Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

Indice

Titolo XXIV - I giudizi in generale

Can. 1055

§1. Oggetto del giudizio sono:

1° i diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire oppure da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare;

2° i delitti per quanto riguarda la pena da infliggere.

§2. Nelle controversie, però, sorte da un atto di potestà esecutiva di governo è competente soltanto l'autorità superiore a norma dei cann. 996-1006.

Can. 1056

Nelle cause riservate a qualche Dicastero della Sede Apostolica, è necessario che i tribunali seguano le norme stabilite dallo stesso Dicastero.

Can. 1057

Nelle cause dei servi di Dio perché siano iscritti tra i Santi, si osservino le norme speciali stabilite dal Romano Pontefice.

Capitolo I - Il foro competente

Can. 1058

Il Romano Pontefice non è giudicato da nessuno.

Can. 1059

§1 A causa del primato del Romano Pontefice ogni fedele cristiano ha pieno diritto di deferire la sua causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, all'esame dello stesso Romano Pontefice, che è il giudice supremo per tutto il mondo cattolico e che giudica personalmente o attraverso i tribunali della Sede Apostolica o per mezzo di giudici da lui delegati.

§2. Questa istanza interposta al Romano Pontefice, tuttavia, non sospende, eccetto nel caso di appello, l'esercizio della potestà nel giudice che ha già cominciato a occuparsi della causa e che può quindi proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che non consti che il Romano Pontefice abbia avocato a sé la causa.

Can. 1060

§1. Solo il Romano Pontefice ha diritto di giudicare:

1° i Patriarchi;

2° i Vescovi nelle cause penali;

3° i capi di stato;

4° le altre cause che egli ha avocato al suo giudizio.

§2. Eccettuati i Vescovi che esercitano la loro potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, tutti gli altri Vescovi nelle cause contenziose sono giudicati dal tribunale designato dal Romano Pontefice, salvo restando il can. 1066, §2.

§3. Un giudice non può occuparsi di un atto o di un documento confermato in forma specifica dal Romano Pontefice se prima non ne ha ricevuto il mandato.

Can. 1061

Devono convenire davanti ai tribunali della Sede Apostolica le persone che non hanno un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, siano persone fisiche non costituite nell'ordine episcopale, siano persone giuridiche, salvo restando il can. 1063, §4, nn. 3 e 4.

Can. 1062

§1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, salva restando la competenza della Sede Apostolica, è il tribunale superiore dentro i confini del territorio della stessa Chiesa.

§2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve eleggere con voti segreti per un quinquennio dal suo gruppo un Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia, come pure due Vescovi che con lui come presidente costituiscono il tribunale; se però uno di questi tre Vescovi è in causa o non può essere presente, il Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente, lo sostituisca con un altro Vescovo; così pure nel caso di ricusazione se ne occupi il Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

§3. È compito di questo tribunale giudicare le cause contenziose sia delle eparchie, sia dei Vescovi, anche dei Vescovi titolari.

§4. L'appello in queste cause si fa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, escluso un ulteriore appello, salvo restando il can. 1059.

§5. Il Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia ha il diritto di vigilare su tutti i tribunali situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, come anche il diritto di decidere nella ricusazione contro qualche giudice del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale.

Can. 1063

§1. Il Patriarca deve erigere il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, distinto dal tribunale dell'eparchia del Patriarca.

§2. Questo tribunale abbia un proprio presidente, i giudici, il promotore di giustizia, i difensori del vincolo e gli altri addetti necessari, nominati dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente; il presidente, i giudici, il promotore di giustizia nonché i difensori del vincolo non possono essere rimossi se non dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, mentre il Patriarca da solo può accettare la rinuncia all'ufficio.

§3. Questo tribunale è tribunale di appello nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio per mezzo dei giudici che si succedono a vicenda, per le cause già definite nei tribunali inferiori; competono a questo tribunale anche i diritti del tribunale metropolitano in quei luoghi del territorio della Chiesa patriarcale dove le province non sono erette.

§4. Compete a questo tribunale di giudicare, per mezzo di giudici che si succedono a vicenda, nel primo e nei successivi gradi del giudizio, le cause:

1° degli Esarchi e dei delegati del Patriarca che non sono Vescovi;

2° delle persone fisiche e giuridiche immediatamente soggette al Patriarca;

3° degli istituti di vita consacrata di diritto pontificio;

4° del Superiore di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio, che non ha nell'istituto stesso un Superiore provvisto di potestà giudiziale;

5° riservate per disposizione del diritto particolare a questo tribunale.

Can. 1064

§1. Il tribunale metropolitano, che non è distinto dal tribunale dell'eparchia del Metropolita, è tribunale di appello dalle sentenze dei tribunali eparchiali.

§2. Dalle cause trattate in primo grado di giudizio davanti al Metropolita o ad altro Vescovo eparchiale che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si deve appellare al tribunale da esso designato stabilmente con l'approvazione della Sede Apostolica, fermi restando i can. 139 e can. 175.

Can. 1065

Il tribunale di terzo grado è la Sede Apostolica, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto comune.

Can. 1066

§1. In ciascuna eparchia e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice nel primo grado del giudizio è il Vescovo eparchiale.

§2. Se però si tratta di diritti e di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo eparchiale, nel primo grado del giudizio giudica il tribunale di appello, fermo restando il can. 1062, §3.

Can. 1067

§1. Un tribunale di primo grado per diverse eparchie della stessa Chiesa sui iuris può essere eretto dal Patriarca col consenso dei Vescovi eparchiali interessati, se si tratta di eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi, dagli stessi Vescovi eparchiali che a questo hanno consentito con l'approvazione della Sede Apostolica.

§2. Questo tribunale dev'essere eretto se i singoli Vescovo eparchiali non possono erigere per qualunque causa un proprio tribunale; dentro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, se occorre, questo tribunale sia eretto dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

§3. Nelle eparchie, per le quali questo tribunale è stato eretto, non può essere eretto validamente un tribunale eparchiale collegiale.

