Regolamento del 1933

Sedi e Direttori

Art. 181. - Le Sedi della Congregazione sono le residenze delle Sezioni e le Case di Carità dei Catechisti.

Art. 182. - Le Sedi sono rette da un Catechista Direttore e sottoposte a un Regolamento-orario particolareggiato, specialmente quelle delle Case di Carità.

Art. 183. - Il Consiglio Generalizio nomina i Direttori delle Sedi per un triennio; e, per gravi ragioni, può rieleggerli nella medesima Sede, solo per il successivo triennio.

Ad altra Sede sono sempre rieleggibili.

Art. 184. - In tutte le Sedi il Direttore avrà almeno due Consiglieri, dei quali uno potrà avere anche la nomina all'ufficio di Economo.

Art. 185. - Il Direttore col suo Consiglio assegnerà, nella Sede, gli uffici in conformità alle attitudini d'ogni Catechista, e tratterà gli affari più importanti che riguardano il bene generale.

Art. 186. - Il Primo dei Consiglieri sarà il Vice Direttore della Sede, e dovrà aiutare il Direttore secondo le necessità, e sostituirlo quando, per qualsiasi motivo, non potrà compiere il proprio ufficio.

Art. 187. - I Direttori devono fare in modo che nella Sede si conservi e accresca il buono spirito e la disciplina religiosa, e perciò ogni settimana riceveranno i loro dipendenti a colloquio privato, e riuniranno il Consiglio per stabilire le direttive e i mezzi più adatti alla formazione e santificazione dei Catechisti.

Art. 188. - Le Opere di apostolato catechistico saranno oggetto di cure diligentissime per i Direttori, i quali non risparmieranno sacrifizi per ottenere che in esse si procuri realmente la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Art. 189. - La diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso" dovrà trovare nei Direttori dei veri apostoli, capaci di ravvivare, con l'esempio e con la parola, lo zelo di tutti i Catechisti.

Art. 190. - È preciso dovere dei Direttori d'informare assiduamente il Superiore Generale di tutto l'andamento della Sede e dei soggetti, tanto in bene quanto in male, e non in modo puramente generale, ma particolareggiato e coscienzioso, così che il Superiore conosca pienamente lo stato della Sede e dei singoli Catechisti.

Art. 191. - I Direttori non possono introdurre novità né fare cambiamenti nei Regolamenti, negli orari e pratiche in uso nelle Sedi, senza il consenso del Superiore Generale.

Art. 192. - I Direttori possono dispensare i loro sudditi, - in singoli casi, per breve tempo e per giuste ragioni, - da qualche punto delle Costituzioni; non siano però facili a concedere tali dispense, né a introdurre novità nella vita delle Sedi.

Art. 193. - Con il consenso e sotto l'autorità degli Ordinari delle Diocesi, la Congregazione potrà stabilire i suoi membri nei luoghi dove sia loro possibile esercitare l'apostolato catechistico e ricavare il necessario per la vita in uffici, che richiedano abbastanza lavoro da tenerli occupati.

Art. 194. - Per dare maggior gloria a Dio e procurare al più gran numero possibile di giovani il vantaggio dell'istruzione religiosa e la pratica della vita cristiana parrocchiale, i membri della Congregazione eserciteranno il loro apostolato catechistico specialmente presso le Parrocchie; e anche quando dirigano pensionati, orfanotrofi, opere scolastiche o post-scolastiche, avranno sempre cura di far partecipare i giovani, per quanto sarà possibile, alla vita della Parrocchia e di farla stimare e desiderare.

Art. 195. - Il Superiore Generale, col Consiglio, accetta le Sedi e le Opere che gli sono proposte, quando lo giudica conveniente per la gloria di Dio e per il bene della Congregazione.

Art. 196. - Egli tratta direttamente, o per mezzo di altri, coi fondatori o proponenti, e regola tutta la parte temporale di dette Sedi e Opere, e le modalità dell'apostolato catechistico.

Art. 197 - Oltre l'istruzione e l'educazione religiosa, i Catechisti procureranno, quando sarà loro possibile, di dare ai giovani l'istruzione primaria e professionale di cui abbisognano, in scuole domenicali, serali, istituite come mezzi per avere i giovani alle lezioni di religione e alle pratiche della vita cristiana.

Art. 198. - I membri della Congregazione, per riuscire nel loro apostolato e per divenire ottimi Catechisti e ferventi nelle pratiche religiose, procureranno d'attingere largamente e di ispirarsi alla dottrina spirituale e ai metodi di S. Giovanni Battista De La Salle e del suo Istituto; col quale manterranno sempre le più cordiali e deferenti relazioni, specialmente coll'appoggiarne le Opere e intendersi nel miglior modo col Fratello Ispettore o Direttore, ascoltarne con riconoscenza le istruzioni e metterle in pratica.

Art. 199. - I Catechisti ispireranno ai giovani, da loro educati, un grande rispetto per il Clero e per le Autorità costituite.

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