Regolamento del 1933

Segretario Generale

Art. 159. - Il Segretario Generale ha il compito di registrare e conservare in ordine tutti i documenti, e gli atti che riguardano l'amministrazione e la storia della Congregazione e di scrivere, d'ordine e a nome del Superiore Generale, le lettere e le comunicazioni ufficiali del medesimo.

Art. 160. - Egli è nominato per sei anni e può sempre essere riconfermato; deve avere almeno trentadue anni d'età, di cui dieci di Professione.

Art. 161. - Il Segretario Generale deve essere d'una discrezione a tutta prova, e possedere le doti di abilità speciali richieste dal suo ufficio; può essere scelto tra gli Assistenti, eccetto il Primo.

Art. 162. - Il Segretario Generale assiste, ordinariamente, alle riunioni del Consiglio Generalizio, ma non ha diritto di voto, se non è uno degli Assistenti, e, in conformità agli appunti presi durante le sedute, ne redige i verbali che devono essere letti nelle adunanze successive e, se riconosciuti esatti, approvati e firmati dai membri del Consiglio.

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