Codice di Diritto Canonico

Indice

La conferenze dei Superiori maggiori

Can. 708

I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare affari di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le conferenze dei Vescovi ed anche con i singoli Vescovi.

Can. 709

Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.

Indice