II Convenzione di Ginevra

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Capitolo III. - Navi ospedale

Art. 22

Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o armate dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate nè catturate, ma saranno sempre rispettate e protette a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti in conflitto dieci giorni prima che siano impiegate.

Le caratteristiche che devono essere indicate nella notifica comprenderanno la stazza lorda, la lunghezza da poppa a prua e il numero degli alberi e dei fumaioli.

Art. 23

Gli stabilimenti sanitari situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno nè essere attaccati nè bombardati dal mare.

Art. 24

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se la Parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro un incarico ufficiale e in quanto siano osservate le disposizioni dell'art. 27 concernenti la notifica.

Queste navi debbono avere un documento dell'autorità competente, attestante che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza.

Art. 25

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purchè siano poste sotto la direzione di una delle Parti in conflitto, col previo consenso del loro Governo e con l'autorizzazione di detta Parte e sempre che siano state osservate le disposizioni dell'art. 22 concernenti la notifica.

Art. 26

La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà alle navi ospedale di qualsiasi tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in qualunque luogo operino.

Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di comodità e di sicurezza, le Parti in conflitto si sforzeranno di utilizzare, per il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto mare, soltanto le navi ospedale con stazza superiore a 2000 tonnellate lorde.

Art. 27

Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Società di soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura in cui lo consentiranno le necessità delle operazioni.

La stessa norma vale anche nella misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni umanitarie.

Art. 28

Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermiere saranno, per quanto sarà possibile, rispettate e risparmiate.

Queste infermiere ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte dal loro impiego finchè saranno necessarie ai feriti e malati.

Tuttavia, il comandante che le ha in suo potere, avrà la facoltà di disporne, in caso di urgenti necessità militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi sono curati.

Art. 29

Qualunque nave ospedale all'ancora in porto che cade in potere del nemico, sarà autorizzata ad uscirne.

Art. 30

Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di nazionalità.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non utilizzare queste navi e queste imbarcazioni per alcun scopo militare.

Queste navi e queste imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo i movimenti dei combattenti.

Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo.

Art. 31

Le Parti in conflitto avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e sulle imbarcazioni indicate negli
articoli 22, 24, 25 e 27.

Potranno rifiutare l'assistenza di queste navi e di queste imbarcazioni, ordinare loro d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e anche trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state fermate, se la gravità delle circostanze lo richiedesse.

Esse potranno temporaneamente imbarcare su queste navi e su queste imbarcazioni a bordo un commissario, il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare l'esecuzione degli ordini dati in virtù delle disposizioni del comma precedente.

Per quanto sarà possibile, le Parti in conflitto scriveranno sul giornale di bordo delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato.

Le Parti in conflitto potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, imbarcare sulle loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 32

Le navi e le imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono parificate alle navi da guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un porte neutrale.

Art. 33

Le navi mercantili trasformate in navi ospedale non potranno, per tutta la durata delle ostilità, essere adibite ad altro scopo.

Art. 34

La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermiere delle navi potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi per il nemico.

Tuttavia, la protezione cesserà soltanto se sarà rimasta senza effetto un'intimazione ( del nemico ) con la quale sia stato fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, ( per porre fine al compimento degli atti dannosi ).

In particolare, le navi ospedale non potranno possedere nè utilizzare un codice segreto per le loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 35

Non saranno considerati atti idonei a privare le navi ospedale o le infermiere delle navi della protezione loro dovuta:

1) il fatto che il personale di queste navi o infermiere sia armato e faccia uso delle armi per mantenere l'ordine, per la propria difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;

2) il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni;

3) il fatto che a bordo delle navi ospedale o nelle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora consegnate al servizio competente;

4) il fatto che l'attività umanitaria delle navi ospedale e delle infermiere delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili;

5) il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di quello normalmente necessario.

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