§4. Al gruppo dei Vescovi eparchiali che hanno consentito a questo tribunale, o al Vescovo eparchiale eletto dal medesimo, competono le potestà che ha il Vescovo eparchiale nei riguardi del suo tribunale; se invece questo tribunale è stato eretto dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dalla Sede Apostolica, devono essere osservate le norme stabilite dallo stesso Sinodo o dalla Sede Apostolica.

§5. L'appello da questo tribunale si fa, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, presso il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi, invece, presso il tribunale designato stabilmente dal gruppo dei Vescovi di cui al §4, con l'approvazione della Sede Apostolica, o dalla stessa Sede Apostolica.

Can. 1068

§1. I Vescovi eparchiali di diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio possono convenire tra di loro di costituire un tribunale comune che giudichi le cause sia contenziose sia penali dei fedeli cristiani soggetti a qualcuno tra gli stessi Vescovi eparchiali.

§2. Se mancano dei giudici idonei e altri addetti dei tribunali, i Vescovi eparchiali abbiano cura che sia costituito un tribunale comune.

§3. I Vescovi eparchiali che hanno consentito a un tribunale comune devono designare uno di loro stessi al quale competono le potestà su questo tribunale che un Vescovo eparchiale ha nei confronti del suo tribunale.

§4. Dalle sentenze del tribunale comune di primo grado si appella al tribunale stabilmente designato dalla Sede Apostolica.

Can. 1069

§1. Le controversie tra persone fisiche o giuridiche dello stesso istituto di vita consacrata, eccettuati gli istituti secolari, nel quale i Superiori sono provvisti di potestà di governo, devono essere definite presso il giudice o il tribunale determinato nel tipico o negli statuti dell'istituto.

§2. Se la controversia sorge, esclusi gli istituti secolari, tra persone fisiche o giuridiche di diversi istituti di vita consacrata, oppure anche dello stesso istituto di diritto eparchiale o di un altro nel quale i Superiori non sono provvisti della potestà di governo, oppure tra un membro o una persona giuridica di un istituto di vita consacrata e qualunque altra persona fisica o giuridica, nel primo grado del giudizio giudica il tribunale eparchiale.

Can. 1070

L'autorità che erige qualunque tribunale procuri che il tribunale abbia i propri statuti, approvati dalla stessa autorità, nei quali devono essere determinati il modo di nomina dei giudici e degli altri addetti, la durata dell'incarico, la remunerazione, nonché tutte le altre cose richieste dal diritto.

Can. 1071

Qualsiasi tribunale ha il diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale di qualunque Chiesa affinché compia alcuni atti processuali, eccetto però quegli atti che implicano le decisioni dei giudici.

Can. 1072

Nelle cause di cui nei cann. 1060, 1061, 1062, §3 e 1063, §4 la incompetenza dei giudici inferiori è assoluta; come pure è assoluta l'incompetenza del giudice se non viene osservata la competenza stabilita in ragione del grado del giudizio.

Can. 1073

§1. Nessuno può essere convenuto nel primo grado di giudizio se non davanti a un giudice che è competente per uno dei titoli che sono determinati dal diritto comune.

§2. Si dice relativa la incompetenza del giudice che non è suffragata da nessuno di questi titoli.

§3. Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, l'attore segue il foro della parte convenuta; se però la parte convenuta ha fori molteplici, l'opzione del foro è concessa all'attore.

Can. 1074

Qualunque persona può essere citata davanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.

Can. 1075

§1. Il girovago ha il foro nel luogo dove attualmente dimora.

§2. Colui del quale non si conosce né il domicilio né il quasi-domicilio e neppure il luogo di dimora, può essere citato in giudizio nel foro dell'attore, purché non risulti un altro foro legittimo.

Can. 1076

A motivo della collocazione di una cosa, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove è situata la cosa oggetto di lite, ogniqualvolta che l'azione sia diretta contro la cosa oppure si tratti di spoglio.

Can. 1077

§1. A motivo di un contratto, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove il contratto è stato stipulato o dev'essere adempiuto, a meno che le parti non abbiano scelto concordemente un altro tribunale.

§2. Se la causa verte su obblighi che provengono da un altro titolo, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove l'obbligo è sorto o dev'essere adempiuto.

Can. 1078

L'accusato nelle cause penali, anche se assente, può essere citato in giudizio davanti al tribunale del luogo dove è stato commesso il delitto.

Can. 1079

La parte può essere citata in giudizio:

1° nelle cause che riguardano l'amministrazione dei beni, davanti al tribunale del luogo dove viene svolta l'amministrazione;

2° nelle cause che riguardano eredità o legati pii, davanti al tribunale dell'ultimo domicilio o del quasi-domicilio o della dimora, fermo restando il can. 1075, §2, di colui della cui eredità o legato pio si tratta, a meno che non si tratti della semplice esecuzione del legato che dev'essere esaminata secondo le norme ordinarie della competenza.

Can. 1080

Se nessuno dei titoli sopra indicati autorizza il giudice e tuttavia la causa viene introdotta presso di lui, egli ottiene la competenza se le parti e l'autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto, consentono.

Can. 1081

A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono essere giudicate da un solo e identico tribunale e nello stesso processo, a meno che non si opponga una disposizione del diritto.

Can. 1082

A motivo della prevenzione, se due o più tribunali sono ugualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quello che per primo ha legittimamente citato la parte convenuta.

Can. 1083

§1. I conflitti tra i giudici, riguardanti chi mai di loro sia competente a trattare qualche affare, devono essere definiti dal tribunale di appello del giudice davanti al quale l'azione è stata promossa per primo mediante il libello introduttorio della lite.

§2. Se poi uno dei due tribunali è tribunale d'appello dell'altro, il conflitto dev'essere definito dal tribunale di terzo grado rispetto al tribunale nel quale l'azione è stata promossa per primo.

§3. Dalle decisioni in questi conflitti non si dà appello.

Can. 1084

§1. Sono riservate al tribunale collegiale di tre giudici:

1° le cause sul vincolo della sacra ordinazione;

2° le cause sul vincolo di matrimonio, fermi restando i cann. 1372-1374;

3° le cause penali sui delitti che comportano la pena di scomunica maggiore, di privazione dell'ufficio, di riduzione a un grado inferiore o di deposizione;

4° le cause determinate dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

§2. Tutte le altre cause sono trattate da un giudice unico, a meno che il Vescovo eparchiale non riservi una certa causa al collegio di tre giudici.

