Vita consecrata

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I religiosi fratelli

60 Secondo la dottrina tradizionale della Chiesa, la vita consacrata per natura sua non è né laicale né clericale,141 e per questo la « consacrazione laicale », tanto maschile quanto femminile, costituisce uno stato in sé completo di professione dei consigli evangelici.142

Essa perciò ha, sia per la persona che per la Chiesa, un valore proprio, indipendentemente dal ministero sacro.

In linea con l'insegnamento del Concilio Vaticano II,143 il Sinodo ha espresso grande stima per questo tipo di vita consacrata nella quale i religiosi fratelli svolgono, dentro e fuori della comunità, diversi e preziosi servizi, partecipando così alla missione di proclamare il Vangelo e di testimoniarlo con la carità nella vita di ogni giorno.

In effetti, alcuni di tali servizi si possono considerare ministeri ecclesiali, affidati dalla legittima autorità.

Ciò esige una formazione appropriata e integrale: umana, spirituale, teologica, pastorale e professionale.

Secondo la vigente terminologia, gli Istituti che, per determinazione del fondatore o in forza di una legittima tradizione, hanno carattere e finalità che non comportino l'esercizio dell'Ordine sacro, sono chiamati « Istituti laicali ».144

Tuttavia nel Sinodo è stato messo in luce che questa terminologia non esprime adeguatamente l'indole peculiare della vocazione dei membri di tali Istituti religiosi.

Infatti essi, pur svolgendo molti servizi che sono comuni anche ai fedeli laici, lo fanno con la loro identità di consacrati ed esprimono così lo spirito di dono totale a Cristo e alla Chiesa, secondo il loro carisma specifico.

Per questa ragione i Padri sinodali, al fine di evitare ogni ambiguità e confusione con l'indole secolare dei fedeli laici,145 hanno voluto proporre il titolo di Istituti religiosi di Fratelli.146

La proposta è significativa, soprattutto se si considera che il titolo di fratello richiama anche una ricca spiritualità.

« Questi religiosi sono chiamati ad essere fratelli di Cristo, profondamente uniti a Lui "primogenito fra molti fratelli" ( Rm 8,29 );

fratelli fra di loro, nell'amore reciproco e nella cooperazione allo stesso servizio di bene nella Chiesa;

fratelli di ogni uomo nella testimonianza della carità di Cristo verso tutti, specialmente i più piccoli, i più bisognosi;

fratelli per una più grande fratellanza nella Chiesa ».147

Vivendo in modo speciale questo aspetto della vita cristiana e insieme consacrata, i « religiosi fratelli » ricordano efficacemente agli stessi religiosi sacerdoti la fondamentale dimensione della fraternità in Cristo, da vivere fra di loro e con ogni uomo e donna, e a tutti proclamano la parola del Signore: « E voi siete tutti fratelli » ( Mt 23,8 ).

In questi Istituti religiosi di Fratelli niente impedisce, quando il Capitolo generale abbia così disposto, che alcuni membri assumano gli Ordini sacri per il servizio sacerdotale della comunità religiosa.148

Tuttavia il Concilio Vaticano II non offre alcun esplicito incoraggiamento in tal senso, proprio perché desidera che gli Istituti di Fratelli permangano fedeli alla loro vocazione e missione.

Ciò vale anche in tema di accesso alla carica di Superiore, considerando che essa riflette in modo speciale la natura dell'Istituto stesso.

Diversa è la vocazione dei fratelli in quegli Istituti che sono detti « clericali » perché, secondo il progetto del fondatore oppure in forza di una legittima tradizione, prevedono l'esercizio dell'Ordine sacro, sono governati da chierici e come tali sono riconosciuti dall'autorità della Chiesa.149

In questi Istituti il ministero sacro è costitutivo del carisma stesso e ne determina l'indole, il fine, lo spirito.

La presenza di fratelli costituisce una partecipazione differenziata alla missione dell'Istituto, con servizi svolti sia all'interno delle comunità che nelle opere apostoliche, in collaborazione con coloro che esercitano il ministero sacerdotale.

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141 Cod. Dirit. Can. can. 588 § 1
142 Perfectae caritatis 10
143 Perfectae caritatis 8;
Perfectae caritatis 10
144 Cod. Dirit. Can. can. 588 § 3;
Perfectae caritatis 10
145 Lumen gentium 31
146 Propositio 8
147 Giovanni Paolo II, Discorso all'Udienza generale ( 22 febbraio 1995 ), 6
148 Perfectae caritatis 10
149 Cod. Dirit. Can. can. 588 § 2