Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

Indice

Titolo XV - Il Magistero ecclesiastico

Capitolo I - La funzione di insegnare della Chiesa in generale

Can. 595

§1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore ha affidato il deposito della fede affinché, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente la verità rivelata, la scrutasse profondamente, la annunciasse e l'esponesse fedelmente, ha il diritto nativo, indipendente da qualsiasi potestà umana, e il dovere di predicare il Vangelo a tutti gli uomini.

§2. È compito della Chiesa annunciare sempre e dappertutto i principi morali, anche riguardanti l'ordine sociale, come pure dare il suo giudizio su qualsiasi realtà umana nella misura in cui lo esigano la dignità della persona umana e i suoi diritti fondamentali, oppure la salvezza delle anime.

Can. 596

La funzione di insegnare a nome della Chiesa spetta solo ai Vescovi; partecipano tuttavia alla stessa funzione, a norma del diritto, sia coloro che per mezzo dell'ordine sacro sono diventati cooperatori dei Vescovi, sia coloro che, non costituiti nell'ordine sacro, hanno ricevuto il mandato di insegnare.

Can. 597

§1. Il Romano Pontefice, in virtù della sua funzione, gode di infallibilità nel magistero se, come supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli cristiani che ha il dovere di confermare nella fede i suoi fratelli, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina in materia di fede o di costumi.

§2. Anche il Collegio dei Vescovi gode di infallibilità nel magistero se i Vescovi riuniti nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero e, come dottori e giudici della fede e dei costumi per la Chiesa universale, dichiarano una dottrina sulla fede e i costumi da ritenersi definitivamente; oppure se, sparsi nel mondo, conservando il vincolo della comunione tra loro e col successore di san Pietro, insegnando autenticamente cose di fede o di costumi assieme allo stesso Romano Pontefice, convengono in un solo giudizio da ritenere definitivo.

§3. Nessuna dottrina si deve ritenere come infallibilmente definita se non consta manifestamente.

Can. 598

Bisogna credere per fede divina e cattolica tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa cioè nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che nel contempo è proposto come divinamente rivelato sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, che poi viene manifestato dalla comune adesione dei fedeli cristiani sotto la guida del sacro magistero; tutti i fedeli cristiani sono perciò obbligati a evitare qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Can. 599

Non certo un assenso di fede, ma tuttavia un religioso ossequio di intelletto e di volontà bisogna dare alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, quando esercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamare la stessa dottrina con atto definitivo; i fedeli cristiani procurino perciò di evitare tutto ciò che non concorda con essa.

Can. 600

I Vescovi che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia come singoli sia riuniti nei Sinodi oppure nei Concili particolari, anche se non godono di infallibilità nell'insegnare, sono tuttavia autentici dottori della fede e maestri dei fedeli cristiani affidati alla loro cura; i fedeli cristiani hanno l'obbligo di aderire con religioso ossequio dell'animo a questo magistero autentico dei loro Vescovi.

Can. 601

Le singole Chiese hanno il grave compito, da esercitare anzitutto dai Patriarchi e dai Vescovi, di rispondere, nel modo adatto a ciascuna generazione e cultura, ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita e di provvedere alla soluzione cristiana dei problemi più urgenti alla luce del Vangelo, scrutando i segni dei tempi, in modo che dappertutto brilli sempre più la luce di Cristo che illumina tutti gli uomini.

Can. 602

Nella cura pastorale siano riconosciuti non soltanto i principi delle scienze sacre, ma anche le scoperte delle altre scienze e siano usati in modo che i fedeli cristiani siano condotti a una vita di fede più cosciente e riflettuta.

Can. 603

Si promuova la cura delle lettere e delle arti per la loro efficacia di esprimere e comunicare con singolare efficacia il senso della fede, riconoscendo la giusta libertà e la diversità delle culture.

Can. 604

È compito soprattutto dei Pastori della Chiesa curare che, tra la varietà delle enunciazioni delle dottrine, nelle diverse Chiese si conservi e sia promosso lo stesso senso della fede in modo che l'integrità e l'unità della fede non ne riporti danno, ma anzi che sia posta in miglior luce la cattolicità della Chiesa attraverso la legittima diversità.

