Sullo status dei rifugiati

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Capitolo IV - Assistenza

Articolo 20. Razionamento

Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini.

Articolo 21. Alloggi

Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia è regolata da leggi o regolamenti è sottoposta a controllo da parte delle autorità pubbliche, concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

Articolo 22. Istruzione pubblica

1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini.

2. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda i gradi di istruzione diversi da quella elementare ed in particolare l'ammissione agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e titoli universitari conseguiti all'estero, l'esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio.

Articolo 23. Assistenza pubblica

In materia di assistenza pubblica, gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Articolo 24. Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali

1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:

a) Nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette a controllo da parte della pubblica amministrazione:

la remunerazione, compresi i contributi familiari quando questi fanno parte della remunerazione,

la durata del lavoro,

il lavoro straordinario,

le ferie pagate,

le restrizioni relative al lavoro a domicilio,

l'età minima per l'assunzione al lavoro,

l'apprendistato e l'addestramento professionale,

il lavoro delle donne ed il lavoro dei minori,

il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti collettivi;

b) Le assicurazioni sociali ( le disposizioni di legge relative ad infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, carichi di famiglia e così pure ogni altro rischio che, conformemente alla legislazione nazionale, è coperto da una forma di assicurazione sociale ), salvo:

i) appositi accordi per la salvaguardia dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione;

ii) particolari disposizioni della legge nazionale del Paese di residenza, relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili interamente da fondi pubblici come pure ai contributi versati a coloro che non hanno raggiunto la quota richiesta per ottenere una normale pensione.

2. I diritti a prestazioni dovuti alla morte di un rifugiato, conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, non saranno pregiudicati dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3. Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati i benefici degli accordi conclusi tra loro o che concluderanno, relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione, in materia di assicurazioni sociali, a condizione soltanto che i rifugiati siano in possesso dei requisiti previsti per i cittadini dei Paesi firmatari degli accordi in questione.

4. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di estendere ai rifugiati, per quanto sarà possibile, i benefici di analoghi accordi stipulati o da stipulare tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

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