§3. Nel primo grado del giudizio, se il collegio non può essere costituito, mentre dura questa impossibilità, il Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente può permettere che il Vescovo eparchiale affidi le cause a un giudice unico chierico che, per quanto è possibile, si scelga un assessore o un uditore; la stessa cosa può permettere il Metropolita che presiede una Chiesa metropolitana sui iuris, o anche il Metropolita di una Chiesa patriarcale costituito fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa, l'uno e l'altro dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale; in tutti gli altri casi ci si rivolga alla Sede Apostolica.

Can. 1085

§1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente e decidere a maggioranza di voti e questo per la validità se si tratta:

1° di respingere la domanda di una azione riconvenzionale o di una causa incidentale;

2° della definizione del ricorso contro un decreto del presidente;

3° della sentenza, anche se interlocutoria, come pure di decreti che hanno valore di sentenza definitiva.

§2. Tutti gli altri atti processuali li compia il ponente, a meno che il collegio se ne sia riservato qualcuno, non però per la validità.

§3. Se nel primo grado di giudizio la causa è stata giudicata collegialmente, anche nel grado di appello deve essere definita collegialmente e da un non minore numero di giudici; se invece da un giudice unico, anche in grado di appello dev'essere definito da un giudice unico, eccetto il caso di cui nel can. 1084, §3.

Capitolo II - Gli addetti ai tribunali

Art. I - Il Vicario guidiziale, i giudici e gli uditori

Can. 1086

§1. Il Vescovo eparchiale ha l'obbligo di costituire un Vicario giudiziale con potestà giudiziaria ordinaria distinto dal Protosincello, a meno che la piccolezza dell'eparchia e la scarsità di cause non consigli diversamente.

§2. Il Vicario giudiziale costituisce un unico tribunale col Vescovo eparchiale, ma non può giudicare le cause che il Vescovo eparchiale ha riservato a sé.

§3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti che portano il nome di Vicari giudiziali aggiunti.

§4. Sia il Vicario giudiziale, sia i Vicari aggiunti devono essere sacerdoti di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico, stimati per prudenza e zelo della giustizia e che non hanno meno di trent'anni.

Can. 1087

§1. Nell'eparchia siano nominati dal Vescovo eparchiale dei giudici eparchiali che siano chierici.

§2. Il Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita che presiede alla Chiesa metropolitana sui iuris dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale, può permettere che anche altri fedeli cristiani siano nominati come giudici, tra i quali quando vi è necessità uno può essere assunto per formare il collegio; in tutti gli altri casi per questa cosa si ricorra alla Sede Apostolica.

§3. I giudici siano di integra forma, dottori o almeno licenziati in diritto canonico, stimati per prudenza e zelo della giustizia.

Can. 1088

§1. Il Vicario giudiziale, il Vicario giudiziale aggiunto e tutti gli altri giudici sono nominati a tempo determinato.

§2. Se il tempo determinato è scaduto mentre la sede eparchiale è vacante, essi non possono essere rimossi ma perdurano nell'ufficio finché il nuovo Vescovo eparchiale non vi abbia provveduto.

§3. Se il Vicario giudiziale è nominato dall'Amministratore dell'eparchia, con la venuta del nuovo Vescovo eparchiale necessita di conferma.

Can. 1089

Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori tra fedeli cristiani di vita sperimentata.

Can. 1090

§1. I due giudici che col presidente costituiscono il tribunale collegiale, li designi il Vicario giudiziale tra i giudici eparchiali secondo un turno per ordine, a meno che il Vescovo eparchiale secondo la sua prudenza non abbia ritenuto opportuno fare diversamente.

§2. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta che li ha designati se non per una causa gravissima che dev'essere espressa nel decreto per la validità.

Can. 1091

§1. Al tribunale collegiale presiede, se è possibile, il Vicario giudiziale o il Vicario giudiziale aggiunto.

§2. Il presidente del tribunale collegiale deve designare come ponente uno dei giudici dello stesso tribunale, a meno che non voglia assumersi lui stesso questo incarico.

§3. Lo stesso presidente può sostituire il ponente con un altro per una giusta causa.

§4. Il ponente riferisce sulla causa nella riunione dei giudici e redige la sentenza per iscritto.

Can. 1092

§1. Al giudice unico competono i diritti del tribunale e del presidente.

Can. 1093

§1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio.

§2. Il Vescovo eparchiale può ammettere all'ufficio di uditore dei fedeli cristiani che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.

§3. È compito dell'uditore, secondo il mandato del giudice, solo di raccogliere le prove e, una volta raccolte, consegnarle al giudice; egli può tuttavia, se non si oppone il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove devono essere raccolte e in quale modo, se eventualmente sorge una controversia in proposito mentre egli esercita il suo ufficio.

Art. II - Il promotore di giustizia, il difensore del vincolo e il notaio

Can. 1094

Per le cause contenziose nelle quali può essere messo in pericolo il bene pubblico e per le cause penali sia costituito nell'eparchia un promotore di giustizia che ha l'obbligo di provvedere al bene pubblico.

Can. 1095

§1. Nelle cause contenziose è compito del Vescovo eparchiale giudicare se il bene pubblico può essere messo in pericolo oppure no, a meno che l'intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dal diritto o sia evidentemente necessario per la natura della cosa.

§2. Se nel precedente grado del giudizio il promotore di giustizia è intervenuto, il suo intervento si presume necessario anche nel grado seguente.

Can. 1096

Per le cause in cui si tratta della nullità di una sacra ordinazione oppure della nullità o dello scioglimento di un matrimonio, si costituisca nell'eparchia un difensore del vincolo che ha l'obbligo di proporre e di esporre tutto quello che si può ragionevolmente addurre contro la nullità o lo scioglimento.

Can. 1097

Nelle cause in cui è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se essi non vengono citati, gli atti sono nulli, a meno che, anche se non citati, in realtà essi siano intervenuti, oppure che almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro ufficio esaminando gli atti.