Can. 605

È compito dei Vescovi, specialmente riuniti nei Sinodi e nei Concili, ma singolarmente della Sede Apostolica, promuovere autorevolmente, custodire e difendere religiosamente l'integrità e l'unità della fede e dei buoni costumi, anche condannando, se è necessario, le opinioni che sono ad essa contrarie, o ammonendo sui rischi che esse possono comportare.

Can. 606

§1. È compito dei teologi, secondo la loro più profonda intelligenza del mistero della salvezza e delle scienze sacre e affini, e anche per la loro conoscenza pratica dei nuovi problemi, rispettando fedelmente il magistero autentico della Chiesa e insieme usando una libertà conveniente, spiegare e difendere la fede della Chiesa e contribuire al progresso dottrinale.

§2. Nel ricercare e nell'esprimere le verità teologiche tocca a loro essere solleciti a edificare la comunità di fede e inoltre a collaborare ingegnosamente con i Vescovi nella loro funzione di insegnare.

§3. Coloro che si occupano delle discipline teologiche, specialmente nei seminari, nelle università degli studi e nelle facoltà, cerchino di collaborare con gli uomini eminenti nelle altre scienze con scambi di opinioni e di forze.

Capitolo II - Il ministero della Parola di Dio

Can. 607

Il ministero della parola di Dio, cioè la predicazione, la catechesi e ogni istruzione cristiana, tra i quali deve avere un posto eminente l'omelia liturgica, sia nutrito salutarmente dalla Sacra Scrittura e si fondi sulla sacra tradizione; sia favorita opportunamente la celebrazione della parola di Dio.

Can. 608

I Vescovi, i presbiteri e i diaconi, ciascuno secondo il proprio grado dell'ordine sacro, hanno per primi la funzione del ministero della parola di Dio da esercitare a norma del diritto; tutti gli altri fedeli cristiani poi, prendano parte volentieri a questo ministero, ciascuno secondo la propria idoneità, lo stato di vita e il mandato ricevuto.

Art. I - La predicazione della parola di Dio

Can. 609

Compete al Vescovo eparchiale regolare la predicazione della parola di Dio nel suo territorio, fermo restando il diritto comune.

Can. 610

§1. È diritto dei Vescovi predicare la parola di Dio in tutto il mondo, a meno che, in un caso speciale, il Vescovo eparchiale non lo abbia espressamente proibito.

§2. I presbiteri hanno la facoltà di predicare là dove sono legittimamente inviati o invitati.

§3. Hanno la stessa facoltà di predicare anche i diaconi, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.

§4. In circostanze straordinarie, soprattutto per supplire alla scarsità di chierici, il mandato di predicare, anche in chiesa, può essere dato dal Vescovo eparchiale anche agli altri fedeli cristiani, fermo restando il can. 614, §4.

Can. 611

In virtù dell'ufficio, tutti coloro ai quali è stata affidata la cura delle anime sono provvisti della facoltà di predicare; costoro possono anche invitare qualsiasi presbitero o diacono a predicare a coloro che sono affidati alle loro cure, fermo restando il can. 610, §3, a meno che non sia legittimamente proibito.

Can. 612

§1. Negli istituti religiosi e nelle società di vita comune a guisa dei religiosi, clericali di diritto pontificio o patriarcale, spetta ai Superiori maggiori regolare la predicazione.

§2. Tutti i Superiori, anche locali, di qualsiasi istituto di vita consacrata, possono invitare a predicare ai propri membri qualsiasi presbitero o diacono, fermo restando il can. 610, §3, a meno che non sia legittimamente proibito.

Can. 613

Contro il decreto del Gerarca, il quale proibisce a uno di predicare, si dà il ricorso solo in devolutivo, che deve essere definito senza ritardo.

