Sullo status dei rifugiati

Indice

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Definizione del termine "rifugiato"

A

Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati;

Le decisioni di "noneleggibilità", prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;

2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino.

Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.

B

1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951", di cui all'art. 1, sez. A, potranno essere interpretate nel senso di:

a) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" oppure nel senso di:

b) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove";

ed ogni Stato contraente al momento della firma, della ratifica o della adesione preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.

Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

C

La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente delle protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure

2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquistata volontariamente; oppure

3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; oppure

4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure

5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

6) se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo I della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

D

La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

E

La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

F

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;

c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 2. Obblighi generali

Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3. Non discriminazione

Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine.

Articolo 4. Religione

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli.

Articolo 5. Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa.

Articolo 6. L'espressione "nelle stesse circostanze"

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "nelle stesse circostanze" implica che tutte le condizioni ( e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza ) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora non fosse rifugiato per poter esercitare determinati diritti, devono da lui essere soddisfatte ad eccezione di quelle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

Articolo 7. Esenzione della reciprocità

1. Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale.

2. Dopo un periodo di residenza di tre anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa.

3. Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti e i vantaggi che, in assenza di reciprocità, potevano già pretendere al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefici rispetto a quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare dell'esenzione dalla reciprocità anche rifugiati che non rispondano alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli artt. 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati.

Articolo 8. Esenzione da misure eccezionali

Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi dei cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato, formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza.

Gli Stati contraenti che, sulla base delle loro leggi vigenti, non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno nelle circostanze appropriate esenzioni in favore di tali rifugiati.

Articolo 9. Misure provvisorie

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10. Continuità di residenza

1. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio.

2. Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la sua residenza prima della entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo.

Articolo 11. Rifugiati marinai

Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato.

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