I Convenzione di Ginevra

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Per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate
in campagna del 12 agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929.

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. - Disposizioni generali

Art. 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci.

Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Art. 3

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;

c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2.I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Art. 4

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sanitario e religioso, appartenenti alle forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Art. 5

Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione é applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.

Art. 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36 e 37, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente.

Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché‚ quella dei membri del personale sanitario e religioso, come é regolata dalla presente Convenzione, né‚ limitare i diritti che questa conferisce loro.

I feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere il beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.

Art. 7

I feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Art. 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali.

Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Art. 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopraindicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimend militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta é fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.

Art. 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto.

Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso.

Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

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