Indulgentiarum doctrina

I Introduzione

1 La dottrina e l'uso delle indulgenze, da molti secoli in vigore nella chiesa cattolica, hanno un solido fondamento nella divina rivelazione, ( Mt 28,18 )1 la quale, tramandataci dagli apostoli, "progredisce nella chiesa con l'assistenza dello Spirito santo", mentre "la chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della divina verità, fino a quando in essa siano portate a compimento le parole di Dio".2

Per una esatta intelligenza di questa dottrina e del suo benefico uso è necessario, però, che siano ricordate alcune verità, che tutta la chiesa, illuminata dalla parola di Dio, ha sempre creduto come tali e che i vescovi, successori degli apostoli, e in primo luogo i romani pontefici, successori di Pietro, sia mediante la prassi pastorale sia con documenti dottrinali, hanno insegnato nel corso dei secoli e tuttora insegnano.

Parte I - Dottrina sulle indulgenze

Il dovere della riparazione con pene temporali per la piena remissione dei peccati

2 È dottrina divinamente rivelata che i peccati comportino pene infinite dalla santità e giustizia di Dio, da scontarsi sia in questa terra, con i dolori, le miserie e le calamità di questa vita e soprattutto con la morte, ( Gen 3,16-19; Lc 19,41-44; Rm 2,9; 1 Cor 11,30 )3 sia nell'aldilà anche con il fuoco e i tormenti o con le pene purificatrici. ( Mt 25,41-42; Mc 9,42-43; Gv 5,28-29; Rm 2,9; Gal 6,6-8 )4

Perciò i fedeli furono sempre persuasi che la via del male offre a chi la intraprende molti ostacoli, amarezze e danni.5

Le quali pene sono imposte secondo giustizia e misericordia da Dio per la purificazione delle anime, per la difesa della santità dell'ordine morale e per ristabilire la gloria di Dio nella sua piena maestà.

Ogni peccato, infatti, causa una perturbazione nell'ordine universale, che Dio ha disposto nella sua ineffabile sapienza ed infinita carità, e la distruzione di beni immensi sia nei confronti dello stesso peccatore che nei confronti della comunità umana.

Il peccato, poi, è apparso sempre alla coscienza di ogni cristiano non soltanto come trasgressione della legge divina, ma anche, sebbene non sempre in maniera diretta ed aperta, come disprezzo e misconoscenza dell'amicizia personale tra Dio e l'uomo. ( Is 1,2-3; Dt 8,11; Dt 32,15ss; Sal 105,21; Sal 118; Sap 7,14; Is 17,10; Is 44,21; Ger 33,8; Ez 20,27 )6

Così come è pure apparso vera ed inestimabile offesa di Dio, anzi ingrata ripulsa dell'amore di Dio offerto agli uomini in Cristo, che ha chiamato amici e non servi i suoi discepoli. ( Gv 15,14-15 )7

3 È necessario, allora, per la piena remissione e riparazione dei peccati non solo che l'amicizia di Dio venga ristabilita con una sincera conversione della mente e che sia riparata l'offesa arrecata alla sua sapienza e bontà, ma anche che tutti i beni sia personali che sociali o dello stesso ordine universale, diminuiti o distrutti dal peccato, siano pienamente reintegrati o con la volontaria riparazione che non sarà senza pena o con l'accettazione delle pene stabilite dalla giusta e santissima sapienza di Dio, attraverso le quali risplendano in tutto il mondo la santità e lo splendore della sua gloria.

Inoltre l'esistenza e la gravità delle pene fanno comprendere l'insipienza e la malizia del peccato e le sue cattive conseguenze.

Che possano restare e che di fatto frequentemente rimangano pene da scontare o resti di peccati da purificare anche dopo la remissione della colpa, ( Nm 20,12; Nm 27,13-14; 2 Re 12,13-14 )8 lo dimostra molto chiaramente la dottrina sul purgatorio: in esso, infatti, le anime dei defunti che "siano passate all'altra vita nella carità di Dio veramente pentite, prima che avessero soddisfatto con degni frutti di penitenza per le colpe commesse e per le omissioni",9 vengono purificate dopo morte con pene purificatrici.

La stessa cosa è messa in buona evidenza dalle preghiere liturgiche, con le quali la comunità cristiana ammessa alla santa comunione si rivolge a Dio fin da tempi antichissimi: "perché noi, che giustamente siamo sottoposti ad afflizioni a causa dei nostri peccati misericordiosamente possiamo esserne liberati per la gloria del tuo nome".10

Inoltre tutti gli uomini peregrinanti sulla terra commettono ogni giorno almeno qualche leggero ( Gc 3,2; 1 Cor 1,8 )11 peccato; per cui tutti hanno bisogno della misericordia di Dio per essere liberati dalle pene conseguenti il peccato.

II - Il dogma della Comunione dei Santi e il « tesoro della Chiesa »

4 Regna tra gli uomini, per arcano e benigno mistero della divina volontà, una solidarietà soprannaturale, per cui il peccato di uno nuoce anche agli altri, così come la santità di uno apporta beneficio agli altri.12

In tal modo i fedeli si prestano vicendevolmente l'aiuto per conseguire il loro fine soprannaturale.

Una testimonianza di questa solidarietà si manifesta nello stesso Adamo, il peccato del quale passa per "propagazione" in tutti gli uomini.

Ma Cristo stesso nella cui comunione Dio ci ha chiamato, è maggiore e più perfetto principio, fondamento ed esemplare di questa soprannaturale solidarietà. ( Gv 15,5; 1 Cor 12,27; 1 Cor 1,9; 1 Cor 10,17; Ef 1,20-23; Ef 4,4 )13

5 Cristo, infatti, "il quale non commise peccato", "patì per noi", ( 1 Pt 2,21.22 ) "fu ferito per le nostre iniquità, schiacciato per i nostri delitti … per le sue piaghe siamo stati guariti". ( Is 53,4-6; 1 Pt 2,21-25; Gv 1,29; Rm 4,25; Rm 5,9ss; 1 Cor 15,3; 2 Cor 5,21; Gal 1,4; Ef 1,7ss; Eb 1,3; 1 Gv 3,5 )

Seguendo le orme di Cristo, ( 1 Pt 2,21 ) i fedeli cristiani sempre si sono sforzati di aiutarsi vicendevolmente nella via che va al Padre celeste, mediante la preghiera, lo scambio di beni spirituali e la espiazione penitenziale; più erano animati dal fervore della carità tanto maggiormente imitavano Cristo sofferente, portando la propria croce in espiazione dei propri e degli altrui peccati, persuasi di poter aiutare i loro fratelli presso Dio, Padre delle misericordie, a conseguire la propria salvezza.17

È questo l'antichissimo dogma della comunione dei santi,18 mediante il quale la vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità del corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola mistica persona. ( 1 Cor 12,12-13; 1 Cor 12,12; At 9,4; At 22,7; At 26,14 )19

In tal modo si manifesta il "tesoro della chiesa".20

Infatti, non lo si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come l'infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre ed offerti perché tutta l'umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione. ( Eb 7,23-25; Eb 9,11-28 )

Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere della beata vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell'unità del Corpo mistico.

