De musica sacra et sacra liturgia  

Indice

6. Della cultura della Musica sacra e della sacra Liturgia

A) Della formazione generale del Clero e del popolo nella musica acra e nella Sacra liturgia

104. La Musica sacra è strettamente connessa con la Liturgia; il canto sacro poi appartiene integralmente alla stessa Liturgia ( n. 21 ); il canto religioso popolare infine è usato largamente negli esercizi pii, talvolta anche nelle azioni liturgiche ( n. 19 ).

Di qui si comprende facilmente, che l'istruzione nella Musica sacra e nella sacra Liturgia non si può separare, e che l'una e l'altra appartengono alla vita cristiana, in misura certamente diversa, secondo i vari stati e ordini dei chierici e dei fedeli.

Tutti pertanto devono avere almeno una qualche formazione, adatta al proprio stato, sulla sacra Liturgia e la Musica sacra.

105. La scuola di educazione cristiana, prima e naturale, è la stessa famiglia cristiana, nella quale i fanciulli sono condotti insensibilmente a conoscere e praticare la fede cristiana.

Bisogna dunque far sì che i fanciulli, secondo la loro età e capacità, imparino a partecipare ai pii esercizi e anche alle azioni liturgiche, specialmente al Sacrificio della Messa, e incomincino a conoscere ed amare il canto religioso, in famiglia e in chiesa ( cfr. sopra n. 9, nn. 51-53 ).

106. Nelle scuole, quindi, che si è soliti chiamare primarie o elementari, si osservi quanto segue:

a) Se sono dirette da cattolici e possono seguire ordinamenti propri, bisogna provvedere che i fanciulli apprendano più largamente nelle stesse scuole i canti popolari e sacri, in modo particolare però che siano più accuratamente istruiti, a seconda delle loro capacità, sul santo Sacrificio della Messa e sul modo di parteciparvi, e imparino a cantare le melodie gregoriane più semplici.

b) Se poi si tratta di scuole pubbliche, soggette alle leggi civili, gli Ordinari dei luoghi cerchino di emanare delle opportune norme, con le quali si provveda alla necessaria educazione dei fanciulli nella sacra Liturgia e nel canto sacro.

107. Le norme stabilite per le scuole primarie o elementari a maggior ragione si devono inculcare nelle cosiddette scuole medie o secondarie, nelle quali gli adolescenti dovrebbero conseguire quella maturità che si richiede per condurre rettamente la vita sociale e religiosa.

108. L'educazione liturgica e musicale finora descritta è finalmente da portare più in alto in quei sommi istituti di lettere e scienze che si chiamano « università degli studi ».

È infatti sommamente importante, che coloro i quali, compiuti gli studi superiori, sono assunti ai più gravi uffici della vita sociale, abbiano anche raggiunto una più completa formazione in tutta la vita cristiana.

Si studino perciò tutti i sacerdoti, alle cui cure sono affidati in qualsiasi modo gli studenti universitari, di condurli teoricamente e praticamente ad una più profonda conoscenza e partecipazione alla sacra Liturgia, usando anche per questi studenti, se le circostanze lo permettano, quella forma della santa Messa, di cui ai n. 26 e n. 31.

109. Se una qualche conoscenza della sacra Liturgia e della Musica sacra è richiesta da tutti i fedeli, è necessario che i giovani candidati al sacerdozio acquistino una piena e solida formazione tanto nella sacra Liturgia in generale come nel canto sacro.

Perciò quanto è stabilito al riguardo nel Diritto Canonico ( cann. 1364, 1°, 3°; 1365 § 2 ) o è ordinato più particolarmente dalla competente autorità ( cfr. specialmente la Cost. Apost. Divini cultus sulla Liturgia e sul canto gregoriano e sulla Musica sacra da promuoversi sempre più, del 20 dic. 1928 ),27 dovrà essere osservato esattamente da coloro cui spetta, onerata la loro coscienza.

110. Anche ai Religiosi d'ambo i sessi, nonché ai sodali degli Istituti secolari, si dia una solida e progressiva formazione fin dal probandato e noviziato, sia nella sacra Liturgia come nel canto sacro.

Si provveda inoltre che nelle comunità religiose d'ambo i sessi e nei Collegi da esse dipendenti vi siano maestri idonei, che possano insegnare, dirigere ed accompagnare il canto sacro.

Abbiano cura i Superiori degli stessi Religiosi e Religiose che nelle loro comunità non soltanto dei gruppi scelti, ma tutti i sodali vengano sufficientemente esercitati nel canto sacro.

111. Ci sono poi delle chiese nelle quali, per la loro qualità, conviene che la sacra Liturgia e la Musica sacra si svolgano con particolare decoro e splendore, cioè le chiese parrocchiali maggiori, le collegiate, le cattedrali, le abbaziali, le religiose, o i santuari maggiori.

Coloro che sono addetti a tali chiese, sia chierici che ministranti, o artisti musicali, si studino con ogni cura e sollecitudine di rendersi atti e preparati a compiere egregiamente il canto sacro e le azioni liturgiche.

112. Infine si deve avere un particolare criterio nell'introdurre e nel disciplinare la sacra Liturgia e il canto sacro nelle Missioni estere.

Anzitutto si deve distinguere tra i popoli dotati di una cultura, talvolta millenaria e ricchissima, e popoli privi ancora di una cultura superiore.

