Sullo status dei rifugiati

Indice

Capitolo V - Provvedimenti amministrativi

Articolo 25. Assistenza amministrativa

1. Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da una autorità internazionale.

2. Le autorità, di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere sotto il loro controllo ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste.

3. I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.

4. Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno modiche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi.

5. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli artt. 27 e 28.

Articolo 26. Libertà di movimento

Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze.

Articolo 27. Documenti di identità

Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido.

Articolo 28. Documenti di viaggio

1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano.

Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti.

Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare.

2. I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo 29. Carichi fiscali

1. Gli Stati contraenti non imporranno ai rifugiati diritti, tasse, imposte, a qualsiasi titolo, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno esatte dai loro cittadini in situazioni analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non precludono l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle tasse in materia di concessione agli stranieri di documenti amministrativi, ivi compresi anche i documenti di identità.

Articolo 30. Trasferimento dei beni

1. Gli Stati contraenti permetteranno ai rifugiati, in conformità con le loro leggi e regolamenti, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul loro territorio nel territorio di un altro Stato in cui sono stati ammessi per sistemarvisi.

2. Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione le domande presentate da rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione a trasferire ogni altro loro bene necessario alla loro sistemazione in un altro Paese in cui sono stati ammessi al fine di sistemarvisi.

Articolo 31. Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento

1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'art. 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato.

In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 32. Espulsione

1. Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge.

Il rifugiato a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti.

3. Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese.

Gli Stati contraenti, durante questo periodo di tempo, potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni.

Articolo 33. Divieto di espulsione o di respingimento ( refoulement )

1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere ( refouler ) in nessun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

2. Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Articolo 34. Naturalizzazione

Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati.

Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura.

Indice