"Tutti quelli, infatti, che sono di Cristo, vivificati dal suo Spirito, convengono in una sola chiesa e vicendevolmente ricevono compattezza in lui ( Ef 4,16 ).

L'unità dunque di coloro che ancora sono peregrinanti sulla terra con i fratelli che dormono nella pace di Cristo, non viene assolutamente interrotta, anzi secondo la dottrina perenne della chiesa, viene rafforzata attraverso la comunione dei beni spirituali.

Per il fatto che i beati sono uniti più profondamente a Cristo, rendono la chiesa più santa e contribuiscono al suo accrescimento ed alla sua edificazione ( 1 Cor 12,12-27 ).

Raggiunta la patria e alla presenza del Signore ( 2 Cor 5,8 ), essi per mezzo di lui, con lui ed in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti che per mezzo dell'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù ( 1 Tm 2,5 ), hanno conseguito sulla terra, servendo in tutto al Signore e completando nella loro carne ciò che manca alle tribolazioni di Cristo in vantaggio del corpo di lui, che è la chiesa ( Col 1,24 ).

La nostra debolezza, allora, riceve non poco aiuto dalla loro fraterna sollecitudine".22

Per questo motivo tra i fedeli, che già hanno raggiunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio di tutti i beni, per mezzo dei quali, con la espiazione di tutti i peccati dell'intero corpo mistico, viene placata la giustizia; la misericordia di Dio viene così indotta al perdono, affinché al più presto i peccatori, sinceramente pentiti, possano essere introdotti a pieno godimento dei beni della famiglia di Dio.

III - L'uso costante della Chiesa della sua potestà di « legare e di sciogliere » in tutto ciò che si riferisce al male del peccato

6 La chiesa, consapevole di queste verità fin dai primi tempi, conobbe e intraprese varie vie, affinché i frutti della divina redenzione fossero applicati ai singoli fedeli e i fedeli cooperassero alla salute dei fratelli; e così tutto il corpo della chiesa fosse preparato nella giustizia e nella santità all'avvento perfetto del regno di Dio, quando Dio sarà tutto in tutte le cose.

Gli stessi apostoli, infatti, esortavano i loro discepoli, perché pregassero per la salvezza dei peccatori; ( Gc 5,16; 1 Gv 5,16 ) ed una antichissima consuetudine della chiesa ha conservato santamente questo uso24 soprattutto allorché i penitenti invocavano l'intercessione di tutta la comunità25 e quando i defunti venivano aiutati con suffragi e in particolar modo con l'offerta del sacrificio eucaristico.26

Anche le opere buone, e in particolare quelle penose alla fragilità umana, fin dai primi tempi venivano offerte a Dio per la salute dei peccatori.27

E poiché le sofferenze, che i martiri sostenevano per la fede e per la legge di Dio, venivano stimate di grande valore, i penitenti erano soliti ricorrere agli stessi martiri per essere aiutati dai loro meriti, al fine di ottenere dai vescovi una più rapida riconciliazione.28

Le preghiere, infatti, e le buone opere dei giusti erano stimate di così grande valore che si affermava che il penitente venisse lavato, mondato e redento con l'aiuto di tutto il popolo cristiano.29

In questo aiuto, tuttavia, si pensava che non fossero i fedeli singolarmente presi, e soltanto con le loro forze, ad adoperarsi per la remissione dei peccati degli altri fratelli; ma che fosse la stessa chiesa, in quanto unico corpo, unita al suo capo Cristo, a soddisfare nei singoli membri.30

La chiesa dei padri, poi, fu del tutto persuasa di perseguire l'opera della salvezza in comunione e sotto l'autorità dei pastori, che lo Spirito santo pose come vescovi a reggere la chiesa di Dio. ( At 20,28 )31

I vescovi pertanto, valutando prudentemente ogni cosa, stabilivano il modo e la misura della soddisfazione da prestarsi, anzi permettevano che le penitenze canoniche fossero riscattate con altre opere, forse più facili, convenienti al bene comune e adatte ad alimentare la pietà, da essere compiute dagli stessi penitenti e talvolta dagli altri fedeli.32

IV - L'introduzione delle indulgenze realizzò un progresso nella stessa dottrina e nella disciplina della Chiesa

7 La convinzione esistente nella chiesa che i pastori del gregge del Signore potessero liberare i singoli fedeli da ciò che restava dei peccati con l'applicazione dei meriti di Cristo e dei santi, lentamente nel corso dei secoli, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, che continuamente anima il popolo di Dio, portò all'uso delle indulgenze, con il quale si realizzò un progresso nella stessa dottrina e nella disciplina della chiesa, non un mutamento,33 e dal fondamento della rivelazione è stato tratto un nuovo bene ad utilità dei fedeli e di tutta la chiesa.

L'uso delle indulgenze, propagatosi un po' alla volta divenne nella storia della chiesa un fenomeno di notevoli proporzioni soprattutto allorché i romani pontefici stabilirono che alcune opere più convenienti al bene comune della chiesa "potessero sostituire tutta la penitenza"34 e ai fedeli "veramente pentiti e confessati dei loro peccati" e che avessero compiute tali opere concedevano "per la misericordia di Dio onnipotente, confidando nei meriti e nell'autorità degli apostoli", "usando la pienezza della potestà apostolica", "il perdono non soltanto pieno ed abbondante, ma anche pienissimo dei loro peccati".35

"L'unigenito Figlio di Dio, infatti … ha procurato un tesoro alla chiesa militante e lo ha affidato al beato Pietro, clavigero del cielo, e ai successori di lui, suoi vicari in terra, perché lo dispensassero salutarmente ai fedeli e, per ragionevoli cause, lo applicassero misericordiosamente a quanti si erano pentiti e avevano confessato i loro peccati, talvolta rimettendo in maniera parziale la pena temporale dovuta per i peccati, sia in modo generale che particolare ( come giudicavano opportuno nel Signore ).

Si sa che di questo tesoro costituiscono un accrescimento ulteriore anche i meriti della beata Madre di Dio e di tutti gli eletti".36

8 Detta remissione di pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi per quanto riguarda la colpa, con termine proprio è stata chiamata "indulgenza".37

Essa conviene in parte con gli altri mezzi o vie destinate ad eliminare ciò che rimane del peccato, ma nello stesso tempo si distingue chiaramente da essi.

Nell'indulgenza, infatti, la chiesa facendo uso del suo potere di ministra della redenzione di Cristo signore, non soltanto prega, ma con intervento autoritativo dispensa al fedele ben disposto il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi in ordine alla remissione della pena temporale.38

Il fine che l'autorità ecclesiastica si propone nella elargizione delle indulgenze, è non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del peccato, ma anche di spingere gli stessi a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità, specialmente quelle che giovano all'incremento della fede e al bene comune.39

Se poi i fedeli offrono le indulgenze in suffragio dei defunti coltivano in modo eccellente la carità e, mentre elevano la mente al cielo, ordinano più saggiamente le cose terrene.

