II Convenzione di Ginevra

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Capitolo V. - Trasporti sanitari

Art. 38

Le navi noleggiate a questo scopo saranno autorizzate a trasportare materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie, purchè i dati sul loro viaggio siano segnalati alla Potenza avversaria e approvati da essa.

La Potenza avversaria conserverà il diritto di fermarle, ma non di catturarle nè di catturare il materiale trasportato.

Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti in conflitto esser imbarcati su queste navi per controllare il materiale trasportato.

A tale scopo, questo materiale dovrà essere facilmente accessibile.

Art. 39

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonchè per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate.

Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali.

Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa tra le Parti in conflitto sia all'inizio sia durante le ostilità.

Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.

Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare.

Nel caso di un atterraggio o di un ammaraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.

Nel caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati ed i naufraghi, nonchè l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra.

Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 36 e seguenti.

Art. 40

Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo.

Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di queste e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare.

Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in confitto e le Potenze neutrali interessate.

Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio.

Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo eguale a tutte le Parti in conflitto.

I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autontà locale, in territorio neutrale, dovranno salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra.

Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono.

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