II Convenzione di Ginevra

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Capitolo IV. - Personale

Art. 36

Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti: essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di queste navi, vi siano o no feriti e malati a bordo.

Art. 37

Il personale religioso medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e 13, che cada in potere del nemico, sarà rispettato e protetto: potrà continuare ad adempiere le sue funzioni fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati.

Dovrà poi essere rinviato non appena il comandante in capo, che l'ha in suo potere, lo riterrà possibile.

Potrà portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di sua proprietà personale.

Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario di trattenere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più rapidamente possibile.

Al suo sbarco, il personale trattenuto sarà assoggettato alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

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