Il magistero della chiesa ha difeso ed esposto questa dottrina in vari documenti.40

Purtroppo nell'uso delle indulgenze si infiltrarono talvolta degli abusi, sia perché a causa di concessioni non opportune e superflue veniva avvilito il potere delle chiavi e la soddisfazione penitenziale veniva indebolita,41 sia perché a causa di "illeciti profitti" veniva infamato il nome di indulgenza.42

Ma la chiesa, biasimando e correggendo tali abusi, "insegna e stabilisce che l'uso delle indulgenze deve essere conservato perché sommamente salutare al popolo cristiano e autorevolmente approvato da sacri concili, mentre condanna con anatema quanti asseriscono l'inutilità delle indulgenze e negano il potere esistente nella chiesa di concederle".43

L'uso delle indulgenze è sommamente salutare al popolo cristiano

9 La chiesa pertanto invita anche ai nostri giorni tutti i suoi figli a valutare in pieno e a riflettere quanto l'uso delle indulgenze sia di aiuto per la vita dei singoli e di tutta la società cristiana.

L'uso salutare delle indulgenze, tanto per ricordare le cose più importanti, insegna in primo luogo quanto sia "triste e amaro l'aver abbandonato il Signore Dio". ( Ger 2,19 )

I fedeli, infatti, quando acquistano le indulgenze, comprendono che con le proprie forze non sarebbero capaci di riparare al male, che con il peccato hanno arrecato a se stessi e a tutta la comunità e perciò sono stimolati ad atti salutari di umiltà.

Inoltre l'uso delle indulgenze ci dice quanto intimamente siamo uniti in Cristo gli uni con gli altri e quanto la vita soprannaturale di ciascuno possa giovare agli altri, affinché anche questi più facilmente e più intimamente possano essere uniti al Padre.

Pertanto l'uso delle indulgenze eccita efficacemente alla carità e la fa esercitare in modo eminente, allorché viene offerto un aiuto ai fratelli che dormono in Cristo.

10 Parimenti, il culto delle indulgenze ridesta la fiducia e la speranza di una piena riconciliazione con Dio Padre, in modo però da non giustificare alcuna negligenza e da non diminuire in alcun modo lo sforzo per l'acquisto delle disposizioni richieste per la piena comunione con Dio.

Le indulgenze, infatti, sebbene siano delle elargizioni gratuite, sono tuttavia concesse sia per i vivi che per i defunti solo a determinate condizioni.

Per l'acquisto di esse invero si richiede, da una parte, che le opere prescritte siano state compiute e, dall'altra, che il fedele abbia le necessarie disposizioni; che, cioè, ami Dio, detesti il peccato, riponga la sua fiducia nei meriti di Cristo e creda fermamente nel grande aiuto che gli viene dalla comunione dei santi.

Non è da dimenticare, inoltre, che acquistando le indulgenze i fedeli si sottomettono docilmente ai legittimi pastori della chiesa, e soprattutto al successore di Pietro, clavigero del cielo, ai quali lo stesso Salvatore ha affidato il compito di pascere e di governare la sua chiesa.

La salutare istituzione delle indulgenze, pertanto, contribuisce a suo modo perché la chiesa si presenti a Cristo senza alcun difetto, ma santa ed immacolata, ( Ef 5,27 ) mirabilmente unita in Cristo nel vincolo soprannaturale della carità.

Poiché, infatti, mediante le indulgenze i membri della chiesa purgante si uniscono più presto alla chiesa celeste per mezzo delle stesse indulgenze il regno di Cristo maggiormente e più celermente si instaura, "fino a quando tutti saremo uniti nella stessa fede e con la conoscenza del Figlio di Dio avremo costruito l'uomo perfetto, secondo la misura che ci è stata data dalla pienezza di Cristo". ( Ef 4,13 )

11 La santa madre chiesa, perciò, avendo per fondamento tali verità, mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l'uso delle indulgenze, come cosa carissima al popolo cristiano per molti secoli e anche ai nostri giorni, a quanto attesta l'esperienza, non intende assolutamente diminuire il valore degli altri mezzi di santificazione e di purificazione e in primo luogo del sacrificio della messa e dei sacramenti, specialmente del sacramento della penitenza.

Né vuole diminuire l'importanza di quegli aiuti abbondanti che sono i sacramentali e delle opere di pietà, di penitenza e di carità.

Tutti questi mezzi hanno in comune il fatto che tanto più efficacemente causano la santificazione e la purificazione quanto più strettamente il fedele si unisce a Cristo capo e al corpo della chiesa con la carità.

La preminenza della carità nella vita cristiana è confermata anche dalle indulgenze.

Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione e senza l'unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte.

Viene conservato dunque l'ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione delle pene grazie alla distribuzione del tesoro della chiesa.

La chiesa, infine, raccomandando ai suoi fedeli di non abbandonare né di trascurare le sante tradizioni dei padri, ma di accoglierle come un prezioso tesoro della famiglia cattolica e di tenerle nella dovuta stima, lascia tuttavia che ciascuno usi di questi mezzi di purificazione e di santificazione nella santa e giusta libertà dei figli di Dio; mentre incessantemente ricorda loro quelle cose che in ordine al conseguimento della salvezza sono da preferirsi perché necessarie o migliori e più efficaci.47

Per conferire poi maggiore dignità e stima all'uso delle indulgenze, la santa madre chiesa ha ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni nella disciplina delle indulgenze, ed ha stabilito pertanto di fissare delle nuove norme.

Parte II - Innovazioni nella disciplina indulgenziaria

V - Nuova misura per l'indulgenza parziale, congrua diminuzione delle plenarie …

12 Le norme che seguono apportano alcune opportune variazioni nella disciplina delle indulgenze, in conformità anche alle proposte fatte dalle conferenze episcopali.

Le disposizioni del codice di diritto canonico e dei decreti della santa sede riguardanti le indulgenze, in quanto sono conformi alle nuove norme, restano invariate.

Nel redigere le nuove norme si è cercato in particolar modo di stabilire una nuova misura con l'indulgenza parziale, di apportare una congrua riduzione al numero delle indulgenze plenarie e di dare alle indulgenze cosiddette reali e locali una forma più semplice e più dignitosa.

Per quanto riguarda l'indulgenza parziale, abolendo, l'antica determinazione di giorni e di anni, si è stabilita una nuova norma o misura tenendo in considerazione la stessa azione del fedele, che compie un'opera indulgenziata.

E poiché l'azione del fedele, oltre al merito che ne è il frutto principale, può anche ottenere una remissione di pena temporale tanto maggiore quanto più grande è il fervore del fedele e l'importanza dell'opera compiuta, si è ritenuto opportuno stabilire che questa stessa remissione della pena temporale che il fedele acquista con la sua azione, serva di misura per la remissione di pena che l'autorità ecclesiastica liberamente aggiunge con l'indulgenza parziale.

È parso poi opportuno ridurre convenientemente il numero delle indulgenze plenarie, affinché il fedele le stimi maggiormente e possa acquistarle con le dovute disposizioni.

Infatti si bada poco a ciò che si verifica frequentemente e poco si apprezza quello che si offre in abbondanza.

D'altra parte molti fedeli hanno bisogno di un congruo spazio di tempo per prepararsi convenientemente all'acquisto dell'indulgenza plenaria.