Can. 614

§1. L'omelia, con la quale durante il corso dell'anno liturgico vengono esposti dalla Sacra Scrittura i misteri della fede e le norme della vita cristiana, è molto raccomandata come parte della stessa liturgia.

§2. I parroci e i rettori delle chiese hanno l'obbligo di procurare che, almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto, vi sia l'omelia nella Divina Liturgia e che non sia omessa se non per grave causa.

§3. Non è lecito al parroco soddisfare abitualmente l'obbligo di predicare al popolo affidato alla sua cura per mezzo di un altro, se non per una giusta causa approvata dal Gerarca del luogo.

§4. L'omelia è riservata al sacerdote, oppure, a norma del diritto particolare, anche al diacono.

Can. 615

I vescovi eparchiali procurino con apposite norme che nei tempi opportuni si tenga un corso speciale di sacra predicazione per il rinnovamento spirituale del popolo cristiano.

Can. 616

§1. I predicatori della parola di Dio, lasciando da parte le parole della sapienza umana e gli argomenti astrusi, predichino integralmente il mistero di Cristo, che è via, verità e vita; dimostrino come le cose terrene e le umane istituzioni, secondo il disegno di Dio Creatore, sono ordinate anche alla salvezza degli uomini e perciò possono contribuire non poco all'edificazione del Corpo di Cristo.

§2. Insegnino perciò anche la dottrina della Chiesa sulla dignità della persona umana e sui suoi diritti fondamentali, sulla vita familiare, sulla comunità civile e sociale, e anche sul senso della giustizia da realizzare nella vita economica e del lavoro, che contribuisce a costruire la pace nella terra e a promuovere il progresso dei popoli.

Art. II - La formazione catechistica

Can. 617

È grave obbligo delle singole Chiese sui iuris, ma specialmente dei loro Vescovi, di insegnare la catechesi con la quale si porti a maturità la fede e venga formato il discepolo di Cristo attraverso una conoscenza più profonda e più ordinata della dottrina di Cristo e un'adesione sempre più stretta alla sua Persona.

Can. 618

I genitori per primi hanno l'obbligo di formare i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana con la parola e l'esempio; lo stesso obbligo hanno coloro che fanno le veci dei genitori e i padrini.

Can. 619

Oltre alla famiglia cristiana, la parrocchia stessa e inoltre qualsiasi comunità ecclesiale devono curare l'istruzione catechistica dei loro membri e la loro integrazione nella comunità stessa, offrendo quelle condizioni con le quali possano vivere nel modo più pieno ciò che hanno imparato.

Can. 620

Le associazioni e i movimenti e i circoli di fedeli cristiani che mirano sia a fini di pietà e di apostolato, sia a opere di carità e di aiuto, curino la formazione religiosa dei loro membri sotto la guida del Gerarca del luogo.

Can. 621

§1. Compete al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi, entro i confini del territorio della propria Chiesa, emanare delle norme sull'istruzione catechistica da riunire ordinatamente in un direttorio catechistico, osservando quanto è stato stabilito dalla suprema autorità della Chiesa.

§2. Nel direttorio catechistico si tenga conto dell'indole speciale delle Chiese orientali, in modo che nell'insegnamento della catechesi risplendano l'importanza della Bibbia e della liturgia e le tradizioni della propria Chiesa sui iuris nella patrologia, nell'agiografia e nella stessa iconografia.

§3. È compito del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi curare che i catechismi siano adattati ai vari gruppi di fedeli cristiani e siano provvisti anche di sussidi e strumenti, e che inoltre siano promosse varie iniziative catechistiche e accordate tra loro.

Can. 622

§1. In ogni Chiesa sui iuris vi sia una commissione catechistica, che può essere costituita anche con altre Chiese sui iuris per lo stesso territorio o regione socio-culturale.

§2. La commissione catechistica abbia a sua disposizione anche un centro catechistico, che ha il compito di essere di aiuto alle stesse Chiese per organizzare iniziative catechistiche in modo coordinato e più efficace e inoltre per servire alla formazione, anche permanente, dei catechisti.