Can. 1098

Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto comune:

1° tutte le volte che la legge prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono al giudizio, devono essere ascoltati;

2° tutte le volte che si richiede l'istanza d'una parte perché il giudice possa decidere qualcosa, l'istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo che intervengono al giudizio, ha lo stesso valore.

Can. 1099

§1. Spetta al Vescovo eparchiale nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; nei tribunali non eparchiali essi sono nominati a norma degli statuti del tribunale, se non è disposto diversamente dal diritto.

§2. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo siano fedeli cristiani di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e stimati per prudenza e zelo della giustizia.

Can. 1100

§1. La stessa persona, non però nella stessa causa, può svolgere l'ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.

§2. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono essere costituiti per la totalità delle cause o per le singole cause; possono però essere rimossi dal Vescovo eparchiale per una giusta causa.

Can. 1101

§1. In qualsiasi processo deve intervenire il notaio, così che siano considerati nulli gli atti che non sono stati da lui sottoscritti.

§2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.

Art. III - Gli addetti ai tribunali da assumere dalle diverse eparchie o dalle Chiese sui iuris

Can. 1102

§1. I giudici e gli altri addetti ai tribunali possono essere assunti da qualsiasi eparchia o istituto religioso o società di vita comune a guisa dei religiosi della propria o di un'altra Chiesa sui iuris, però con consenso dato per iscritto del proprio Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore.

§2. Il giudice delegato, se il mandato di delega non comporta diversamente, può servirsi dell'aiuto degli addetti che abitano entro il territorio del delegante.

Capitolo III - Obblighi dei giudici e degli altri addetti ai tribunali

Can. 1103

§1. Tutti i fedeli cristiani, in primo luogo però i Vescovi, si impegnino assiduamente perché, salva restando la giustizia, le liti siano evitate, per quanto è possibile, nel popolo di Dio o perché siano composte pacificamente al più presto.

§2. Il giudice all'inizio della lite e anche in qualunque altro momento, ogniqualvolta scorge la speranza di un buon esito, non lasci di esortare e aiutare le parti a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia e indichi loro le vie idonee a raggiungere questo proposito, servendosi anche della mediazione di uomini sperimentati.

§3. Se invece la causa verte sul bene privato delle parti, il giudice veda se la controversia possa finire utilmente con la transazione o col compromesso arbitrale.

Can. 1104

§1. Il giudice competente deve prestare il suo ministero alla parte che legittimamente lo richiede.

§2. Il giudice non può occuparsi di nessuna causa se non gli è stata fatta una richiesta a norma dei canoni da colui che è interessato o dal promotore di giustizia.

Can. 1105

Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste oppure perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in un altro grado del giudizio come giudice oppure svolgere nella stessa la funzione di assessore.

Can. 1106

§1. Il giudice non accetti di trattare una causa che in qualche modo lo riguardi a motivo di consanguineità o di affinità in qualsiasi grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale compreso, o a motivo di tutela o curatela, o di stretti rapporti di vita, di grande inimicizia, o per ricavarne un guadagno o evitare un danno.

§2. Nelle stesse circostanze devono astenersi dal proprio ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.

Can. 1107

§1. Se un giudice è ricusato, sia nel tribunale ordinario sia in quello delegato, anche se competente, è compito dell'autorità alla quale il tribunale è immediatamente soggetto definire questa eccezione, salvo restando il can. 1062, §§2 e 5.

§2. Se il Vescovo eparchiale è il giudice e la ricusazione è opposta contro di lui, si astenga dal giudicare.

§3. Se la ricusazione viene opposta contro i restanti addetti al tribunale, di questa eccezione tratti il presidente nel tribunale collegiale, o il giudice se è unico.

Can. 1108

Accolta la ricusazione, le persone devono essere cambiate; non cambia invece il grado del giudizio.

Can. 1109

§1. La questione della ricusazione dev'essere risolta con la massima rapidità, udite le parti.

§2. Gli atti posti dal giudice prima che fosse ricusato sono validi; quelli posti invece dopo che era stata proposta la ricusazione devono essere rescissi, se una parte lo richiede, entro dieci giorni da computare dal giorno in cui è stata ammessa la ricusazione; dopo che è stata ammessa la ricusazione sono invalidi.

Can. 1110

§1. In un affare che riguarda l'interesse solo di privati, il giudice può procedere solamente a istanza di una parte; ma una volta che la causa è stata introdotta legittimamente, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che riguardano il bene pubblico della Chiesa oppure la salvezza delle anime.

§2. Ma il giudice può inoltre supplire alla negligenza delle parti nell'addurre prove o nell'opporre eccezioni ogniqualvolta lo ritiene necessario per evitare una sentenza gravemente ingiusta, fermo restando il can. 1283.

Can. 1111

I giudici e i tribunali provvedano che, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, in modo che non si protraggano nel primo grado del giudizio oltre un anno, nel grado di appello invece non oltre sei mesi.

Can. 1112

Tutti coloro che costituiscono il tribunale oppure che vi collaborano, devono fare la promessa di adempiere fedelmente l'incarico.

Can. 1113

§1. I giudici e gli aiutanti del tribunale hanno l'obbligo di osservare il segreto, sempre nel giudizio penale, invece nel giudizio contenzioso se dalla rivelazione di qualche atto processuale può derivare un pregiudizio alle parti.

§2. Sono anche tenuti sempre e nei confronti di tutti a osservare il segreto sulla discussione che si svolge tra i giudici nel tribunale collegiale prima della sentenza, come pure sulle varie votazioni o opinioni là pronunciate; a questo segreto sono tenuti anche tutti gli altri a cui sia giunta in qualsiasi modo notizia della cosa.

§3. Anzi, ogniqualvolta la natura della causa o delle prove è tale che dalla divulgazione degli atti e delle prove può essere messa in pericolo la fama altrui o si può dare adito a dissidi, oppure sorgere scandalo o altro simile inconveniente, il giudice può obbligare i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori a mantenere il segreto sotto giuramento.

Can. 1114

Al giudice e a tutti gli altri addetti al tribunale è proibito di accettare qualsiasi dono in occasione dello svolgimento del giudizio.