Per quanto riguarda le indulgenze reali o locali non solo è stato di molto ridotto il loro numero, ma ne è stato abolito anche il nome, perché più chiaramente appaia che sono indulgenziate le azioni compiute dai fedeli e non le cose o i luoghi che sono solo l'occasione per l'acquisto delle indulgenze.

Anzi, gli iscritti alle pie associazioni possono acquistare le indulgenze loro proprie, compiendo le opere prescritte, senza che sia richiesto l'uso dei distintivi.

Le nuove norme

N. 1. L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

N. 2. L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

N. 3. Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.

N. 4. L'indulgenza parziale d'ora in poi sarà indicata con le sole parole "indulgenza parziale", senza alcuna determinazione di giorni o di anni.

N. 5. Il fedele, che almeno col cuore contrito compie una azione, alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della chiesa.

N. 6. L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno, salvo quanto è disposto al n. 18 per coloro che sono in punto di morte.

L'indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.

N. 7. Per acquistare l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice.

Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale.

Se manca la piena disposizione o non sono poste le predette tre condizioni, l'indulgenza è solamente parziale, salvo quanto è prescritto al n. 11 per gli impediti.

N. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia conviene che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera.

N. 9. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; ma con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice si lucra una sola indulgenza plenaria.

N. 10. Si adempie pienamente la condizione di pregare secondo le intenzioni del sommo pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Pater e un'Ave; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il romano pontefice.

N. 11. Ferma restando la facoltà concessa dal can. 935 del CIC ai confessori di commutare per gli impediti sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste per l'acquisto delle indulgenze, gli ordinari locali possono concedere ai fedeli, sui quali esercitano la loro autorità a norma del diritto, se risiedono in luoghi dove in nessun modo o almeno molto difficilmente possono accostarsi ai sacramenti della comunione, di poter acquistare l'indulgenza plenaria senza l'attuale confessione e comunione, purché siano contriti e propongano di accostarsi ai predetti sacramenti appena è loro possibile.

N. 12. È abolita la divisione delle indulgenze in personali, reali e locali, perché più chiaramente appaia che le indulgenze sono concesse alle azioni dei fedeli, sebbene esse siano talvolta collegate ad un oggetto o ad un luogo.

N. 13. Il manuale delle indulgenze sarà riveduto in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza siano indulgenziate.

N. 14. Gli elenchi e i sommari delle indulgenze per gli ordini e congregazioni religiose, per le società che vivono in comune senza voti, per gli istituti secolari e per le pie associazioni di fedeli, saranno quanto prima riveduti, in modo che l'indulgenza plenaria possa lucrarsi soltanto in giorni particolari stabiliti dalla santa sede, su proposta del superiore generale o, se si tratta di pie associazioni, dell'ordinario del luogo.

N. 15. In tutte le chiese oratori pubblici o, per quelli che ne usano legittimamente, semipubblici, si può acquistare il 2 novembre una indulgenza plenaria da applicarsi soltanto ai defunti.

Nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l'indulgenza plenaria due volte all'anno, cioè nella festa del santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l'indulgenza della Porziuncola, oppure in altro giorno opportunamente stabilito dall'ordinario.

Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni sopra stabiliti, oppure, col consenso dell'ordinario, la domenica antecedente o successiva.

Tutte le altre indulgenze concesse alle chiese od oratori dovranno quanto prima essere rivedute.

N. 16. L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Pater e un Credo.

N. 17. Il fedele che devotamente usa un oggetto di pietà ( crocifisso, croce, corona, scapolare, medaglia ), debitamente benedetto da un sacerdote, può lucrare una indulgenza parziale.

Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal sommo pontefice o da un vescovo, i fedeli, che devotamente lo usano, possono acquistare anche l'indulgenza plenaria nella festa dei ss. apostoli Pietro e Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi legittima formula.

N. 18. Al fedele in pericolo di morte, che non possa essere assistito da un sacerdote che gli amministri i sacramenti e gli impartisca la benedizione apostolica con l'annessa indulgenza plenaria a norma del can. 468,2 del CIC, la santa madre chiesa concede ugualmente l'indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia bene disposto e abbia recitato durante la vita qualche preghiera.

Per l'acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l'uso del crocifisso o della croce.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lucrata dal fedele, che nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria.

N. 19. Le norme stabilite circa l'indulgenza plenaria, specialmente quella recensita nel n. 6, si applicano anche alle indulgenze plenarie cosiddette "ogni volta che".

N. 20. La santa madre chiesa, massimamente sollecita per i fedeli defunti, ha stabilito di suffragarli nella più larga misura in tutte le messe, abolendo ogni particolare privilegio.

Norme transitorie

Le nuove norme, che regolano l'acquisto delle indulgenze, entreranno in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione di questa costituzione su "Acta Apostolicae Sedis".

Le indulgenze, annesse all'uso degli oggetti di pietà, che non sono sopra riferite, cessano dopo tre mesi dalla data di pubblicazione della presente costituzione su "Acta Apostolicae Sedis".

Le revisioni, di cui si tratta nei nn. 14 e 15, debbono essere proposte alla sacra penitenzieria apostolica entro un anno; trascorso un biennio dalla data di questa costituzione, le indulgenze, che non siano state confermate, decadranno.

Queste nostre norme e prescrizioni al presente e per l'avvenire vogliamo che siano stabili ed efficaci, nonostante, in quanto è necessario, le costituzioni e gli ordinamenti apostolici emanati dai nostri predecessori, e tutte le altre prescrizioni, anche se degne di particolare menzione e deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1 gennaio 1967, ottava della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, anno quarto del nostro pontificato.