Can. 623

§1. È compito del Vescovo eparchiale promuovere, dirigere e regolare l'insegnamento catechistico nella sua eparchia con la massima sollecitudine.

§2. A questo fine vi sia nella curia eparchiale un centro catechistico eparchiale.

Can. 624

§1. Il parroco deve mettere il massimo impegno, rispettando le norme stabilite dalla competente autorità, per insegnare la catechesi a tutti coloro che sono stati affidati alla sua cura pastorale, di qualunque età e condizione siano.

§2. I presbiteri e i diaconi addetti alla parrocchia sono tenuti a dare la collaborazione ai parroci; i membri poi di istituti religiosi la daranno a norma dei can. 479 e can. 542.

§3. Gli altri fedeli cristiani debitamente formati diano volentieri la loro collaborazione all'insegnamento della catechesi.

Can. 625

È necessario che la catechesi abbia una dimensione ecumenica presentando un'immagine retta delle altre Chiese e Comunità ecclesiali; tuttavia bisogna comunque curare che sia messa al sicuro la retta prospettiva della catechesi cattolica.

Can. 626

Si ricordino tutti coloro che si dedicano alla catechesi che rappresentano la Chiesa e che sono stati mandati a comunicare la parola rivelata di Dio e non la propria; perciò propongano integra la dottrina della Chiesa, nel modo però adatto ai catechizzandi e rispondendo alle esigenze della loro cultura.

Capitolo III - L'educazione cattolica

Can. 627

§1. La cura di educare i figli spetta anzitutto ai genitori e a coloro che ne fanno le veci; perciò è loro compito, nell'ambito della famiglia cristiana illuminata dalla fede e animata dall'amore vicendevole, educare i figli specialmente nella pietà verso Dio e nell'amore del prossimo.

§2. Se le proprie forze non bastano per provvedere all'educazione integrale dei figli, spetta ancora ai genitori affidare ad altri una parte del compito educativo, come pure di scegliere gli strumenti educativi necessari o utili.

§3. È necessario che i genitori abbiano la giusta libertà nella scelta degli strumenti di educazione, fermo restando il can. 633; perciò i fedeli cristiani s'impegnino affinché questo diritto sia riconosciuto dalla società civile e sia sostenuto anche con opportuni sussidi secondo le esigenze della giustizia.

Can. 628

§1. È compito della Chiesa, per aver generato nuove creature per mezzo del battesimo, curare la loro educazione cattolica assieme ai genitori.

§2. Tutti coloro a cui è stata affidata la cura delle anime devono aiutare i genitori nell'educazione dei figli, renderli coscienti del proprio diritto e dovere, e provvedere all'educazione religiosa specialmente della gioventù.

Can. 629

Tutti gli educatori curino di tendere alla formazione integrale della persona umana in modo che i giovani, coltivando armoniosamente le doti fisiche, intellettuali e morali, col corredo delle virtù cristiane siano formati a conoscere e amare Dio più perfettamente, a stimare i valori umani e morali con retta coscienza, ad abbracciarli con vera libertà e, coltivando insieme il senso della giustizia e della responsabilità sociale, a perseguire una fraterna convivenza con gli altri.

Can. 630

§1. I fedeli cristiani s'impegnino con grande coraggio perché i benefici adeguati all'educazione e all'istruzione possano al più presto essere estesi a tutto il mondo e a tutti gli uomini avendo una cura speciale per coloro che sono meno fortunati.

§2. Tutti i fedeli cristiani favoriscano le iniziative della Chiesa utili a promuovere l'educazione, specialmente per fondare, dirigere e sostenere le scuole.

Art. I - Le scuole, soprattutto cattoliche

Can. 631

§1. Tra i vari strumenti di educazione bisogna favorire con speciale cura la scuola cattolica verso la quale è necessario che converga la sollecitudine dei genitori, dei maestri, come pure della comunità ecclesiale.

§2. È diritto della Chiesa erigere e dirigere scuole di qualsiasi genere e grado.