Can. 1115

§1. I giudici che, pur essendo certamente ed evidentemente competenti, ricusano di rendere giustizia, o che senza aver alcun fondamento in una disposizione del diritto si dichiarano competenti e si occupano e definiscono delle cause, o violano il segreto ordinato dalla legge, o che procurano per dolo oppure per grave negligenza un altro danno alle parti, possono essere puniti dall'autorità competente con pene adeguate, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§2. Con le stesse pene possono essere puniti anche tutti gli altri addetti e aiutanti del tribunale se sono venuti meno al loro ufficio, come sopra; anche il giudice può punire tutti costoro.

Can. 1116

Se il giudice prevede che l'attore probabilmente non terrà alcun conto della sentenza ecclesiastica, nel caso che fosse a lui contraria, e perciò non saranno sufficientemente rispettati i diritti della parte convenuta, a istanza della parte convenuta o anche d'ufficio, può imporre all'attore una conveniente cauzione per l'osservanza della sentenza ecclesiastica.

Capitolo IV - L'Ordine delle istruttorie

Can. 1117

Le cause devono essere istruite nell'ordine con cui furono proposte e iscritte nell'albo, a meno che qualcuna di esse esiga una trattazione più celere rispetto alle altre; questo però deve essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.

Can. 1118

§1. I vizi per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato o grado del giudizio.

§2. Però le eccezioni dilatorie, quelle specialmente che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse a lite già contestata e devono essere definite al più presto.

Can. 1119

§1. Se è proposta un'eccezione contro la competenza del giudice, della cosa si deve occupare il giudice stesso.

§2. In caso di eccezione per incompetenza relativa, se il giudice si pronuncia competente, la sua decisione non ammette appello, ma può essere impugnata con la querela di nullità, con la restituzione in integro o con l'opposizione di un terzo.

§3. Se invece il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene danneggiata può, entro quindici giorni utili, ricorrere al tribunale d'appello.

Can. 1120

Il giudice che, in qualsiasi stato del giudizio, si riconosce assolutamente incompetente, deve dichiarare la sua incompetenza.

Can. 1121

§1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre eccezioni perentorie che si chiamano di lite finita devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; colui che le ha sollevate più tardi non deve essere respinto, ma deve pagare le spese giudiziarie, a meno che non dimostri che non ha differito l'opposizione maliziosamente.

§2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite e devono essere trattate a suo tempo secondo le norme riguardanti le questioni incidentali.

Can. 1122

§1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente proposte se non entro trenta giorni da computare dalla avvenuta contestazione della lite.

§2. Le azioni riconvenzionali siano poi esaminate insieme all'azione principale, cioè in pari grado di giudizio con essa, a meno che non sia necessario esaminarle separatamente oppure il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.

Can. 1123

Le questioni riguardanti la cauzione da dare per le spese giudiziarie oppure per la concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito fin dall'inizio, e altre di questo genere, devono essere esaminate regolarmente prima della contestazione della lite.

Capitolo V - I termini del giudizio, le dilazioni e il luogo

Can. 1124

§1. I termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti non possono essere prorogati, né validamente ridotti, se non sulla richiesta delle parti.

§2. Tutti gli altri termini, prima che siano trascorsi, possono essere prorogati dal giudice dopo aver ascoltato le parti o su loro richiesta, ma non possono mai essere validamente ridotti se non col consenso delle parti.

§3. Si guardi bene però il giudice che, a causa della proroga, il giudizio non diventi troppo lungo.

Can. 1125

Se la legge non ha stabilito dei termini per il compimento di atti processuali, il giudice li deve determinare, tenendo conto della natura di ciascun atto.

Can. 1126

Se nel giorno stabilito per un atto giudiziario il tribunale è rimasto chiuso, il termine s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Can. 1127

La sede del tribunale sia, per quanto è possibile, fissa e rimanga aperta nelle ore stabilite, osservando le norme stabilite per questo dal diritto particolare.

Can. 1128

§1. Il giudice espulso per violenza dal suo territorio o impedito di esercitarvi la sua potestà giudiziaria, può esercitare la sua potestà fuori del territorio ed emettere la sentenza, informando tuttavia della cosa il Vescovo eparchiale del luogo.

§2. Inoltre il giudice può recarsi anche fuori del proprio territorio, per una giusta causa e dopo aver ascoltato le parti, al fine di acquisire delle prove, su licenza però del Vescovo eparchiale del luogo da raggiungere e nella sede dallo stesso indicata.

Capitolo VI - Le persone da ammettere in aula e il modo di redigere e conservare gli atti

Can. 1129

§1. Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto particolare della Chiesa sui iuris, mentre le cause sono dibattute davanti al tribunale, siano presenti nell'aula solo coloro che la legge o il giudice ha stabilito essere necessari per lo svolgimento del processo.

§2. Il giudice può punire con pene adeguate tutti coloro che, assistendo al giudizio, hanno mancato gravemente al rispetto e all'obbedienza dovuta al tribunale, dopo averli ammoniti inutilmente; inoltre può sospendere gli avvocati e i procuratori anche dall'esercitare la loro funzione presso i tribunali ecclesiastici.

Can. 1130

Se qualche persona da interrogare usa una lingua sconosciuta dal giudice o dalle parti, si ricorra a un interprete giurato, designato dal giudice; tuttavia le dichiarazioni siano redatte per iscritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione; si ricorra pure all'interprete se deve essere interrogato un sordo o un muto, a meno che il giudice non preferisca eventualmente che si risponda per iscritto alle sue domande.

Can. 1131

§1. Tutti gli atti giudiziari, sia quelli che riguardano il merito della questione, cioè gli atti della causa, sia quelli che appartengono alla forma del procedimento, cioè gli atti del processo, devono essere redatti per iscritto.

§2. Le singole pagine degli atti siano numerate e munite di timbro autentico.

Can. 1132

Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testi, se la parte oppure il teste non può o non vuole firmare, questo venga annotato negli atti stessi e nello stesso tempo il giudice e il notaio facciano fede che l'atto stesso è stato letto parola per parola alla parte oppure al teste, e che la parte o il teste non ha potuto oppure voluto firmare.