Paolo VI


1 Concilio di Trento, Sess. XXV, Decreto sulle indulgenze: « Poiché il potere di conferire le indulgenze è stato da Cristo concesso alla Chiesa, e poiché questa si è servita di tale potere, a lei divinamente affidato, fin dalle età più antiche … »
2 Dei Verbum 8;
Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. 4: La fede e la ragione
3 S. Agostino, Comm. al Sal 63 1,13: « Ogni iniquità, piccola o grande che sia, deve essere in ogni caso punita o dall'uomo stesso che ne fa penitenza, o da Dio che ne faccia vendetta »;
S. Tommaso, Somma teol. I-II, q. 87, a. 1: « Essendo il peccato un atto disordinato, è evidente che chiunque pecca agisce in contrasto con un determinato ordine.
Ne segue perciò che egli dall'ordine stesso venga come umiliato. Tale umiliazione è appunto la pena »
4 Concilio Lionese II, Sess. IV, Professione di fede dell'imperatore Michele Paleologo;
Conc. di Firenze, Decr. per i Greci ( D.S. 1304-1306 );
S. Agostino, Manuale, 66, 17: « Sembra che anche su questa terra molte colpe siano perdonate e non siano soggette ad alcun castigo; le loro pene però sono riservate per il tempo futuro.
Perché non per nulla è chiamato propriamente giorno del giudizio quello, in cui dovrà venire il giudice dei vivi e dei morti. Parimenti alcune colpe sono invece soggette a castigo già su questa terra: se esse però ci vengono rimesse, è indubbio che più non ci nuoceranno nel secolo futuro.
Per questo di alcune pene temporali, che vengono inflitte durante la vita presente ai peccatori - a quelli, si badi, i cui peccati sono cancellati perché non siano riservati per il giudizio finale, - l'Apostolo dice: "Se infatti ci esaminassimo da noi, non saremmo giudicati dal Signore; ma se siamo giudicati dal Signore, veniamo da lui ripresi, per non essere condannati con questo mondo" » ( ed. Scheel, Tubinga 1930, p. 42; P.L. 40, 263 )
5 Il Pastore di Erma, Comand. 6, 1, 3 ( Funk, Pafres Apostolici I, p. 487 )
6 Dei Verbum 2;
Dei Verbum 21
7 Gaudium et Spes 22;
Ad Gentes 13
8 Innocenze IV, Istruzione per i Greci (D.S. 838);
Concilio di Trento, Sess. VI, can. 30: « Se uno afferma che a qualsiasi peccatore pentito, una volta ricevuta la grazia della giustificazione, è rimessa la colpa ed è cancellato il reato della pena eterna in modo tale che più non esista il reato della pena temporale, da pagare o in questa vita o nell'altra, cioè nel purgatorio, prima di aver libero accesso al regno dei cicli, sia scomunicato »;
S. Agostino, Tr. su Giov. evang. 124, 5 : « L'uomo è costretto a sopportare ( questa vita ) anche dopo la remissione dei suoi peccati, benché sia vero che la causa per cui si trova in mezzo a queste miserie sia stata proprio il primo peccato.
Il fatto è che la pena è ben più lunga della colpa: e ciò per non far sottovalutare la colpa, nel caso che con essa finisse anche la pena.
Per questo e anche per dimostrare la miseria meritata o per correggere questa fuggevole vita o per esercitare la necessaria pazienza, l'uomo per un certo tempo è vincolato a una pena, anche se non è più vincolato alla colpa che lo faceva degno della dannazione eterna» ( C.C.L. 36, p. 683-684; P.L. 35, 1972-1973 ).
9 Concilio Lionese II, Sess. IV
10 La Colletta della Dom. di Settuag.: Di grazia, o Signore, esaudisci clemente le preghiere del tuo popolo, perché noi, che giustamente siamo puniti per i nostri peccati, possiamo esserne misericordiosamente liberati per la gloria del tuo nome.;
La Preghiera sul popolo del Lunedì della I Dom. di Quar. : Di grazia, o Signore, sciogli le catene dei nostri peccati, e allontana placato tutto ciò che per essi meritiamo;
Il Postcommunio della III Dom. di Quar.: Di grazia, o Signore, liberaci propizio da tutti quanti i peccati e pericoli, poiché ci concedi di partecipare a sì grande mistero
11 Questo passo è commentato così dal Concilio di Cartagine : « Parimenti approviamo quanto afferma l'apostolo san Giovanni: Se dicessimo che non abbiamo alcun peccato, inganneremmo noi stessi e la verità non sarebbe in noi: chiunque perciò ritiene di dover interpretare queste parole, affermando che bisogna dire di avere il peccato solo per un sentimento di umiltà e non per una reale esperienza di peccato, sia scomunicato » ( D.S. 228 );
Concilio di Trento, Sess. VI, Decreto sulla giustificazione, cap. 11;
Lumen Gentium 40
12 S. Agostino, Il battes., tr. contro i Donai. 1, 28
13 Lumen Gentium 7;
Pio XII, Mystici Corporis: « Da questa stessa comunione dello Spirito di Cristo, risulta poi che … la Chiesa viene ad essere, per così dire, l'integrazione più piena del Redentore e Cristo stesso viene in qualche modo a compiersi in tutto e per tutto nella Chiesa ( cfr. S. Tommaso, Comm. alla Lettera agli Efes. 1, lez. 8 ).
Affermando questo noi scopriamo la ragione stessa per cui … il mistico Capo, che è Cristo, e la Chiesa, che come un altro Cristo rappresenta lui stesso su questa terra, costituiscono l'unico e vero uomo, nel quale cielo e terra convergono attraverso la continuazione nei secoli dell'opera redentrice della Croce: intendiamo appunto il Cristo come Capo e come Corpo, cioè il Cristo nella sua interezza » ( D.S. 3813; A.A.S. 35, 1943, pp. 230-231 );
S. Agostino, Comm. II al Sol. XC, 1: « Nostro Signore Gesù Cristo, come uomo integro e perfetto, è insieme capo e corpo: ora noi riconosciamo il capo nell'uomo, che nacque dalla Vergine Maria …
Questo è il capo della Chiesa. Il corpo di questo capo è la Chiesa, non la Chiesa che esiste solo qui, ma quella che esiste qui e in tutto quanto il mondo; non la Chiesa che esiste solo adesso, ma quella che va da Abele fino a coloro che nasceranno ancora fino alla fine del mondo e crederanno nel Cristo, ossia tutto il popolo dei Santi appartenenti ad una sola città.
Questa città è il corpo di Cristo e Cristo stesso ha come suo capo » ( C.C.L. 39, p. 1266; P.L. 37, 1159 )
17 S. Clemente Alessandrino, lib. Chi dei ricchi si salva, 42 : L'apostolo S. Giovanni incita a pentirsi il giovane ladrone, esclamando : « Io renderò conto a Cristo per tè (= a posto tuo). Se sarà necessario, subirò volentieri anche la morte per tè, proprio come il Signore ha affrontato la morte per noi. Darò la mia vita stessa in cambio ed a salvezza della tua » (G.C.S. Clemente 3, p. 120; P.C. 9, 650);
S. Cipriano, I cristiani caduti 17, 36: « Noi crediamo che contino moltissimo dinanzi al nostro giudice i meriti dei martiri e le opere dei giusti, ma quando sarà venuto il giorno del giudizio, quando chiusa la scena di questo secolo e di questo mondo dinanzi al tribunale di Cristo starà in attesa il suo popolo ». « Chi compie penitenze e opere buone e preghiere può ottenere clemenza e perdono, e può valutarsi in attivo tutto ciò che per lui hanno chiesto i martiri ed hanno fatto i sacerdoti » (C.S.E.L. 51.pp. 249-250 e 263; P.L. 4, 495 e 508);