Can. 632

Una scuola non è giuridicamente ritenuta cattolica se non è eretta come tale dal Vescovo eparchiale o dall'autorità ecclesiastica superiore, oppure dagli stessi riconosciuta come tale.

Can. 633

§1. Compete al Vescovo eparchiale giudicare e decidere di qualsiasi scuola se risponda o no alle esigenze dell'educazione cristiana; inoltre è di sua competenza proibire, per una grave causa, ai fedeli cristiani la frequenza di qualche scuola.

§2. I genitori cerchino di mandare i figli, a parità di condizioni, nelle scuole cattoliche.

Can. 634

§1. È obbligo proprio della scuola cattolica di creare un ambiente di comunità scolastica animato da spirito evangelico di libertà e di carità, di aiutare gli adolescenti nello sviluppo della propria personalità a crescere insieme secondo la nuova creatura che col battesimo sono diventati, e inoltre di ordinare tutta la cultura umana all'annuncio della salvezza affinché la conoscenza che gli alunni gradualmente acquistano del mondo, della vita e dell'uomo sia illuminata dalla fede.

§2. È compito della stessa scuola cattolica adattare queste finalità alle proprie circostanze, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica competente, se è frequentata per la maggior parte da alunni acattolici.

§3. È compito della scuola cattolica, non meno delle altre scuole, perseguire le finalità culturali e la formazione umana e sociale dei giovani.

Can. 635

È compito precipuo del Vescovo eparchiale procurare che vi siano scuole cattoliche, specialmente dove mancano altre scuole o non sono adeguate, anche scuole professionali e tecniche, se sono richieste per una ragione speciale secondo le circostanze di luogo e di tempo.

Can. 636

§1. L'istruzione catechistica in qualsiasi scuola è soggetta all'autorità e alla vigilanza del Vescovo eparchiale.

§2. È pure compito del Vescovo eparchiale nominare oppure approvare i maestri della religione cattolica e ugualmente, se lo richiede un motivo di fede o di costumi, rimuoverli o esigere che siano rimossi.

Can. 637

Nelle scuole dove manca l'insegnamento cattolico o dove esso, a giudizio del Vescovo eparchiale, non è sufficiente, bisogna supplire una vera formazione cattolica di tutti gli alunni cattolici.

Can. 638

§1. Compete al Vescovo eparchiale il diritto di fare la visita canonica in tutte le scuole cattoliche esistenti nella sua eparchia, a eccezione delle scuole che sono aperte esclusivamente per i propri alunni di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, e salva restando in ogni caso l'autonomia degli istituti di vita consacrata nel dirigere le proprie scuole.

§2. Dove ci sono più Vescovi eparchiali, il diritto della visita canonica compete a colui che ha fondato o approvato la scuola, a meno che non sia stato disposto diversamente negli statuti di fondazione, oppure mediante una convenzione speciale tra gli stessi.

Can. 639

I maestri, dato che sono i principali responsabili perché la scuola cattolica possa realizzare concretamente le sue finalità e iniziative, devono essere insigni per dottrina e modelli per testimonianza di vita; collaborino anzitutto coi genitori, ma anche con le altre scuole.

Art. II - Le università cattoliche degli studi

Can. 640

§1. L'università cattolica degli studi persegue questo fine: che si attui una presenza pubblica, costante e universale del pensiero cristiano in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore; per questo costituisce l'avvio alla ricerca, alla riflessione e all'istruzione di ordine superiore, nel quale la multiforme conoscenza umana venga illuminata dalla luce del Vangelo.

§2. Gli altri istituti di studi superiori o le facoltà cattoliche autonome che perseguono lo stesso fine sono equiparate all'università cattolica degli studi, ma non alle università e facoltà ecclesiastiche degli studi di cui nei cann. 646-650.

Can. 641

Nelle università cattoliche degli studi le singole discipline siano coltivate secondo i propri principi e il proprio metodo e con quella libertà propria della ricerca scientifica in modo che si abbia una sempre più profonda comprensione di quelle discipline e, indagando molto accuratamente le nuove problematiche e ricerche poste dal tempo che si evolve, si colga più chiaramente come fede e ragione s'incontrino nell'unica verità, e si formino degli uomini veramente insigni per dottrina, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società e testimoni della fede nel mondo.