Can. 1133

§1. Terminato il giudizio, i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però una copia.

§2. Al cancelliere e ai notai è proibito rilasciare, senza il mandato del giudice, una copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.

§3. Le lettere anonime devono essere distrutte e non se ne faccia menzione negli atti; nello stesso modo deve essere distrutto qualsiasi altro scritto e le lettere firmate che non forniscono nulla al merito della causa o che sono certamente calunniose.

Capitolo VII - L'attore e il convenuto

Can. 1134

Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte invece legittimamente convenuta deve rispondere.

Can. 1135

Anche se l'attore o la parte convenuta hanno costituito un procuratore o un avvocato, hanno tuttavia l'obbligo di essere sempre personalmente presenti in giudizio su prescrizione del diritto o del giudice.

Can. 1136

§1. I minori e coloro che sono privi dell'uso di ragione possono stare in giudizio soltanto per mezzo dei loro genitori, oppure dei tutori o curatori.

§2. Se il giudice ritiene che i loro diritti sono in conflitto con i diritti dei genitori o tutori o curatori, oppure che costoro non possono tutelare sufficientemente i diritti di essi, allora stiano in giudizio per mezzo di un tutore o curatore costituito dal giudice.

§3. Ma nelle cause spirituali e in quelle connesse con le spirituali, se i minori hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o del tutore, e anzi di persona se hanno compiuto quattordici anni di età; in caso contrario, per mezzo del tutore costituito dal giudice.

§4. Gli interdetti nei beni e i deboli di mente possono stare in giudizio personalmente soltanto per rispondere dei propri delitti oppure su disposizione del giudice; in tutti gli altri casi devono agire e rispondere per mezzo del loro procuratore.

Can. 1137

Ogniqualvolta che vi sia un tutore o curatore costituito dall'autorità civile, costui può essere ammesso dal giudice dopo aver ascoltato, se è possibile, il Vescovo eparchiale di colui al quale è stato dato; se invece non è presente oppure non si ritenga di ammetterlo, il giudice stesso designi un tutore oppure un curatore per la causa.

Can. 1138

§1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo dei loro legittimi rappresentanti.

§2. Ogniqualvolta siano in pericolo dei beni per la cui alienazione è richiesto il consenso o il consiglio o la licenza, lo stesso consenso o consiglio o licenza è richiesto anche per introdurre o contestare la lite.

§3. Nel caso poi di assenza o negligenza del rappresentante, il Gerarca stesso può stare in giudizio personalmente o tramite un altro, a nome delle persone giuridiche che sono sotto la sua potestà.

Capitolo VIII - I procuratori alle liti e gli avvocati

Can. 1139

§1. La parte può costituirsi liberamente un procuratore e un avvocato; ma può anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessario il ministero del procuratore o dell'avvocato.

§2. Nel giudizio penale invece l'accusato deve sempre avere un avvocato, o costituito personalmente o assegnato dal giudice.

§3. Nel giudizio contenzioso, se si tratta di minori oppure di una causa in cui è in pericolo il bene pubblico, eccettuate però le cause matrimoniali, il giudice costituisca d'ufficio l'avvocato alla parte che ne è priva.

Can. 1140

§1. Una parte può costituirsi un solo procuratore, il quale non può farsi sostituire da un altro, a meno che ciò non gli sia stato permesso per iscritto.

§2. Se invece per una giusta causa sono stati costituiti più procuratori da una stessa parte, siano designati in modo tale che tra di loro abbia luogo la prevenzione.

§3. Si possono invece costituire insieme più avvocati.

Can. 1141

Il procuratore e l'avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato inoltre deve essere cattolico, a meno che l'autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto non permetta diversamente, e dottore in diritto canonico o almeno veramente esperto e approvato dalla stessa autorità.

Can. 1142

§1. Il procuratore e l'avvocato, prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.

§2. Per impedire tuttavia l'estinzione di un diritto, il giudice può ammettere un procuratore anche senza che abbia esibito un mandato, prestando, se è necessario, una opportuna cauzione; l'atto del giudice però non ha alcun valore se, entro termine perentorio da stabilire dal giudice, il procuratore non esibisce il mandato.

Can. 1143

Se non ha un mandato speciale, un procuratore non può rinunciare validamente all'azione, all'istanza della lite o agli atti giudiziari, né fare transazioni, patti, compromessi arbitrali e, in genere, quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.

Can. 1144

§1. Perché la rimozione del procuratore o dell'avvocato abbia effetto, è necessario che essa sia loro intimata e, se la lite è già stata contestata, il giudice o la parte avversa siano informati della rimozione.

§2. Emessa la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non rifiuta, resta al procuratore.

Can. 1145

Il procuratore e l'avvocato possono essere respinti dal giudice con un decreto dato sia d'ufficio sia a istanza di una parte, ma per una grave causa e salvo sempre restando il ricorso al tribunale d'appello.

Can. 1146

§1. È vietato al procuratore e all'avvocato di comprare una lite, oppure di pattuire per sé un onorario eccessivo o pretendendo una parte di ciò che è oggetto della lite; se hanno fatto questo, il patto è nullo e possono essere puniti dal giudice con un'ammenda; l'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio o anche, se è recidivo, destituito dall'autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto ed essere cancellato dall'albo degli avvocati.

§2. Allo stesso modo possono essere puniti i procuratori e gli avvocati che, eludendo la legge, sottraggono le cause ai tribunali competenti perché siano definite da altri più favorevolmente.

Can. 1147

I procuratori e gli avvocati che, a causa di doni, oppure di promesse o per qualsiasi altra ragione hanno tradito il loro incarico, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre pene adeguate.

Can. 1148

In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di procuratori o di avvocati, soprattutto nelle cause matrimoniali, per le parti che preferiscano sceglierli.

Capitolo IX - La azioni e le eccezioni

Can. 1149

Qualunque diritto è protetto non solo da un'azione, se non è espressamente disposto diversamente, ma anche da un'eccezione, che sempre compete ed è per sua natura perpetua.

