Codice di Diritto Canonico

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Obblighi e diritti dei chierici

Can. 273

I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario.

Can. 274

§1. Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico.

§2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario.

Can. 275

§1. I chierici, dal momento che tutti operano per un unico fine, cioè l'edificazione del Corpo di Cristo, siano uniti tra di loro col vincolo della fraternità e della preghiera e si impegnino a collaborare tra di loro, secondo le disposizioni del diritto particolare.

§2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.

Can. 276

§1. Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo.

§2. Per essere in grado di perseguire tale perfezione:

1° innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del ministero pastorale;

2° alimentino la propria vita spirituale alla duplice mensa della sacra Scrittura e dell'Eucaristia; i sacerdoti perciò sono caldamente invitati ad offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico, i diaconi poi a parteciparvi quotidianamente;

3° i sacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato sono obbligati a recitare ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri liturgici approvati; i diaconi permanenti nella misura definita dalla conferenza Episcopale;

4° sono ugualmente tenuti a partecipare ai ritiri spirituali, secondo le disposizioni del diritto particolare;

5° sono sollecitati ad attendere regolarmente all'orazione mentale, ad accostarsi frequentemente al sacramento della penitenza, a coltivare una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio, e ad usufruire degli altri mezzi di santificazione comuni e particolari.

Can. 277

§1. I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini.

§2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.

§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull'osservanza di questo obbligo nei casi particolari.

Can. 278

§1. È diritto dei chierici secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.

§2. I chierici secolari diano importanza soprattutto alle associazioni le quali, avendo gli statuti approvati dall'autorità competente, mediante una regola di vita adatta e convenientemente approvata e mediante l'aiuto fraterno, stimolano alla santità nell'esercizio del ministero e favoriscono l'unità dei chierici fra di loro e col proprio Vescovo.

§3. I chierici si astengano dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente compimento dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica.

Can. 279

§1. I chierici proseguano gli studi sacri anche dopo l'ordinazione sacerdotale e seguano la solida dottrina fondata sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente accolta dalla Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente dai documenti dei Concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novità e la falsa scienza.

§2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i sacerdoti frequentino le lezioni di carattere pastorale che devono essere programmate dopo l'ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto stesso, partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici o conferenze con le quali si offra loro l'occasione di acquisire una conoscenza più approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.

§3. Proseguano anche nell'apprendimento di altre scienze, quelle soprattutto che hanno un rapporto con le scienze sacre, particolarmente in quanto possono essere utili nell'esercizio del ministero pastorale.

Can. 280

Si raccomanda vivamente ai chierici di praticare una consuetudine di vita comune; dove essa è attuata, per quanto è possibile, si mantenga.

Can. 281

§1. Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio.

§2. Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia.

§3. I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo che siano in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della loro famiglia; coloro poi che ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione.

Can. 282

§1. I chierici conducano una vita semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di vanità.

§2. I beni di cui vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità.

Can. 283

§1. I chierici, anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio.

§2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.

Can. 284

I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali.

Can. 285

§1. I chierici si astengano del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del diritto particolare.

§2. Evitino ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale.

§3. È fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile.

§4. Senza la licenza del proprio Ordinario non intraprendano amministrazione di beni riguardanti i laici né esercitino uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una causa definita.

Can. 286

È proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.

Can. 287

§1. I chierici favoriscano sempre in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia fondate sulla giustizia.

§2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune.

Can. 288

I diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni dei can. 284, can. 285, §§3 e 4, can. 286, can. 287, §2, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.

Can. 289

§1. Poiché il servizio militare propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e i candidati agli Ordini sacri non prestino il servizio militare volontario, se non su licenza del proprio Ordinario.

§2. I chierici usufruiscano delle esenzioni dall'esercitare incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato clericale, concesse in loro favore dalle leggi e dalle convenzioni o dalle consuetudini, a meno che in casi particolari il proprio Ordinario non abbia disposto diversamente.

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