Can. 642

§1. L'università cattolica degli studi è un istituto di studi superiori che è stato eretto oppure approvato come tale sia dalla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris dopo previa consultazione della Sede Apostolica, sia della stessa Sede Apostolica; questo deve risultare da un pubblico documento.

§2. Questa superiore autorità, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, è il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

Can. 643

Nelle università cattoliche degli studi dove non esiste nessuna facoltà di teologia, si tengano almeno dei corsi teologici adatti agli studenti delle varie facoltà.

Can. 644

Coloro che insegnano discipline riguardanti la fede e i costumi nelle università cattoliche degli studi devono essere muniti del mandato dell'autorità ecclesiastica designata da coloro di cui si tratta nel can. 642; la stessa autorità può togliere questo mandato per una grave causa, specialmente se viene a mancare l'idoneità scientifica o pedagogica, la probità o l'integrità della dottrina.

Can. 645

È compito dei Gerarchi provvedere di comune intesa che, anche nelle altre università, vi siano dei convitti e dei centri universitari cattolici nei quali dei fedeli cristiani, scelti accuratamente e preparati, offrano un aiuto spirituale e intellettuale permanente alla gioventù universitaria.

Art. III - Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà

Can. 646

Si devono promuovere con tenacia, specialmente dai Gerarchi, le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà, quelle cioè che trattano specialmente della divina Rivelazione e delle scienze a questa connesse, e che perciò sono più strettamente congiunte con la funzione della Chiesa di evangelizzare.

Can. 647

Il fine dell'università degli studi e della facoltà ecclesiastica è:

1° scrutare più profondamente e scientificamente la divina Rivelazione e ciò che è congiunto con essa, analizzare e ordinare sistematicamente le verità della divina Rivelazione, considerare nella sua luce le nuove questioni del nostro tempo e presentarle agli uomini contemporanei in modo adatto alla loro cultura;

2° istruire più in profondità gli studenti nelle varie discipline secondo la dottrina cattolica e prepararli convenientemente alle diverse opere di apostolato, di ministero e di magistero nelle stesse discipline e promuovere una formazione continua.

Can. 648

Sono università ecclesiastiche degli studi e facoltà quelle che, canonicamente erette o approvate dalla competente autorità ecclesiastica, coltivano e insegnano le scienze sacre e le scienze ad esse connesse, e sono fornite del diritto di conferire i gradi accademici che comportano effetti canonici.

Can. 649

L'erezione e l'approvazione delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà è fatta dalla Sede Apostolica oppure dalla superiore autorità amministrativa di cui nel can. 642, assieme alla Sede Apostolica.

Can. 650

Circa gli statuti delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà, soprattutto per ciò che riguarda il governo, l'amministrazione, la nomina dei docenti o la cessazione dall'ufficio, il programma degli studi e il conferimento dei gradi accademici, si devono osservare le norme stabilite dalla Sede Apostolica.

Capitolo IV - Gli strumenti della comunicazione sociale e specialmente i libri

Can. 651

§1. Per svolgere la funzione di annunciare il Vangelo in tutto il mondo la Chiesa è obbligata a usare gli strumenti adatti e per questo occorre che le sia rivendicato dappertutto il diritto di usare gli strumenti della comunicazione sociale e specialmente di pubblicare liberamente gli scritti.

§2. Tutti i fedeli cristiani collaborino, ognuno secondo la sua parte, in questa missione così importante e sostengano e favoriscano le iniziative di questo apostolato; inoltre, specialmente coloro che sono specializzati nel raccogliere e trasmettere le comunicazioni, diano sollecitamente una collaborazione all'attività dei Vescovi e mettano ogni sforzo perché l'uso di questi strumenti sia impregnato dallo spirito di Cristo.

