Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo XXII - Ricorsi contro i decreti amministrativi

Can. 996

Le cose stabilite nei canoni di questo titolo sui decreti devono essere applicate a tutti gli atti amministrativi singolari che sono posti nel foro esterno da qualsiasi legittima potestà nella Chiesa fuori del giudizio, eccettuati quelli emanati dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico.

Can. 997

§1. Chi ritiene di essere stato danneggiato da un decreto, può ricorrere a norma del diritto all'autorità superiore di colui che ha emanato questo decreto.

§2. Il primo ricorso contro i decreti del Protosincello o dei Sincelli si interpone presso il Vescovo eparchiale; invece contro i decreti di coloro che agiscono per potestà delegata, presso il delegante.

Can. 998

§1. È assai desiderabile che, se qualcuno si ritiene danneggiato da un decreto, non ci sia una contesa tra lui e l'autore del decreto, ma che si tratti tra loro per cercare un'equa soluzione, ricorrendo eventualmente anche alla mediazione e allo sforzo di uomini autorevoli in modo da dirimere la controversia per mezzo di un volontario emendamento del decreto o di un giusto compenso o per altra via idonea.

§2. L'autorità superiore, prima di accettare il ricorso, esorti le parti a questa soluzione.

Can. 999

§1. Prima che uno interponga ricorso, deve chiedere per iscritto la revoca o l'emendamento del decreto all'autore del medesimo entro il termine perentorio di dieci giorni da computare dal giorno dell'intimazione del decreto; fatta questa richiesta s'intende domandata per il diritto stesso anche la sospensione della esecuzione.

§2. L'obbligo di chiedere la revoca o l'emendamento di un decreto non persiste se si tratta del primo ricorso contro i decreti di cui nel can. 997, §2, o se si tratta di ulteriori ricorsi, eccettuati i ricorsi contro i decreti del Vescovo eparchiale con i quali è stato deciso qualsiasi primo ricorso.

Can. 1000

§1. Nei casi in cui il ricorso sospende l'esecuzione del decreto, lo stesso fa anche la domanda di cui nel can. 999, §1.

§2. In tutti gli altri casi, a meno che l'autore del decreto non ne sospenda l'esecuzione entro dieci giorni da computare dal ricevimento della domanda, la sospensione può essere richiesta nel frattempo all'autorità superiore che può deciderla soltanto per una grave causa ed evitando che ne riceva danno la salvezza delle anime; se in seguito viene interposto ricorso, l'autorità che si occupa del ricorso decida se la sospensione del decreto sia da confermare o da revocare.

§3. Se entro il termine stabilito non è stato interposto alcun ricorso contro il decreto o se è stato interposto ricorso soltanto per chiedere la riparazione dei danni, la sospensione dell'esecuzione del decreto cessa per il diritto stesso.

Can. 1001

§1. Il ricorso dev'essere interposto entro il termine perentorio di quindici giorni.

§2. Il termine di quindici giorni decorre:

1° nel caso in cui la domanda di revoca o di emendamento del decreto deve essere inviata previamente, dal giorno dell'intimazione del decreto col quale l'autore ha emendato il precedente decreto o ha respinto la domanda, oppure, se non ha deciso nulla, dal trentesimo giorno da computare dal ricevimento della domanda;

2° in tutti gli altri casi dal giorno in cui il decreto è stato intimato.

Can. 1002

L'autorità superiore deve emanare il decreto con cui viene deciso il ricorso, entro sessanta giorni, da computare dal ricevimento del ricorso, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca altri termini; se invece questo non è stato fatto e il ricorrente chiede per iscritto che il decreto sia emesso, al trentesimo giorno da computare dal ricevimento di questa domanda, se anche allora non è stato fatto nulla, il ricorso è considerato respinto, come se in quel giorno stesso fosse stato respinto per decreto, in modo che possa essere interposto un nuovo ricorso contro di esso.

Can. 1003

Nei ricorsi contro i decreti amministrativi si osservi, con gli opportuni riferimenti, il can. 1517; il ricorrente ha sempre il diritto di valersi di un procuratore o avvocato, evitando inutili ritardi; anzi si costituisca un patrono d'ufficio se il ricorrente è privo di un patrono e l'autorità superiore lo ritiene necessario; l'autorità superiore tuttavia può sempre comandare al ricorrente stesso di comparire per essere interrogato.

Can. 1004

L'autorità superiore che si occupa del ricorso, può non solo confermare o dichiarare nullo il decreto, ma anche rescinderlo e revocarlo, ma non emendarlo, a meno che per diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non sia attribuita anche questa potestà all'autorità superiore.

Can. 1005

Anche se il decreto è stato confermato, dichiarato nullo, rescisso, revocato o emendato dall'autorità superiore, della riparazione dei danni, se eventualmente è dovuta, risponde colui che ha emesso il primo decreto; l'autorità superiore invece risponde nella misura in cui dal suo decreto sono venuti dei danni.

Can. 1006

Il ricorso contro un decreto amministrativo del Patriarca, anche se si tratta di un decreto che riguarda l'eparchia del Patriarca, o di un decreto col quale il Patriarca decide il ricorso, si fa presso un gruppo speciale di Vescovi da costituire a norma del diritto particolare, a meno che la questione non venga deferita alla Sede Apostolica; contro la decisione di questo gruppo non si dà ulteriore ricorso, salvo appello allo stesso Romano Pontefice.

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