Sullo status dei rifugiati

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Capitolo II - Status giuridico

Articolo 12. Status personale

1. Lo status personale del rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese di cui ha la residenza.

2. I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, ed in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti, subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione tuttavia che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato se l'interessato non fosse divenuto rifugiato.

Articolo 13. Beni mobili ed immobili

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto concerne l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili.

Articolo 14. Proprietà intellettuale ed industriale

Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa alle invenzioni, i disegni, i modelli, i marchi di fabbrica, il nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese.

Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese di cui ha la residenza abituale.

Articolo 15. Diritti di associazione

Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese straniero.

Articolo 16. Libero accesso ai tribunali

1. Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti.

2. Ogni rifugiato, nello stesso Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giuridica e l'esenzione della "cautio judicatum solvi".

3. Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale.

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