Can. 652

§1. I Vescovi eparchiali curino, specialmente con l'aiuto degli istituti che si occupano degli strumenti della comunicazione sociale, che i fedeli cristiani siano istruiti sull'uso critico e vantaggioso degli stessi strumenti; favoriscano la collaborazione fra questi vari istituti; provvedano alla formazione di esperti; e infine promuovano le buone iniziative, anzitutto lodando e benedicendo i buoni libri: questo è molto più efficace che non il castigo e la condanna di quelli cattivi.

§2. Per tutelare l'integrità della fede e dei costumi, è competenza del Vescovo eparchiale, del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, del Consiglio dei Gerarchi e della Sede Apostolica, proibire ai fedeli cristiani di usare strumenti della comunicazione sociale o di comunicarli agli altri in quanto costituiscono un pericolo per la stessa integrità.

Can. 653

Spetta al diritto particolare stabilire norme più dettagliate sull'uso della radio, del cinema, della televisione e di strumenti simili, nel trattare ciò che si riferisce alla dottrina cattolica oppure ai costumi.

Can. 654

Le norme di diritto comune sui libri valgono anche per qualsiasi altro scritto oppure discorso riprodotto in qualsiasi modo mediante invenzioni tecniche e destinato alla divulgazione pubblica.

Can. 655

§1. È necessario che i fedeli cristiani abbiano un largo accesso alla Sacra Scrittura; perciò si preparino, qualora mancassero, delle versioni adatte e fedeli, fornite di spiegazioni sufficienti, a cura dei Vescovi eparchiali, anzi in collaborazione con altri cristiani, se questo può essere fatto convenientemente e utilmente.

§2. Tutti i fedeli cristiani e specialmente i pastori d'anime abbiano cura di diffondere copie della Sacra Scrittura fornite di note adatte a uso anche dei non-cristiani.

§3. Per l'uso liturgico e catechistico si usino soltanto quelle edizioni della Sacra Scrittura che portano l'approvazione ecclesiastica; tutte le altre edizioni devono essere munite almeno della licenza ecclesiastica.

Can. 656

§1. Nelle celebrazioni liturgiche si adoperino soltanto i libri che hanno l'approvazione ecclesiastica.

§2. I libri di preghiere o di devozioni destinati all'uso pubblico o privato dei fedeli cristiani necessitano della licenza ecclesiastica.

Can. 657

§1. L'approvazione dei testi liturgici, previa revisione della Sede Apostolica, è riservata nelle Chiese patriarcali al Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; nelle Chiese metropolitane sui iuris al Metropolita col consenso del Consiglio dei Gerarchi; in tutte le altre Chiese questo diritto spetta solo alla Sede Apostolica e, dentro i limiti stabiliti dalla stessa, ai Vescovi e ai loro raggruppamenti legittimamente costituiti.

§2. Spetta pure alle medesime autorità il diritto di approvare le versioni degli stessi libri destinati all'uso liturgico, dopo averne fatto una relazione alla Sede Apostolica se si tratta delle Chiese patriarcali o metropolitane sui iuris.

§3. Per pubblicare di nuovo libri liturgici o le loro versioni in un'altra lingua destinate all'uso liturgico o qualche loro parte, si richiede ed è sufficiente che consti della concordanza con l'edizione approvata, da un attestato del Gerarca del luogo di cui al can. 662, §1.

§4. Nei cambiamenti dei testi liturgici si osservi il can. 40, §1.

Can. 658

§1. I catechismi, come pure altri scritti destinati all'istruzione catechistica nelle scuole di qualsiasi genere e grado, e le loro versioni richiedono l'approvazione ecclesiastica.

§2. La stessa norma deve applicarsi anche agli altri libri che trattano di fede e di costumi se sono usati come testi su cui si fonda l'istruzione catechistica.

Can. 659

Si raccomanda che qualsiasi scritto che spiega la fede cattolica oppure i costumi, sia munito almeno della licenza ecclesiastica, salve restando le prescrizioni degli istituti di vita consacrata che esigono di più.

Can. 660

I fedeli cristiani non scrivano nulla in giornali, bollettini o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica oppure i buoni costumi, se non per una causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri di istituti religiosi, inoltre, se non con la licenza di coloro di cui nel can. 662.