S. Girolamo, Contro Vigilanzio, 6: « Tu affermi nel tuo opuscolo che noi, finché viviamo, possiamo pregare gli uni per gli altri, mentre dopo la morte nessuna preghiera fatta per gli altri deve essere esaudita; e ti basi soprattutto sul fatto che, se i martiri chiedono che sia fatta giustizia per il sangue da loro versato (Ap 6, 10), non possono certo impetrare. Ma se gli apostoli e i martiri pur quando sono
in vita, quando cioè debbono ancora pensare alla propria salvezza, possono pregare per gli altri fratelli, quanto più non potranno pregare dopo aver ottenuto il premio della loro vittoria e del loro trionfo? » (P.L. 23, 359);
S. Basilio Magno, Omelia per la martire Giulitta, 9: « Bisogna dunque piangere con chi piange. Vedendo un fratello che piange in penitenza dei suoi peccati, devi lacrimare anche tu con quell'uomo ed aver compassione di lui. Potrai allora anche tu, partecipando ai mali degli altri, emendare il tuo male. Colui infatti che versa lacrime sincere per i peccati del prossimo, cura sé stesso nell'istante stesso che compiange il fratello… Devi piangere per il peccato, perché il peccato è una malattia dell'anima, è anzi la morte dell'anima immortale e quindi esige dolore profondo e incessanti lamenti » (P.G. 31, 258-259);
S. Giovanni Crisostomo, Comm. alla Lett. ai Filippesi, 1, om. 3, 3; « Non dobbiamo dunque piangere genericamente per quelli che muoiono come non dobbiamo genericamente godere per quelli che vivono. Che dobbiamo fare allora? Dobbiamo piangere per i peccatori non solo quando muoiono, ma anche quando vivono; e dobbiamo godere dei giusti non solo mentre vivono, ma anche dopo che sono morti» (P.G. 62, 203);
S. Tommaso, Somma teol. 1-2, q. 87, a. 8: «Se parliamo della pena soddisfattoria, che uno volontariamente si assume, può avvenire che uno porti la pena dell'altro, in quanto essi formano, in qualche modo, una cosa sola… Se invece parliamo della pena inflitta per il peccato, ossia della pena che è veramente tale, allora ciascuno è punito soltanto per il proprio peccato: la ragione è che ogni atto peccaminoso è sempre qualcosa di personale. Se, infine, parliamo della pena che ha valore di medicina, allora può avvenire che uno sia punito per il peccato dell'altro. È stato detto infatti che la perdita dei beni materiali o addirittura la perdita del corpo sono altrettante pene medicinali ordinate alla salvezza dell'anima. Non è dunque da escludere che uno possa subire tali pene per il peccato dell'altro, sia da parte di Dio che da parte dell'uomo »
18 Leone XIII, Mirae caritatis: « La comunione dei santi non è infatti altro… se non un intimo 6 vicendevole scambio di aiuto e di espiazione, di preghiere e di grazie tra i fedeli, siano essi già nella patria del cielo o si trovino nel fuoco del purgatorio o siano ancora pellegrini su questa terra: tutti insieme essi formano una sola città, di cui Cristo è il capo e la carità è l'anima »
19 Pio XII, Mystici Corporis: « (Cristo) vive in qualche modo nella Chiesa, sicché questa diviene quasi una seconda espressione vivente di Cristo. Questo appunto afferma il Dottore delle genti quando, scrivendo ai Corinti, chiama la Chiesa "il Cristo" senza alcun'altra aggiunta. Non c'è dubbio che egli così imitava il divino Maestro, che a lui, ormai deciso ad attaccare la Chiesa, aveva gridato dall'alto: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?". Se anzi prestiamo fede a S. Gregorio Nisseno, più volte l'Apostolo chiamerebbe la Chiesa "il Cristo" (cfr. Vita di Uose, P.C. 44, 385). Conoscete d'altra parte, venerabili Fratelli, il famoso detto di S. Agostino: "Cristo predica Cristo" (cfr. Sermoni, 354, 1; P.L. 39, 1563) »;
S. Tommaso, Somma tedi. S, q. 48, a. 2 (I obb.) e q. 49, a. 1
20 Clemente VI, Bolla del Giubileo Unigenitus Dei Filius: «Il Figlio unigenito di Dio… ha acquistato un tesoro per la Chiesa militante… E tale tesoro… egli ha affidato a san Pietro, custode delle chiavi del cielo, ed ai di lui successori, come suoi vicari in terra, perché lo distribuissero ai fedeli per la loro salvezza… È noto poi come nella
massa di questo tesoro i meriti della Beata Madre di Dio e quelli di tutti gli eletti, dal primo giusto all'ultimo, costituiscono un accrescimento ulteriore… » (D.S. 1025 1026 1027);
Sisto IV, Epist. Enc. Romani Pontificis: «…Poiché Noi, che possediamo per disposizione del ciclo la pienezza dei poteri, desideriamo offrire aiuto e suffragio alle anime del purgatorio, attingendo al tesoro della Chiesa universale, tesoro formato dai meriti di Cristo e dei suoi Santi e a noi affidato… » (D.S. 1406);
Leone X, Decreto Cura postquam, indirizzato al Card. Gaetano (Tommaso de Vio) legato pontificio: « …distribuire il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi… » (D.S. 1448; cfr. D.S. 1467 e 2641)
22 Lumen Gentium 49
24 S. Clemente Romano, Ai Cm. 56, 1 : « Anche noi dunque dobbiamo pregare per coloro, che si trovano in qualche peccato, perché siano ad essi concesse temperanza ed umiltà, perché ubbidiscano essi non a noi, ma alla volontà divina. Solo così il ricordo, che in spirito di misericordia si fa di essi dinanzi a Dio ed ai Santi, riuscirà loro fruttuoso e perfetto » (Funk, Patres Apostolici I, p. 171);
Martirio di S. Policarpo, 8, 1 : « Quando infine (il martire) ebbe terminata la sua preghiera, in cui si era ricordato di tutti coloro che avevano avuto un tempo stretti
contatti con lui, delle persone piccole e grandi, illustri e sconosciute nonché della Chiesa cattolica sparsa su tutta quanta la terra… » (Funk, Patres Apostolici I, pp. 321, 323)
25 Sozomeno, Storia Eccl. 7, 16: Nel rito della penitenza pubblica vigente nella Chiesa Romana, dopo la celebrazione della Messa solenne i penitenti « si gettano a terra in avanti, emettendo gemiti e lamenti. Il vescovo allora, anch'egli in lacrime, si fa loro incontro dall'altra parte e come loro si prostra a terra, mentre l'intera comunità ecclesiale piange sinceramente, confessando i suoi peccati. Successivamente il vescovo si leva per primo e fa rialzare i fedeli prostrati; poi dopo aver intonato le dovute preghiere per i peccatori che fanno penitenza, li congeda » (P.C. 67, 1462)
26 S. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 23 (mistag. 5), 9, 10: « Inoltre (noi preghiamo) per i santi padri e vescovi defunti e in generale per tutti coloro che in mezzo a noi sono morti. Crediamo infatti che sarà questo il soccorso più efficace per quelle anime, per le quali offriamo le nostre preghiere, mentre dinanzi a noi è la vittima santa e tremenda ». E dopo aver ribadito il concetto con l'esempio della corona che si offriva all'imperatore perché concedesse la grazia agli esiliati, il santo Dottore conclude così il suo discorso : « Allo stesso modo anche noi rivolgiamo preghiere a Dio per i defunti, anche se sono peccatori; ma non gli offriamo corone, bensì gli offriamo il Cristo immolato per i nostri peccati, preoccupandoci di conciliare e di propiziare la clemenza di Dio tanto per essi quanto per noi» (P.G. 33, 1115, 1118);
