II Convenzione di Ginevra

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Capitolo II. - Feriti, malati e naufraghi

Art. 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sarà applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in cui é avvenuto, compresi l'ammaraggio forzato o la caduta in mare.

Essi saranno trattati e curati con umanità dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o su qualsiasi altro criterio analogo.

È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona in particolare, é rigorosamente proibito ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo.

Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure.

Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.

Art. 13

La presente Convenzione si applicherà ai naufraghi, ai feriti e ai malati in mare appartenenti alle seguenti categorie:

1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonchè i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;

2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto o che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio é occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni:

a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;

b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

c) portino apertamente le armi;

d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;

3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;

4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizio incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;

5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, i piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;

6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 14

Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere che le siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi ospedale militari delle navi ospedale di società di soccorso o di privati, nonchè delle navi mercantili, panfili e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di queste navi, semprechè lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permetta la consegna, che la nave da guerra disponga di impianti che possano assicurare agli stessi cure efficienti.

Art. 15

Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede, che essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra.

Art. 16

Tenuto conto delle disposizioni dell' art. 12, i feriti, i malati e i naufraghi, di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.

Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere, secondo la circostanza, se convenga trattenerli, inviarli in un porto del suo paese, in un porto neutrale o, anche, in un porto dell'avversario.

In quest'ultimo caso i prigionieri di guerra che in tal modo saranno stati restituiti al loro Paese non potranno prestar servizio per tutta la durata della guerra.

Art. 17

I feriti, i malati, o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, col consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non possano più prender parte alle operazioni di guerra.

Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i feriti, malati o naufraghi.

Art. 18

Dopo ogni combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e per assicurare loro le cure necessarie, nonchè per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.

Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno le Parti in conflitto conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonchè del materiale sanitario destinato a tale zona.

Art. 19

Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi atti ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della Parte avversaria, caduti in loro potere.

Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;

b) corpo di appartenenza o il numero di matricola;

c) il cognome;

d) il o i nomi;

e) la data di nascita;

f) ogni altra indicazione che figuri sulla carta o sulla targhetta di identità;

g) la data e il luogo della cattura o della morte;

h) indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.

Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall' art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati.

Raccoglieranno e si trasmetteranno parimenti per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti.

Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonchè di un inventario completo del pacco.

Art. 20

Le Parti in conflitto vigileranno perchè l'immersione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto.

Se é fatto uso di una doppia targhetta d'identità, la metà di questa targhetta resterà sul cadavere.

Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Art. 21

Le Parti in conflitto potranno fare appello allo zelo caritatevole dei comandanti delle navi mercantili, panfili o imbarcazioni neutrali, perchè prendano a bordo e curino i feriti, i malati o i naufraghi e perchè raccolgano i morti.

Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della loro missione d'assistenza.

In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo promesse contrarie che loro fossero state fatte, rimangono esposte alla cattura per le violazioni di neutralità che potessero aver commesso.

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