Sullo status dei rifugiati

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Capitolo III - Impieghi lucrativi

Articolo 17. Attività salariate

1. Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata.

2. In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento della entrata in vigore della presente Convenzione da parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano tre anni di residenza nel Paese;

b) abbiano moglie avente la cittadinanza del Paese di residenza.

Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso che avesse abbandonato la consorte;

c) abbiano uno o più figli aventi la cittadinanza del Paese di residenza.

3. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di adottare misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda l'esercizio di tutte le attività salariate a quelli dei loro cittadini, e ciò, in particolare per i rifugiati entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano di immigrazione.

Articolo 18. Attività autonome

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19. Libere professioni

1. Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

2. Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili.

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