affari a cui deva specialmente attendere, sempre però sotto la sua dipendenza.

Art. 151. - I membri del Consiglio Generalizio sono obbligati a mantenere il segreto sui diversi affari loro sottoposti o confidati in Consiglio, o fuori e specialmente sulle discussioni e votazioni avvenute nelle adunanze.

Art. 152. - Il Superiore Generale, secondo la sua prudenza e la gravità degli affari di competenza del Consiglio Generalizio, può esigere che gli Assistenti prestino giuramento di serbare il segreto.

Art. 153. - Nei casi urgenti o nell'impossibilità di aver presenti tutti gli Assistenti, le adunanze possono aver luogo validamente e deliberare con l'intervento del Superiore Generale e di almeno due Assistenti.

Art. 154. - Le deliberazioni del Consiglio saranno sempre prese con votazione segreta.

Art. 155. - Deliberazioni più gravi da prendersi nel Consiglio Generalizio, sono particolarmente le seguenti:

1° La nomina del Segretario Generale e dell'Economo Generale, fatta ciascuna con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

2° L'approvazione del Regolamento-orario dei Catechisti che vivono nelle Case di Carità;

3° L'apertura di una Sede e la soppressione di quelle già esistenti con l'autorizzazione dell'Ordinario;

4° La nomina del Maestro dei Novizi, del Direttore della Sede Principale, dei Direttori delle Sedi ordinarie con i loro Consiglieri ed Economi, e l'approvazione dei Regolamenti-orari delle diverse Sedi;

5° La conferma in carica di qualcuno dei nominati sopra - N.4 -, in conformità dei Sacri Canoni, l'accettazione delle loro dimissioni, la loro deposizione per cause gravi;

6° L'ammissione dei Catechisti alla Professione e le discussioni sui dimittendi dalla Congregazione;

7° La convocazione del Capitolo Generale, sia ordinario, sia straordinario, con l'indicazione delle preghiere da farsi in tutta la Congregazione per il suo buon esito, e la preparazione del programma delle cose da trattarsi nel medesimo;

8° L'acquisto, la vendita o la permutazione di immobili o mobili preziosi della Congregazione; l'impiego, l'alienazione o cambio delle rendite e dei fondi della Cassa generale e le approvazioni delle stesse operazioni sui fondi delle Casse locali; l'accettazione di obbligazioni onerose, o rinunzia a diritti della Congregazione.

Art. 156. - Le dimissioni di Assistenti, del Segretario e dell'Economo Generale saranno accettate o no dalla maggioranza assoluta del Consiglio Generalizio.

Art. 157. - La maggioranza assoluta del Consiglio Generalizio può deporre, per motivi gravi, il Segretario, l'Economo Generale, e anche, per cause gravissime, un Assistente, dopo che, ammonito tre volte, non si mostri correggibile; in questo caso si richiede la conferma dell'Ordinario.

Art. 158. - Oltre i sopra enumerati, possono occorrere affari in cui il Superiore Generale sia in dubbio su la maggiore o minore loro gravità, e conseguentemente su l'obbligo di sottoporli al Consiglio; in tale dubbio il Superiore ricorra ugualmente al Consiglio, che voterà sulla gravità o no del caso, e per conseguenza sul dovere di sottoporlo alle decisioni consiliari.

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