S. Agostino, Le Confessioni 9, 12, 32 (P.L. 32, 777) e 9, 11, 27 (P.L. 32, 775); Sermoni 172, 2 (P.L. 38, 936); Le cure dovute ai morti 1, 3 (P.L. 40, 593)
27 S. Clemente Alessandrino, lib. Chi dei ricchi si salva, 42: (l'apostolo san Giovanni nella conversione del giovane ladrone) : « Egli in seguito cominciò da una parte a scongiurare Dio con frequenti preghiere, dall'altra a gareggiare con quel giovane nel compiere prolungati digiuni, agendo dolcemente sul suo animo con numerosi discorsi suadenti; e si racconta che non desistette da ciò prima di averlo condotto con perseverante e coerente fermezza in seno alla Chiesa… » (C.G.S. 17, pp. 189-190; P.C. 9, 651)
28 Tertulliano, Ai martiri 1,6: « Quella riconciliazione che non potevano avere dalla Chiesa, alcuni erano soliti ottenerla dai martiri che si trovavano in carcere » (C.C.L. 1, p. 3; P.L. 1, 695);
S. Cipriano, Epist. 18 (altrove: 12), 1: «Penso che bisogna venire incontro ai nostri fratelli, in modo tale che quanti hanno ottenuto la dichiarazione dai martiri…, fatta sopra di loro l'imposizione delle mani in segno di penitenza, possono ritornare in pace con il Signore, proprio secondo il desiderio che i martiri ci hanno espresso nelle loro lettere» (C.S.E.L. 32, pp. 528-524; P.L. 4, 265; cfr. Id. Epist. 19 (altrove: 13), 2, (C.S.E.L. 32, p. 325; P.L. 4, 267);
Eusebio di Cesarea, Stona Eccl. 1, 6, 42 (C.G.S. Eus. 2, 2, 610; P.G. 20, 614-615)
29 S. Ambrogio, La penitenza 1, 15: « …come infatti con alcune opere di tutto quanto il popolo si purga, e con le lacrime della plebe si purifica colui che con le orazioni e i pianti della plebe viene redento dal peccato, e viene mondato nel suo intimo. Cristo infatti concesse alla sua Chiesa di poter redimere per mezzo di tutti uno solo, essa che già aveva meritato la venuta del Signore Gesù perché tutti per mezzo di un solo fossero redenti » (P.L. 16, 511)
30 Tertulliano, La penitenza 10, 5-6: « Non può il corpo godere, se è tormentato anche in un solo membro: bisogna che allora tutto quanto ne soffra e concorra a trovar rimedio. Nell'uno e nell'altro dei mèmbri è la Chiesa, e la Chiesa è Cristo: quando tu dunque ti prostri alle ginocchia dei fratelli, è Cristo che abbracci, è Cristo che preghi; parimenti quando essi spandono lacrime sopra di tè, è Cristo che soffre, è Cristo che prega il Padre. E ciò che il Figlio implora è sempre facilmente ottenuto » (C.C.L.1, p. 337; PL. 1, 1356);
S. Agostino, Comm. al Salmo LXXXV, 1 (C.C.L. 89,pp. 1176-1177; P.L. 37, 1082)
31 Concilio di Trento, Sess. XXIII, Decreto sul sacramento dell'Ordine, c. 4;
Concilio Vaticano I, Sess. IV, Cost. dogm. sulla Chiesa Pastor aeternus, cap. 3;
Lumen Gentium 20;
S. Ignazio di Antiochia, Agli Smirniotì 8, 1 : « Nessuno osi, indipendentemente dal Vescovo, fare alcunché di ciò che spetta alla Chiesa… » (Funk, Patres Apost. I, p. 283)
32 Concilio Niceno I, can. 12 : « … difatti tutti coloro che con il santo timore e con le lacrime e con la sopportazione e con le opere buone mostrano nella pratica e nel costume la propria conversione, trascorso il tempo stabilito dell'emendamento, saranno rimessi nella comunione per merito delle orazioni, essendo per ciò stesso lecito anche al vescovo prescrivere qualcosa di meno severo a loro riguardo… »;
Concilio di Neooesarea, can. 3 (luogo cit. 540);
Innocenze I, Epist. 25, 7, 10 (P.L. 20, 559);
S. Leone Magno, Epist. 159, 6 (P.L. 54, 1138);
San Basilio Magno, Epist. 217 (Canonica 3), 74: « Che se ciascuno di quelli che caddero nei predetti peccati, facendo penitenza, diventa buono, non sarà certo da condannare colui al quale la misericordia di Dio ha affidato la potestà di legare e di sciogliere, se, tenuto conto della grande penitenza fatta dal peccatore, si farà più indulgente nell'abbreviare il tempo delle pene. In realtà la stessa narrazione storica, quale trovasi nelle sacre Scritture, ci insegna che coloro che con maggior impegno fanno penitenza, ottengono presto il perdono di Dio » (F.G. 32, 803);
S. Ambrogio, La penitenza 1, 15 (v. sopra, nota 29)
33 S. Vincenzo di Lérins, Primo Commonitorio, 23 (P.L. 50, 667-668)
34 Concilio di Clermont, can. 2: «A chiunque per sola devozione, e non per conseguire onore o guadagno, sia partito verso Gerusalemme per liberare la Chiesa di Dio, tale viaggio sia considerato come sostitutivo di ogni altra penitenza » (Mansi, SS. Conciliorum Collectio 20, 816)
35 Bonifacio VIII, Bolla Antiquorum habet: « Esiste una sicura tradizione derivante dagli antichi, per cui a coloro che si portano come pellegrini alla veneranda basilica del principe degli Apostoli in Roma sono largamente concesse remissioni e indulgenze dei peccati. Noi pertanto… considerando valide e accette tutte e singole queste remissioni e indulgenze, con l'autorità apostolica le confermiamo e approviamo… Noi, confidando nella misericordia di Dio onnipotente e nei meriti e nell'autorità dei medesimi suoi Apostoli, con il consiglio dei Nostri fratelli e con la pienezza della potestà apostolica, a tutti quelli… che accederanno con reverenza alle stesse basiliche, veramente pentiti e confessati… in questo anno, come in ogni futuro centesimo anno, concederemo e concediamo non solo il pieno e più ampio, ma il più completo perdono di tutti i loro peccati…» (D.S. 868)
36 Clemente VI, Bolla del Giubileo Unigenitus Dei Filius (D.S. 1025, 1026, 1027)
37 Leone X, Decr. Cum postquam: «…riteniamo opportuno comunicarti che la Chiesa Romana, che dalle altre Chiese deve essere seguita come madre, ha sempre insegnato così: il Romano Pontefice, come successore del clavigero Pietro e vicario di Gesù Cristo su questa terra, per il potere delle chiavi, cui spetta aprire il regno dei cieli eliminando tra i fedeli di Cristo gli impedimenti (ossia la colpa e la pena dovuta per i peccati attuali, e precisamente la colpa mediante il sacramento della penitenza, e la pena temporale dovuta per i peccati attuali secondo la divina giustizia mediante l'indulgenza ecclesiastica), per plausibili motivi può concedere agli stessi fedeli, che, uniti nel vincolo della carità, sono membra di Cristo, sia che si trovino in questa vita, sia in purgatorio, le indulgenze, attingendo alla fonte abbondantissima dei meriti di Cristo e dei Santi. Egli suole, inoltre, concedendo in forza dell'autorità apostolica tanto ai vivi quanto ai defunti tale indulgenza, dispensare il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi: e cioè suole elargire la stessa indulgenza in forma di assoluzione, o applicarla ad altri in forma di suffragio. E perciò tutti coloro, sia vivi sia defunti, i quali hanno conseguito tutte le predette indulgenze, sono liberati dalla pena temporale, dovuta secondo la divina giustizia per i loro peccati attuali, in misura esattamente corrispondente alla indulgenza concessa e acquistata » (D.S. 1447-1448)