Ciò posto bisogna tener presenti alcune norme generali, e cioè:

a) I sacerdoti che vengono inviati alle Missioni estere devono avere una adeguata formazione nella sacra Liturgia e nel canto sacro.

b ) Se si tratta di popoli che si distinguono per una propria cultura musicale, si studino i missionari, adottando tutte le precauzioni necessarie, di servirsi nell'uso sacro anche della musica indigena; cerchino soprattutto di disporre gli esercizi pii in modo che i fedeli indigeni possano effondere la loro anima religiosa anche nella propria lingua e con melodie adattate all'indole della loro gente.

Né si dimentichi che, come è comprovato, gli indigeni alle volte possono cantare con facilità le stesse melodie gregoriane, perché molto spesso esse hanno una certa affinità con le loro cantilene.

c ) Se si tratta poi di popoli meno colti, ciò che viene sopra proposto sotto la lettera b), bisogna temperarlo in modo da adattarlo alla particolare capacità e indole di quei popoli.

Dove poi la vita familiare e sociale di questi popoli è pervasa di un grande sentimento religioso, i missionari usino una diligente cura, non solo per non spegnere lo stesso spirito religioso, ma, allontanate le superstizioni, renderlo piuttosto cristiano, per mezzo specialmente di esercizi pii.

B) Degli istituti pubblici e privati per promuovere la musica sacra

113. I parroci e i rettori di chiese curino diligentemente che per compiere le azioni liturgiche e gli esercizi pii si abbiano a disposizione fanciulli o giovani o anche degli uomini « ministranti », che si raccomandano per la pietà, ben istruiti nelle cerimonie, e abbastanza esercitati anche nel canto sacro e popolare religioso.

114. Al canto sacro e popolare si ricollega in modo particolare quella lodevole istituzione, denominata « Pueri cantores », più volte raccomandata dalla Santa Sede.28

È certamente desiderabile e bisogna adoperarsi perché tutte le chiese abbiano un proprio coro di fanciulli cantori, i quali siano egregiamente istruiti nella sacra Liturgia e specialmente nell'arte del cantare bene e con devozione.

115. Si raccomanda perciò che in ogni diocesi si abbia un istituto o una scuola di canto e di organo, nella quale si formino debitamente gli organisti, i maestri di coro, i cantori o anche i suonatori di altri strumenti.

Talvolta sarà assai meglio che un tale istituto venga eretto, unendo gli sforzi, da più diocesi.

I parroci o i rettori di chiese non trascurino di indirizzare a tali scuole giovani scelti e favorirne opportunamente gli studi.

116. Assai opportuni sono da considerarsi infine quegli istituti superiori o accademie che hanno espressamente lo scopo di promuovere più largamente la Musica sacra.

Tra questi istituti poi occupa il primo posto il Pontificio Istituto di Musica sacra, fondato in Roma da San Pio X.

Gli Ordinari dei luoghi abbiano cura di mandare alcuni sacerdoti che abbiano particolare disposizione e amore per questa arte ai detti istituti, e specialmente al Pontificio Istituto romano di Musica sacra.

117. Oltre agli istituti per l'insegnamento della Musica sacra, sono state fondate diverse associazioni che, sotto il nome di S. Gregorio Magno o di S. Cecilia o di altri Santi, si propongono in vari modi di coltivare la stessa Musica sacra.

Dal moltiplicarsi di queste associazioni e dalla loro confederazione, nazionale o internazionale, la Musica sacra potrà ottenere grandi vantaggi.

118. In ciascuna diocesi, già fin dai tempi di S. Pio X, deve esserci una speciale Commissione di Musica sacra.29

I membri di questa Commissione, sia sacerdoti che laici, devono essere nominati dall'Ordinario del luogo, il quale scelga uomini competenti per dottrina ed esperienza nei vari generi della Musica sacra.

Niente impedisce che gli Ordinari di più diocesi costituiscano una Commissione comune.

Siccome poi la Musica sacra è strettamente connessa con la Liturgia, e questa con l'Arte sacra, si devono costituire in ciascuna diocesi anche le Commissioni di Arte sacra30 e di sacra Liturgia.31

Niente vieta però, anzi talvolta è consigliabile, che le tre ricordate Commissioni non si riuniscano separatamente, ma insieme e, consultandosi a vicenda, cerchino di trattare e di risolvere i problemi comuni.

Del resto, gli Ordinari dei luoghi sorveglino che le predette Commissioni si riuniscano frequentemente a seconda delle circostanze; è auspicabile anche che gli stessi Ordinari presiedano qualche volta queste adunanze.

* * *

Questa Istruzione sulla Musica sacra e la sacra Liturgia è stata sottoposta dall'infrascritto Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei Riti al SS.mo Signor Nostro Pio Papa XII.

Sua Santità si è degnata di approvarla in modo speciale, in tutto e nelle singole parti, e di confermarla con la Sua autorità, ed ha ordinato di promulgarla perché sia osservata con diligenza da tutti coloro cui spetta.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Roma, dal Palazzo della Sacra Congregazione dei Riti, nella festa di S. Pio X, 3 settembre 1958.

G. Card. Cicognani, Prefetto

† A. Carinci, Arciv. di Seleucia, Segretario

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27 A. A. S . 31 (1929) 33-41
28 Costituzione Apostolica Divini cultus: A. A. S. 21 (1929) 28;
Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina
29 Motu proprio Tra le sollecitudini, del 22 nov. 1903;
Decr. auth. S. C. R. 4121
30 Lettera circolare della Segreteria di Stato del 1 sett. 1924, Prot. 34215
31 Lettera enciclica Mediator Dei, del 20 nov. 1947