Can. 1150

Qualsiasi azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o con altro modo legittimo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone, che non si estinguono mai.

Can. 1151

Le azioni contenziose, se non è espressamente stabilito diversamente, si estinguono con la prescrizione dopo cinque anni, da computare dal momento in cui l'azione poté essere proposta per la prima volta, fermi restando su questa cosa gli Statuti personali, dove sono in vigore.

Can. 1152

§1. Ogni azione penale si estingue con la morte del reo, con il condono dell'autorità competente e con la prescrizione.

§2. L'azione penale si estingue per prescrizione dopo tre anni, a meno che non si tratti:

1° di delitti riservati alla Sede Apostolica;

2° dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1450 e 1453, che si estinguono per prescrizione dopo cinque anni;

3° di delitti che non sono puniti dal diritto comune, se dal diritto particolare è stabilito un altro termine di prescrizione.

§3. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto o, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

Can. 1153

§1. Se entro i termini di cui nel can. 1152, da computare dal giorno in cui una sentenza è passata in giudicato, non è stato intimato al reo il decreto esecutivo del giudice, l'azione per l'esecuzione della pena si estingue per prescrizione.

§2. La stessa cosa vale, osservando quanto è da osservarsi, se la pena è stata inflitta con decreto extragiudiziale.

Can. 1154

Una volta estinta l'azione penale per prescrizione:

1° non è con ciò stesso estinta l'azione contenziosa, sorta eventualmente dal delitto, per la riparazione dei danni;

2° se lo richiede il bene pubblico, il Gerarca può fare uso di opportuni rimedi amministrativi, non esclusa la sospensione dall'esercizio del sacro ministero o la rimozione dall'ufficio.

Can. 1155

L'attore può citare qualcuno con più azioni simultanee, che tuttavia non siano tra loro contrarie, sia sulla stessa cosa sia su cose diverse, se non eccedono la competenza del tribunale a cui è ricorso.

Can. 1156

§1. La parte convenuta può proporre un'azione riconvenzionale davanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per togliere di mezzo o per diminuire la richiesta dell'attore.

§2. Non è ammessa la riconvenzione della riconvenzione.

Can. 1157

L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice davanti al quale è stata istituita l'azione principale, anche se delegato soltanto per una sola causa o relativamente incompetente per altri motivi.

Can. 1158

§1. Chi dimostra, almeno con argomenti probabili, di avere il diritto su qualche cosa tenuta in possesso da un altro e che è imminente per lui un danno se la stessa cosa non gli viene consegnata, ha il diritto di ottenere dal giudice il sequestro della cosa stessa.

§2. In circostanze simili si può ottenere che a qualcuno sia inibito l'esercizio di un diritto.

Can. 1159

§1. Il sequestro di una cosa è ammesso anche per la garanzia di un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.

§2. Il sequestro può essere esteso anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso altre persone e ai crediti del debitore.

Can. 1160

Il sequestro di una cosa e l'inibizione dell'esercizio di un diritto non possono mai essere decisi se il danno temuto può essere altrimenti riparato e se si offre una idonea garanzia della sua riparazione.

Can. 1161

Il giudice può imporre, a colui al quale ha concesso il sequestro di una cosa o l'inibizione dell'esercizio di un diritto, una previa garanzia per la riparazione dei danni se non ha provato il suo diritto.

Can. 1162

Per quanto riguarda la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservi il diritto civile del luogo dove è situata la cosa del cui possesso si tratta.

Can. 1163

§1. Ogniqualvolta sia stata introdotta una domanda per ottenere la provvisione per il sostentamento di un uomo, il giudice dopo aver ascoltato le parti, può stabilire, con un decreto da eseguirsi immediatamente, adottando idonee garanzie se è necessario, che nel frattempo siano assicurati i necessari alimenti, senza pregiudizio del diritto da definire mediante sentenza.

§2. Una volta fatta la domanda dalla parte o dal promotore di giustizia per ottenere questo decreto, il giudice dopo aver ascoltato l'altra parte definisca l'affare il più celermente possibile, però mai oltre dieci giorni; trascorsi i quali inutilmente, oppure se la domanda è respinta, rimane aperto il ricorso all'autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto, purché questa non sia il giudice o, per chi lo preferisce, al giudice di appello, il quale definisca la cosa lui pure il più celermente possibile.

Capitolo X - Il modo di evitare i giudizi

Art. I - La transazione

Can. 1164

Nella transazione si osservi il diritto civile del luogo dove avviene la transazione.

Can. 1165

§1. La transazione non può essere fatta validamente su quelle cose o quei diritti che riguardano il bene pubblico e sulle altre di cui le parti non possono disporre liberamente.

§2. Ma se la questione riguarda dei beni temporali ecclesiastici, la transazione può essere fatta osservando però, se la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto sull'alienazione dei beni ecclesiastici.

Can. 1166

Le spese che la transazione richiede, se non è stato disposto diversamente, le paghino per metà ciascuna delle parti.

Can. 1167

Il giudice non prenda a trattare l'affare della transazione personalmente, almeno di regola, ma lo affidi a un altro esperto di diritto.

Art. II - Il compromesso arbitrale

Can. 1168

§1. Coloro che hanno una controversia tra loro possono convenire per iscritto che essa sia risolta dagli arbitri.

§2. La stessa cosa possono convenire per iscritto coloro che fanno o hanno fatto un contratto tra loro, per quanto riguarda le controversie che eventualmente sorgeranno dal contratto.

Can. 1169

Non possono essere validamente risolte attraverso gli arbitri le controversie per le quali è vietata la transazione.

Can. 1170

§1. Possono essere costituiti uno o più arbitri, tuttavia in numero dispari.

§2. Nel compromesso, se non sono designati nominalmente, deve essere determinato almeno il loro numero e parimenti stabilito il modo di nominarli e di sostituirli.

Can. 1171

Il compromesso è nullo se:

1° non sono state osservate le norme stabilite per la validità dei contratti che eccedono l'ordinaria amministrazione;

2° non è stato fatto per iscritto;

3° se il procuratore ha accettato il compromesso arbitrale senza uno speciale mandato, oppure se sono state violate le disposizioni dei cann. 1169 e 1170;

4° la controversia non è né sorta né sta per sorgere da un contratto certo a norma del can. 1168, §2.

