Regolamento del 1933

Economo Generale

Art. 163. - I beni mobili e immobili e ogni rendita che la Congregazione possiede, costituiscono un patrimonio religioso che le appartiene in modo collettivo; quindi alla Congregazione, rappresentata dal Superiore Generale col Consiglio, appartiene il diritto di regolare e controllare l'uso di detto patrimonio.

Art. 164. - Gli acquisti d'immobili sono sempre fatti per conto della Congregazione, rappresentata da qualche Ente giuridico, preferibilmente quello dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Art. 165. - L'Economo Generale è incaricato, sotto la direzione del Superiore Generale e la vigilanza del Consiglio, dell'amministrazione dei beni mobili e immobili e di tutta la parte materiale della Congregazione, come tale, nonché delle relazioni esterne che ne conseguono, sia col foro civile o contenzioso, sia con i particolari; come pure della contabilità generale, dei fondi e in particolare della gestione della Cassa generale.

Art. 166. - L'Economo Generale è nominato per sei anni e può sempre essere riconfermato; deve avere almeno trentadue anni d'età, di cui dieci di Professione.

Art. 167. - L'Economo Generale deve possedere la capacità e l'esperienza richieste dal suo ufficio.

Art. 168. - Non si può essere contemporaneamente Assistente ed Economo Generale.

Art. 169. - L'Economo Generale non intraprenda nessun affare di qualche importanza, senza averne conferito col Superiore Generale e ottenutone il consenso; e, terminato, gli deve render conto dell'andamento del medesimo.

Art. 170. - L'Economo non tenga somme rilevanti, titoli o valori di importanza fuori della Cassa-forte generale, e questa sia chiusa con tre serrature differenti, le cui chiavi siano tenute, una dal Superiore Generale, l'altra dal Primo Assistente e la terza dall'Economo stesso.

Art. 171. - Ogni volta che si apre la Cassa-forte generale, i tre depositari delle chiavi devono essere presenti, perché non è loro permesso di cedersele l'un l'altro, e l'Economo Generale deve registrare quanto si mette nella Cassa e quanto si toglie, firmare l'operazione e richiedere la firma dei presenti.

Art. 172. - Se un depositario delle chiavi della Cassa-forte generale non può essere presente all'apertura della medesima, deve farsi sostituire da uno degli Assistenti che non ha chiave.

Art. 173. - Al termine d'ogni semestre, l'Economo Generale presenta al Superiore Generale e al suo Consiglio il resoconto dell'amministrazione, per essere esaminato e confrontato con lo stato di Cassa.

Art. 174. - Se il resoconto presentato dall'Economo Generale è trovato esatto, il Superiore e gli Assistenti l'approvano e lo firmano.

Art. 175. - L'Economo Generale conserverà il segreto sullo stato dell'amministrazione, secondo che sarà giudicato prudente dal Superiore Generale.

Art. 176. - I Direttori locali col loro Consiglio e la collaborazione dell'Economo locale, conservano e amministrano i beni della Sede nel modo indicato sopra, sempre però con le debite autorizzazioni, nei casi riservati al Superiore Generale e al Consiglio Generalizio.

Art. 177. - L'Economo locale rende conto dell'amministrazione ogni mese al Direttore della Sede e al suo Consiglio, ogni semestre al Consiglio Generalizio, al quale spedisce i conti debitamente approvati e firmati dal Direttore e dai componenti il Consiglio.

Art. 178. - Le economie che le differenti amministrazioni potranno annualmente effettuare, andranno tutte a benefizio della Congregazione.

Art. 179. - I Direttori e gli Economi, dopo aver liquidato i debiti delle loro Sedi, e riservata la somma occorrente per procedere nella loro amministrazione, versano, ogni anno, il risparmio alla Cassa generale.

Art. 180. - Le somme versate alla Cassa generale della Congregazione servono per la diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso", per la stampa e la spedizione del Bollettino "L'amore a Gesù Crocifisso", per le spese di amministrazione e per aiutare, quando sia possibile e opportuno, i Catechisti, le Sedi e le Opere che si trovassero in necessità.

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