Compendio Dottrina sociale della Chiesa

Indice

Infliggere le pene

402 Per tutelare il bene comune, la legittima autorità pubblica ha il diritto e il dovere di comminare pene proporzionate alla gravita dei delitti.827

Lo Stato ha il duplice compito di reprimere i comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali di una civile convivenza, nonché di rimediare, tramite il sistema delle pene, al disordine causato dall'azione delittuosa.

Nello Stato di diritto, il potere di infliggere le pene è correttamente affidato alla Magistratura: « Le Costituzioni degli Stati moderni, definendo i rapporti che devono esistere tra il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, garantiscono a quest'ultimo la necessaria indipendenza nell'ambito della legge ».828

403 La pena non serve unicamente allo scopo di difendere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiazione quando il colpevole accetta volontariamente la sua pena.829

La finalità cui tendere è duplice: da un lato favorire il reinserimento delle persone condannate; da un altro lato promuovere una giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall'atto criminoso.

A questo riguardo, è importante l'attività che i cappellani delle carceri sono chiamati a svolgere, non solo sotto il profilo specificamente religioso, ma anche in difesa della dignità delle persone detenute.

Purtroppo, le condizioni in cui esse scontano la loro pena non favoriscono sempre il rispetto della loro dignità; spesso le prigioni diventano addirittura teatro di nuovi crimini.

L'ambiente degli istituti di pena offre, tuttavia, un terreno privilegiato sul quale testimoniare, ancora una volta, la sollecitudine cristiana in campo sociale: « ero… carcerato e siete venuti a trovarmi » ( Mt 25,35-36 ).

404 L'attività degli uffici preposti all'accertamento della responsabilità penale, che è sempre di carattere personale, deve tendere alla rigorosa ricerca della verità e va condotta nel pieno rispetto della dignità e dei diritti della persona umana: si tratta di assicurare i diritti del colpevole come quelli dell'innocente.

Si deve sempre avere presente il principio giuridico generale per cui non si può comminare una pena se prima non si è provato il delitto.

Nell'espletamento delle indagini va scrupolosamente osservata la regola che interdice la pratica della tortura, anche nel caso dei reati più gravi: « Il discepolo di Cristo respinge ogni ricorso a simili mezzi, che nulla potrebbe giustificare e in cui la dignità dell'uomo viene avvilita tanto in colui che viene colpito quanto nel suo carnefice ».830

Gli strumenti giuridici internazionali relativi ai diritti dell'uomo indicano giustamente il divieto della tortura come un principio al quale non si può derogare in alcuna circostanza.

Va altresì escluso « il ricorso ad una detenzione motivata soltanto dal tentativo di ottenere notizie significative per il processo ».831

Inoltre, va assicurata « la piena celerità dei processi: una loro eccessiva lunghezza diventa intollerabile per i cittadini e finisce per tradursi in una vera e propria ingiustizia ».832

I magistrati sono tenuti a un doveroso riserbo nello svolgimento delle l'oro inchieste per non violare il diritto degli indagati alla riservatezza e per non indebolire il principio della presunzione d'innocenza.

Poiché anche un giudice può sbagliarsi, è opportuno che la legislazione disponga un equo indennizzo per la vittima di un errore giudiziario.

405 La Chiesa vede come un segno di speranza « la sempre più diffusa avversione dell'opinione pubblica alla pena di morte anche solo come strumento di "legittima difesa" sociale, in considerazione delle possibilità di cui dispone una moderna società di reprimere efficacemente il crimine in modi che, mentre rendono inoffensivo colui che l'ha commesso, non gli tolgono definitivamente la possibilità di redimersi ».833

Seppure l'insegnamento tradizionale della Chiesa non escluda - supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole - la pena di morte « quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani »,834 i metodi non cruenti di repressione e di punizione sono preferibili in quanto « meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e più conformi alla dignità della persona umana ».835

Il crescente numero di Paesi che adottano provvedimenti per abolire la pena di morte o per sospenderne l'applicazione è anche una prova del fatto che i casi in cui è assolutamente necessario sopprimere il reo « sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti ».836

La crescente avversione dell'opinione pubblica alla pena di morte e i vari provvedimenti in vista della sua abolizione, ovvero della sospensione della sua applicazione, costituiscono visibili manifestazioni di una maggiore sensibilità morale.

Indice

827 Cat. Chiesa Cat. 2266
828 Giovanni Paolo II, Discorso all'Associazione italiana dei Magistrati ( 31 marzo 2000, 4 )
829 Cat. Chiesa Cat. 2266
830 Giovanni Paolo II, Discorso al Comitato Int. Croce Rossa, Ginevra ( 15 giugno 1982, 5 )
831 Giovanni Paolo II, Discorso al Congresso dell'Associazione italiana dei Magistrati
( 31 marzo 2000, 4 )
832 Giovanni Paolo II, Discorso al Congresso dell'Associazione italiana dei Magistrati
( 31 marzo 2000, 4 )
833 Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae 27
834 Cat. Chiesa Cat. 2267
835 Cat. Chiesa Cat. 2267
836 Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae 56
Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2001, 19, dove il ricorso alla pena di morte è definito « tutt'altro che necessario »