Can. 1172

Non possono esercitare validamente il compito di arbitro:

1° i minori;

2° coloro che sono stati puniti dalla pena di scomunica, anche minore, di sospensione o di deposizione;

3° i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi senza la licenza del Superiore.

Can. 1173

La nomina di un arbitro non ha valore, se costui non accetta l'incarico per iscritto.

Can. 1174

§1. Se nel compromesso gli arbitri non sono stati designati, oppure se sono da sostituire e le parti, o altri ai quali è stata demandata la designazione, dissentono nella scelta di tutti o di alcuni arbitri, ciascuna parte può affidare la cosa al tribunale che è competente a definire la causa nel primo grado del giudizio, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente; il tribunale, ascoltate tutte le altre parti, provveda con decreto.

§2. La stessa norma dev'essere osservata se una parte o un altro abbia trascurato di designare l'arbitro, purché però la parte che è ricorsa al tribunale abbia designato i suoi arbitri, se lo doveva fare, almeno venti giorni prima.

Can. 1175

Della ricusazione degli arbitri però se ne occupa il tribunale di cui nel can. 1174, §1, il quale, ascoltati gli arbitri ricusati e le parti, dirima la questione con decreto; se accetta la ricusazione scelga in sostituzione altri arbitri, a meno che nel compromesso non sia stato disposto diversamente.

Can. 1176

§1. Gli obblighi degli arbitri devono essere stabiliti nel compromesso stesso, anche quelli che riguardano l'osservanza del segreto.

§2. Se le parti non hanno stabilito diversamente, gli arbitri scelgono liberamente la procedura; questa però sia semplice e i termini di tempo siano brevi, rispettando l'equità e tenendo conto della legge processuale.

§3. Gli arbitri sono privi di qualsiasi potestà coercitiva; se lo esigesse la necessità essi devono ricorrere al tribunale competente a trattare la causa.

Can. 1177

§1. Le questioni incidentali, che eventualmente sorgessero, le dirimono gli arbitri stessi con decreto.

§2. Se poi sorge una questione pregiudiziale, per la quale non è possibile il compromesso arbitrale, gli arbitri devono sospendere il processo finché le parti non abbiano ottenuto dal giudice e non abbiano notificato agli arbitri che la sentenza sulla questione è passata in giudicato o, se la questione riguarda lo stato delle persone, che la sentenza può essere mandata ad esecuzione.

Can. 1178

Se le parti non hanno stabilito diversamente, la sentenza arbitrale deve essere pronunciata entro sei mesi da computare dal giorno in cui tutti gli arbitri hanno accettato il loro incarico; il termine può essere prorogato dalle parti.

Can. 1179

§1. La sentenza arbitrale è pronunciata a maggioranza di voti.

§2. Se la cosa è fattibile, la sentenza arbitrale sia redatta dagli arbitri stessi sul modo della sentenza giudiziaria e sia sottoscritta dai singoli arbitri; ma per la sua validità è richiesta e basta che la maggioranza di loro la sottoscriva.

Can. 1180

§1. A meno che la sentenza arbitrale non sia nulla per una grave colpa degli arbitri, gli arbitri hanno il diritto al pagamento delle loro spese; per questa cosa possono esigere le opportune garanzie.

§2. Si invitano gli arbitri a prestare la loro opera gratuitamente; altrimenti si provveda alla rimunerazione nello stesso compromesso.

Can. 1181

§1. Il testo integrale della sentenza arbitrale deve essere depositato entro quindici giorni presso la cancelleria del tribunale dell'eparchia dove la sentenza è stata pronunciata; entro cinque giorni, da computare dal deposito, a meno che non consti con certezza che la sentenza arbitrale sia nulla, il Vicario giudiziale emetta, personalmente o per mezzo di un altro, il decreto di conferma da intimare immediatamente alle parti.

§2. Se il Vicario giudiziale si rifiuta di emettere questo decreto, la parte interessata può ricorrere al tribunale di appello, dal quale la questione deve essere risolta al più presto; se poi il Vicario giudiziale tace per un mese continuo, la stessa parte può fare istanza perché egli adempia il suo compito; ma se nonostante tutto, continua a tacere, trascorsi cinque giorni, la parte può interporre ricorso al tribunale di appello, il quale definisca parimenti la questione nel modo più veloce.

§3. Se consta con certezza che la sentenza arbitrale è nulla per essere state trascurate le disposizioni stabilite per la validità del compromesso, il Vicario giudiziale dichiari la nullità e la notifichi al più presto alle parti, escluso ogni ricorso contro questa dichiarazione.

§4. La sentenza arbitrale passa in giudicato appena è emesso il decreto di conferma, fermo restando il can. 1182.

Can. 1182

§1. L'appello contro una sentenza arbitrale è ammesso soltanto se le parti hanno convenuto per iscritto tra loro che essa sarebbe soggetta a questo rimedio; in questo caso l'appello deve essere interposto entro dieci giorni, da computare dall'intimazione del decreto di conferma, davanti al giudice che ha emesso il decreto; se invece il giudice competente a ricevere l'appello è un altro, il proseguimento avanti a lui deve farsi entro un mese.

§2. La sentenza arbitrale, dalla quale è ammesso l'appello, passa in giudicato a norma del can. 1322.

Can. 1183

Della querela di nullità contro una sentenza arbitrale che è passata in giudicato, della restituzione in integro se consta chiaramente dell'ingiustizia della stessa sentenza, dell'opposizione di un terzo, come pure della correzione di un errore materiale della sentenza, si occupa il giudice che ha emesso il decreto di conferma, secondo la norma ordinaria del diritto.

Can. 1184

§1. La esecuzione della sentenza arbitrale può essere fatta negli stessi casi in cui è ammessa l'esecuzione della sentenza giudiziaria.

§2. Deve mandare ad esecuzione la sentenza arbitrale, personalmente o tramite un altro, il Vescovo eparchiale dell'eparchia dove è stata emessa, a meno che le parti non abbiano designato un altro esecutore.

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