38 Paolo VI, Epist. Sacrosancta Portiunculae: « L'indulgenza, che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella meravigliosa comunione dei Santi, che, nell'unico vincolo della carità di Cristo, misticamente congiunge la beatissima Vergine Maria e la comunità dei fedeli o trionfanti in ciclo o viventi nel purgatorio o pellegrinanti in terra. Difatti l'indulgenza, che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la pena, dalla quale l'uomo in certo modo è impedito di raggiungere una più stretta unione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa speciale forma di carità della Chiesa, per poter deporre l'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo, "il quale si rinnova nella sapienza, secondo l'immagine di colui che lo creò" (Col 3, 10) » (A.A.S. 58, 1966, pp. 633-634)
39 Paolo VI, Epist. cit. : « La Chiesa si fa incontro a quei fedeli, che in ispirito di penitenza si sforzano di giungere a tale "trasformazione interiore" per il fatto stesso che dopo aver peccato aspirano a riconquistare quella santità, di cui sono stati per la prima volta rivestiti in Cristo. La Chiesa, anche elargendo le indulgenze, aiuta e sostiene quasi in un abbraccio materno i suoi figli deboli e infermi. Non è dunque l'indulgenza una specie di accorciatoia che ci consenta di evitare la necessaria penitenza dei peccati; essa è piuttosto un saldo appoggio, che i singoli fedeli, pienamente coscienti della propria debolezza e quindi anche umili, trovano nel corpo mistico di Cristo, il quale tutto insieme "coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera" (Cost. Lumen gentium, c. 2,
n. 11) » (A.A.S. 58, 1966, p. 632)
40 Clemente VI, Bolla del giubileo Unigenitus Dei Filius (D.S. 1026);
Clemente VI, Epist. Super quibusdam (D. S. 1059);
Martino V, Bolla Infer cunctas (D.S. 1266);
Sisto IV, Bolla Salcator noster (D.S. 1398);
Sisto IV, Epist. enc. Romani Pontificis provida : « Volendo Noi ovviare a tali scandali ed errori… abbiamo scritto per mezzo dei Nostri Brevi ai… prelati, perché dichiarino ai fedeli che la stessa totale indulgenza è stata da Noi concessa in favore delle anime del purgatorio per modum suffraga. E ciò non nel senso che per detta indulgenza gli stessi fedeli venissero distolti dalle opere di pietà e carità,
ma che essa giovasse in forma di suffragio alla salvezza delle anime. Quella indulgenza cioè doveva riuscire utile come se devote orazioni e pie elemosine fossero rispettivamente recitate e offerte per la salvezza di quelle stesse anime… Non che intendessimo, come neppure ora intendiamo e neppure vorremmo concludere che l'indulgenza non giovi o non valga più delle elemosine e delle orazioni, o che le elemosine e le orazioni tanto giovino e tanto valgano quanto l'indulgenza per modum suffraga, mentre sappiamo che le orazioni e le elemosine e la indulgenza per modum suffragii sono ben diverse fra di loro. Dicemmo solo che essa vale "così", cioè in quel modo, e "come se", cioè per quello che valgono le orazioni e le elemosine. E perché le orazioni e le elemosine valgano come suffragi destinati alle anime, Noi, a cui è stata attribuita dall'Alto la pienezza della potestà, desiderando portare aiuto e suffragio alle anime del purgatorio, attingendo al tesoro della Chiesa universale, che è costituito dai meriti di Cristo e dei suoi Santi e che a noi è stato affidato, abbiamo concesso la predetta indulgenza… » (D.S. 1405-1406);
Leone X, Bolla Exsurge Domine (D.S. 1467-1472);
Pio VI, Auctorem fidei, prop. 40: « La proposizione che afferma: "l'indulgenza secondo la sua precisa nozione altro non è che la remissione di una parte di quella penitenza, che era stabilita dai canoni per chi aveva peccato", come se l'indulgenza, oltre la pura remissione della pena canonica, non valga anche per la remissione della pena temporale, dovuta per i peccati attuali nei confronti della giustizia divina: è falsa, temeraria, offensiva per i meriti di Cristo, già condannata nell'alt. 19 di Lutero »;
Pio VI, Auctorem fidei., prop. 41 : « Parimenti l'affermazione successiva : " gli Scolastici, inorgogliti nelle loro sottigliezze, hanno introdotto un malinteso tesoro formato dai meriti di Cristo e dei Santi, ed alla chiara nozione della assoluzione della pena canonica hanno sostituito una confusa e falsa nozione della applicazione dei meriti "; come se non siano i veri tesori della Chiesa, che consentono al Papa di dare l'indulgenza, i meriti di Cristo e dei Santi: è falsa, temeraria, offensiva per i meriti di Cristo e dei Santi, già condannata nell'art. 17 di Lutero » (D.S. 2641);
Pio VI, Auctorem fidei. prop. 42 : « Parimenti anche l'altra affermazione : "è un fatto ancora più funesto che si sia voluto trasferire ai defunti cotesta chimerica applicazione di meriti" : è falsa, temeraria, offensiva della sensibilità dei buoni, ingiuriosa per i Romani Pontefici e per la prassi e il senso della Chiesa universale, tale da indurre nell'errore, colpito con nota di eresia in Pietro di Osma, di nuovo condannato nell'art. 22 di Lutero» (D.S. 2642);
Pio XI, Indizione dell'Anno Santo Straordinario Quod nuper : « concediamo e impartiamo misericordiosamente nel Signore pienissima indulgenza di tutta la pena che i fedeli debbono scontare per i loro peccati, a condizione che ciascuno di essi abbia prima ottenuto la remissione e il perdono delle proprie colpe » (A.A.S. 25, 1933, p. 8);
Pio XII, Indizione del Giubileo Universale Iubileum maximum: « Nel corso pertanto di questo anno di perdono, a tutti i fedeli…, che regolarmente confessati e comunicati, visiteranno piamente… le Basiliche e… reciteranno… le preghiere, concediamo e impartiamo misericordiosamente nel Signore pienissima indulgenza e perdono di tutta la pena, che debbono scontare per i loro peccati » (A.A.S. 41, 1949,pp. 258-259)
41 Concilio Lateranense IV, cap. 62
42 Concilio di Trento, Decreto sulle indulgenze
43 Concilio di Trento, Decreto sulle indulgenze
47 S. Tommaso, Comm. al lib. 4 delle Seni., dist. 20, q. 1, a. 3, q. la 2, al 2 ( Somma teol. q. 25, a. 2, al 2) : « … benché tali indulgenze valgano assai per la remissione
della pena, tuttavia le altre opere soddisfattorie sono più meritorie rispetto al premio essenziale, che è immensamente più eccellente della remissione della pena temporale ».