Codice di Diritto Canonico

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I religiosi elevati all'episcopato

Can. 705

Il religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione.

Can. 706

Il religioso di cui sopra:

1° se per la professione ha perduto il dominio dei suoi beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, il Vescovo diocesano e gli altri di cui al can. 381, §2, l'acquistano per la Chiesa particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere;

2° se per la professione non ha perduto il dominio dei suoi beni ne ricupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a pieno titolo quelli che gli provengono in seguito;

3° in entrambi i casi, deve disporre secondo la volontà degli offerenti per quei beni che gli provengono non a titolo personale.

Can. 707

§1. Il religioso Vescovo emerito può scegliersi la sede in cui abitare, anche fuori dalle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia disposto altrimenti.

§2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno, se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il can. 402, §2, a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà in altro modo.

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