I Convenzione di Ginevra

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Capitolo II. - Feriti e malati

Art. 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza.

Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte in conflitto che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o altro criterio analogo.

È rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro vita e alla loro persona: in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo.

Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure.

Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.

La Parte in conflitto obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.

Art. 13

La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:

I) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto nonché i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;

J) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;

b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

c) portino apertamente le armi;

d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;

K) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciuta dalla Potenza detentrice;

L) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;

M) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;

N) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 14

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto internazionale concernenti i prigionieri di guerra.

Art. 15

In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggersi dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.

Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sui campo di battaglia.

Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le Parti in conflitto per lo sgombero o lo scambio di feriti e di malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché del materiale sanitario destinato a tale zona.

Art. 16

Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria, caduti in loro potere.

Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;

b) il corpo di appartenenza o il numero di matricola;

c) il cognome;

d) il o i nomi;

e) la data di nascita;

f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta d'identità;

g) la data e il luogo della cattura o della morte;

h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.

Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa ai trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati.

Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti.

Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Art. 17

Le Parti in conflitto vigileranno perché il seppellimento o la cremazione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto.

La metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.

I corpi potranno essere cremati soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti dalla religione dei caduti.

In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti.

Le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti siano onorevolmente seppelliti, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate.

A questo scopo e al principio delle ostilità, le Parti in conflitto organizzeranno ufficialmente un Servizio delle tombe allo scopo di rendere possibili eventuali esumazioni, di assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d'origine.

Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito.

Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo comma dell'art. 16, gli elenchi indicanti il posto esatto e il contrassegno delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.

Art. 18

L'autorita militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano risposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie.

Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa manterrà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni.

L'autorita militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano.

La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno.

Nessuno dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o malati.

Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.

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