Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XXI - La potestà di governo

Can. 979

§1. Sono abili alla potestà di governo, che per istituzione divina esiste nella Chiesa, coloro che sono costituiti nell'ordine sacro, a norma del diritto.

§2. Nell'esercizio della potestà di governo tutti gli altri fedeli cristiani possono cooperare a norma del diritto.

Can. 980

§1. Altra è la potestà di governo di foro esterno, altra di foro interno, sia sacramentale sia non sacramentale.

§2. Se la potestà di governo si esercita solo per il foro interno, gli effetti che il suo esercizio è destinato ad avere nel foro esterno non vengono riconosciuti in questo foro se non in quanto ciò è stabilito dal diritto in determinati casi.

Can. 981

§1. La potestà di governo ordinaria è quella che è annessa dal diritto stesso a qualche ufficio; delegata è quella che è concessa alla persona stessa non mediante un ufficio.

§2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria, sia vicaria.

Can. 982

§1. Le facoltà abituali sono regolate dalle prescrizioni sulla potestà delegata.

§2. Una facoltà abituale, però, concessa al Gerarca, se non è disposto diversamente nella sua concessione, oppure se non è stata scelta per l'abilità della persona, non si estingue quando cessa il diritto del Gerarca a cui è concessa, ma passa a qualsiasi Gerarca che gli succede nel governo.

Can. 983

§1. Colui che asserisce di essere stato delegato ha l'onere di provare la delega.

§2. Il delegato che oltrepassa i limiti del suo mandato, sia circa le cose sia circa le persone, agisce per nulla.

§3. Non si deve ritenere che abbia ecceduto i limiti del suo mandato, il delegato che compie ciò per cui è stato delegato in modo diverso da quello che è determinato nel mandato, a meno che il modo non sia stato prescritto dal delegante stesso per la validità.

Can. 984

§1. Sono Gerarchi, oltre al Romano Pontefice, anzitutto il Patriarca, l'Arcivescovo maggiore, il Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris, e anche il Vescovo eparchiale, nonché coloro che succedono a costoro interinalmente nel governo, a norma del diritto.

§2. Sono Gerarchi del luogo, oltre al Romano Pontefice, il Vescovo eparchiale, l'Esarca, l'Amministratore apostolico e coloro che, in mancanza dei predetti, legittimamente succedono interinalmente nel governo, come pure il Protosincello e il Sincello; il Patriarca però, l'Arcivescovo maggiore, il Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris, come pure coloro che succedono loro interinalmente nel governo a norma del diritto, sono Gerarchi del luogo solamente nei riguardi dell'eparchia che governano, fermo restando il can. 101.

§3. I Superiori maggiori negli istituti di vita consacrata che sono provvisti di potestà di governo ordinaria, sono pure Gerarchi, ma non del luogo.

Can. 985

§1. La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziaria.

§2. La potestà legislativa deve essere esercitata nel modo prescritto dal diritto e quella che nella Chiesa ha il legislatore al di sotto della suprema autorità della Chiesa non può essere validamente delegata, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune; dal legislatore inferiore non può essere emanata validamente una legge contraria al diritto superiore.

§3. La potestà giudiziaria che hanno i giudici o i collegi giudiziari dev'essere esercitata nel modo prescritto dal diritto e non può essere delegata validamente se non per compiere atti preparatori a un qualsiasi decreto o sentenza.

Can. 986

Uno può esercitare la potestà esecutiva, anche se sta fuori dei confini del territorio, nei confronti dei sudditi anche se sono assenti dal territorio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o non consti dalla natura della cosa; nei confronti dei forestieri che attualmente dimorano nel territorio [ può esercitare la potestà esecutiva ] se si tratta di concedere dei favori, oppure di mandare ad esecuzione, sia il diritto comune sia il diritto particolare al quale essi sono obbligati a norma del can. 1491, §3.

Can. 987

Quanto viene attribuito nominativamente, per diritto comune e per diritto particolare della Chiesa sui iuris, al Vescovo eparchiale nell'ambito della potestà esecutiva di governo, s'intende che compete solamente al Vescovo eparchiale o all'Esarca, esclusi il Protosincello e i Sincelli, se non per mandato speciale.

Can. 988

§1. La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per una totalità di casi, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto.

§2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica o dal Patriarca può essere suddelegata sia per un atto, sia per una totalità di casi, a meno che non sia stata scelta per l'abilità della persona, oppure che la suddelega non sia espressamente proibita

§3. La potestà esecutiva, delegata da un'altra autorità che ha potestà ordinaria, se è delegata per la totalità dei casi, può essere suddelegata soltanto in singoli casi; se invece è delegata per un atto, oppure per atti determinati, non può essere validamente suddelegata se non per espressa concessione del delegante.

§4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente suddelegata, se ciò non è stato espressamente concesso dal delegante.

Can. 989

La potestà esecutiva ordinaria, come pure la potestà delegata per la totalità dei casi, dev'essere interpretata in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto; tuttavia a chi è stata delegata una potestà, s'intende concesso anche quello senza del quale la stessa potestà non può essere esercitata.

Can. 990

§1. La potestà esecutiva delegata a più persone si presume delegata ad essi singolarmente.

§2. Qualora più persone siano state delegate singolarmente a trattare lo stesso affare, colui che per primo ha cominciato a trattare l'affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non sia stato impedito, oppure che non abbia voluto procedere ulteriormente nel trattare l'affare.

§3. Qualora più persone siano state delegate collegialmente a trattare un affare, tutte devono procedere secondo le prescrizioni stabilite per gli atti collegiali, a meno che nel mandato non sia stato disposto diversamente.

Can. 991

§1. La potestà ordinaria si perde perdendo l'ufficio a cui è annessa.

§2. Se non è disposto diversamente dal diritto, la potestà ordinaria è sospesa se si appella legittimamente o si interpone ricorso contro la privazione o la rimozione dell'ufficio.

Can. 992

§1. La potestà delegata si perde espletato il mandato; scaduto il tempo di conferimento o esaurito il numero dei casi per i quali è stata conferita; cessando la causa che costituiva il fine della delega; con la revoca intimata direttamente dal delegante al delegato, come pure con la rinuncia fatta dal delegato al delegante e da questi accettata; non si perde tuttavia, cessato il diritto del delegante, a meno che non risulti dalle clausole apposte.

§2. Invece l'atto derivante da potestà delegata che viene esercitata soltanto per il foro interno, se è posto inavvertitamente dopo che è scaduto il tempo o esaurito il numero dei casi, è valido.

Can. 993

La potestà esecutiva di governo non viene sospesa interponendo un ricorso, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto comune.

Can. 994

Nell'errore comune di fatto oppure di diritto, come pure nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, per il foro esterno e interno, la potestà esecutiva di governo.

Can. 995

Le prescrizioni del diritto sulla potestà esecutiva di governo valgono, se non è disposto diversamente per diritto comune o se non consta dalla natura della cosa, anche per la potestà di cui nei can. 441, §1 e can. 511, §1 e per le facoltà che sono richieste dal diritto per la valida celebrazione e amministrazione dei sacramenti.

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