Codice di Diritto Canonico

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La perdita dello stato clericale

Can. 290

La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla.

Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:

1° per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione;

2° mediante la pena di dimissione inflitta legittimamente;

3° per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.

Can. 291

Oltre ai casi di cui al can. 290, n. 1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.

Can. 292

Il chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

Can. 293

Il chierico che ha perduto lo stato clericale, non può essere nuovamente ascritto tra i chierici, se non per rescritto della Sede Apostolica.

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