Can. 661

§1. La licenza ecclesiastica, espressa con la sola parola: « si stampi », significa che l'opera è immune da errori circa la fede cattolica e i costumi.

§2. L'approvazione concessa dalla competente autorità ecclesiastica mostra invece che il testo è accettato dalla Chiesa, oppure che l'opera è conforme alla dottrina autentica della Chiesa.

§3. Se il testo inoltre è lodato e benedetto dal Vescovo eparchiale o dall'autorità superiore, ciò significa che esso esprime bene la dottrina autentica della Chiesa e perciò è da raccomandare.

Can. 662

§1. L'approvazione o la licenza ecclesiastica per pubblicare dei libri, se non è stabilito espressamente il contrario dal diritto, può essere concessa sia dal Gerarca del luogo proprio dell'autore, sia dal Gerarca del luogo dove vengono pubblicati, sia infine dall'autorità superiore che esercita la potestà esecutiva di governo sulle persone o sui luoghi.

§2. I membri di istituti religiosi per poter pubblicare scritti che trattano questioni sulla fede cattolica e sui costumi, necessitano anche della licenza del loro superiore maggiore a norma del tipico o degli statuti.

Can. 663

§1. La licenza di pubblicare un'opera oppure l'approvazione, la lode o la benedizione di qualche opera vale per il testo originale, ma non per le nuove edizioni o traduzioni.

§2. Se si tratta di edizioni della Sacra Scrittura o di altri libri che a norma di diritto richiedono l'approvazione ecclesiastica, l'approvazione legittimamente concessa da un solo Gerarca del luogo non è sufficiente perché essi possano essere adoperati in un'altra eparchia, ma è richiesto l'esplicito consenso del Gerarca del luogo della stessa eparchia.

Can. 664

§1. Il giudizio sui libri può essere affidato dal Gerarca del luogo a censori tratti dall'elenco preparato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dal Consiglio dei Gerarchi oppure, secondo la sua prudenza, ad altre persone di sua fiducia; inoltre può essere costituita una speciale commissione di censori che il Gerarca del luogo, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerachi possono consultare.

§2. Siano eletti censori coloro che si distinguono per scienza, retta dottrina e prudenza, e nell'espletare il loro ufficio, messa da parte ogni parzialità verso le persone, esprimano il loro giudizio secondo la dottrina cattolica, come è proposta dal magistero autentico della Chiesa.

§3. I censori devono dare il loro parere per iscritto; se questo è favorevole, il Gerarca del luogo, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza oppure l'approvazione firmando con il suo nome; altrimenti comunichi all'autore dell'opera i motivi del suo diniego.

Can. 665

§1. I parroci e i rettori di Chiese evitino che nelle loro chiese siano esposte, vendute oppure distribuite icone o immagini estranee all'autentica arte sacra, oppure libri che siano poco conformi alla religione cristiana o ai costumi.

§2. Inoltre è compito dei parroci e dei rettori di chiese, come anche dei direttori di scuole cattoliche, curare che gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono con il loro patrocinio siano scelti con senso di cristiana discrezione.

§3. Tutti i fedeli cristiani evitino tutto ciò di cui si tratta nel §1 per non recare danno spirituale a loro stessi e agli altri comperando, vendendo, leggendo o comunicando agli altri.

Can. 666

§1. L'opera intellettuale di un autore è tutelata dal diritto sia in quanto manifesta la sua personalità, sia come fonte di diritti patrimoniali.

§2. Sono tutelati dal diritto i testi delle leggi e degli atti ufficiali di qualunque autorità ecclesiastica e le loro collezioni autentiche; perciò non è lecito pubblicarle di nuovo se non dopo aver ottenuto la licenza della stessa autorità o di quella superiore e attenendosi alle condizioni prescritte dalla stessa.

§3. Norme più dettagliate su questo argomento vengano emanate dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, osservando le prescrizioni del diritto civile sui diritti d'autore.

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