Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XXVIII - La procedura nell'infliggere le pene

Capitolo I - Il giudizio penale

Art. I - L'indagine previa

Can. 1468

§1. Ogniqualvolta il Gerarca ha notizia almeno verosimile di un delitto, indaghi con cautela personalmente o mediante un'altra persona idonea sui fatti e sulle circostanze, a meno che questa indagine non sembri del tutto superflua.

§2. Bisogna guardarsi che con questa indagine non venga messo in pericolo il buon nome di qualcuno.

§3. Colui che conduce l'indagine ha le stesse potestà e gli stessi obblighi che ha l'uditore nel processo; se poi viene avviato il giudizio penale, egli non può fare da giudice nel processo.

Can. 1469

§1. Fermi restando i can. 1403 e can. 1411, se l'indagine sembra istruita sufficientemente, il Gerarca decida se sia da avviare la procedura per infliggere la pena e, se decide affermativamente, se si debba agire mediante il giudizio penale oppure per decreto extragiudiziale.

§2. Il Gerarca revochi o cambi la sua decisione ogniqualvolta da nuovi fatti e circostanze gli sembra di dover decidere diversamente.

§3. Prima di decidere alcunché sull'argomento, il Gerarca ascolti l'accusato del delitto e il promotore di giustizia e inoltre, a suo prudente giudizio, due giudici o altri esperti in diritto; il Gerarca consideri anche se sia conveniente, al fine di evitare giudizi inutili, che col consenso delle parti, o lui stesso o colui che ha fatto l'indagine dirima la questione dei danni secondo l'onesto e il giusto.

Can. 1470

Gli atti dell'indagine e i decreti del Gerarca coi quali l'indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l'indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell'archivio segreto della curia.

Art. II - Lo svolgimento del giudizio penale

Can. 1471

§1. Salvi restando i canoni di questo titolo, nel giudizio penale bisogna applicare, se la natura della cosa non l'impedisce, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, nonché le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico, ma non i canoni sul giudizio contenzioso sommario.

§2. L'imputato non è obbligato a confessare il delitto, né può essergli deferito il giuramento.

Can. 1472

§1. Se il Gerarca ha decretato che deve avviarsi il giudizio penale, consegni gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei can. 1185 e can. 1187.

§2. Davanti al tribunale superiore svolge il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Can. 1473

Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può in qualunque stadio e grado del giudizio penale, dopo aver ascoltato il promotore di giustizia e citato l'imputato stesso, impedire all'imputato l'esercizio dell'ordine sacro, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la Divina Eucaristia; cose tutte che devono essere revocate quando cessa la causa e che per il diritto stesso hanno fine quando cessa il giudizio penale.

Can. 1474

Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a scegliersi un avvocato entro un tempo determinato; trascorso inutilmente questo tempo, il giudice stesso costituisca d'ufficio un avvocato che rimarrà nell'incarico fino a che l'imputato non si sia costituito un avvocato.

Can. 1475

§1. In qualunque grado del giudizio, la rinuncia all'istanza della lite può essere fatta dal promotore di giustizia, su mandato o con il consenso del Gerarca dalla cui deliberazione è stato avviato il giudizio.

§2. La rinuncia, perché sia valida, occorre che sia accettata dall'imputato, a meno che questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Can. 1476

Oltre alle difese e alle osservazioni consegnate per iscritto, se ci sono state, la discussione della causa deve avvenire oralmente.

Can. 1477

§1. Alla discussione assistono il promotore di giustizia, l'imputato e il suo avvocato, la parte lesa di cui nel can. 1483, §1 e il suo avvocato.

§2. È compito del tribunale chiamare i periti che hanno prestato la loro opera nella causa, per poter chiarire le loro perizie.

Can. 1478

Nella discussione della causa l'imputato, o lui stesso o il suo avvocato, ha sempre il diritto di parlare per ultimo.

Can. 1479

§1. Completata la discussione il tribunale emetta la sentenza.

§2. Se dalla discussione è emersa la necessità di raccogliere nuove prove, il tribunale rimandando la definizione della causa raccolga le nuove prove.

Can. 1480

La parte dispositiva della sentenza si pubblichi subito, a meno che il tribunale non decida per una grave causa che la decisione deve essere conservata sotto segreto fino alla formale intimazione della sentenza, la quale non può mai essere differita oltre un mese da computare dal giorno della definizione della causa penale.

Can. 1481

§1. Il reo può interporre appello, anche se il giudice lo ha prosciolto solamente perché la pena era facoltativa o perché il giudice ha fatto uso della potestà di cui nei can. 1409, §1 e can. 1415.

§2. Il promotore di giustizia può appellare se ritiene che non sia stato provveduto sufficientemente a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Can. 1482

In qualsiasi stadio e grado del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non è stato commesso dall'imputato, il giudice deve dichiararlo con sentenza e assolvere l'imputato, anche se consta parimenti che l'azione penale è stata estinta.

Art. III - L'azione per la riparazione dei danni

Can. 1483

§1. La parte lesa può esercitare nel giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa arrecati dal delitto, a norma del can. 1276.

§2. L'intervento della parte lesa non è più ammesso, se non è stato fatto nel primo grado del giudizio penale.

§3. L'appello nella causa sui danni si fa a norma dei cann. 1309-1321, anche se l'appello nel giudizio penale non è possibile; se invece sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il can. 1484.

Can. 1484

§1. Per evitare eccessivi ritardi del giudizio penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che non abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.

§2. Il giudice che abbia agito così, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora pendente a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non gli toglie l'obbligo di riparare i danni.

Can. 1485

La sentenza emessa nel giudizio penale, anche se è passata in giudicato, in nessun modo fa diritto verso la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1483.

Capitolo II - Imposizione delle pene mediante decreto extragiudiziale

Can. 1486

§1. Per la validità del decreto con cui è inflitta una pena si richiede che:

1° l'imputato sia informato dell'accusa e delle prove dandogli l'opportunità di esercitare pienamente la sua difesa, a meno che, citato a norma di diritto, abbia trascurato di presentarsi;

2° la discussione orale tra il Gerarca o il suo delegato e l'imputato si faccia alla presenza del promotore di giustizia e del notaio;

3° nel decreto si esponga su quali ragioni in fatto e in diritto è fondata la punizione.

§2. Le pene però di cui nel can. 1426, §1 possono essere imposte senza questa procedura, purché consti per iscritto della loro accettazione da parte del reo.

Can. 1487

§1. Il ricorso contro il decreto con cui è inflitta una pena, può essere interposto alla superiore autorità competente entro dieci giorni utili, dopo che è stato intimato.

§2. Questo ricorso sospende l'efficacia del decreto.

§3. Contro la decisione della superiore autorità non si dà un ulteriore ricorso.

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