Istruzione sui Sinodi Diocesani

Indice

V. Le dichiarazioni e i decreti sinodali

1. Terminate le sessioni del sinodo, il Vescovo procede alla redazione finale dei decreti e delle dichiarazioni, li sottoscrive e ne ordina la pubblicazione.60

2. Con le espressioni "decreti" e "dichiarazioni", il Codice ravvisa la possibilità che i testi sinodali consistano, da una parte, in vere norme giuridiche che potranno venir chiamate "costituzioni" o in un altro modo oppure in indicazioni programmatiche per l'avvenire, e dall'altra, in affermazioni convinte delle verità di fede o della morale cattolica, specie negli aspetti di maggiore incidenza nella vita della Chiesa particolare.

3. "Lui solo ( il Vescovo diocesano ) sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità".61

Pertanto, le dichiarazioni e i decreti sinodali devono recare la sola firma del Vescovo diocesano e le parole usate in questi documenti devono anche rendere palese che proprio lui ne è l'autore.

Premessa l'intrinseca connessione del sinodo con la funzione episcopale, è illecita la pubblicazione di atti non sottoscritti dal Vescovo.

Essi non sarebbero, in alcun vero senso, dichiarazioni "sinodali".

4. Mediante i decreti sinodali il Vescovo diocesano promuove e urge l'osservanza delle norme canoniche che le circostanze della vita diocesana più richiamano,62 regola le materie che il diritto affida alla sua competenza63 ed applica la disciplina comune alla diversità della Chiesa particolare.

Sarebbe giuridicamente invalido un eventuale decreto sinodale contrario al diritto superiore,64 e cioè: la legislazione universale della Chiesa, i decreti generali dei concili particolari e della Conferenza Episcopale65 e quelli dell'assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica, nei termini della sua competenza.66

5. "Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita e alla conferenza dei Vescovi i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali",67 al fine di favorire la comunione nell'episcopato e l'armonia normativa nelle Chiese particolari dello stesso ambito geografico e umano.

Concluso ogni adempimento, il Vescovo vorrà trasmettere copia della documentazione sinodale, mediante il Rappresentante Pontificio, alla Congregazione per i Vescovi o a quella per l'Evangelizzazione dei Popoli, per loro tempestiva conoscenza.

6. Qualora i documenti sinodali specie quelli normativi non si pronunzino in merito alla loro applicazione, sarà il Vescovo diocesano, una volta terminato il sinodo, a determinare le modalità di esecuzione, affidandola eventualmente a taluni organi diocesani.

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Le Congregazioni per i Vescovi e per l'Evangelizzazione dei Popoli si auspicano di aver contribuito ad un adeguato svolgimento dei sinodi diocesani, istituzione ecclesiale sempre tenuta in grande considerazione nei corsi dei secoli e oggi considerata con rinnovato interesse, quale valido strumento diretto, con l'aiuto dello Spirito Santo, al servizio della comunione e della missione delle Chiese particolari.

La presente Istruzione entrerà in vigore per i sinodi diocesani che inizieranno compiuti tre mesi dalla sua pubblicazione in "Acta Apostolicae Sedis".

Indice

60 Cfr. can. 466
61 Ibidem.
62 Cfr. can. 392
63 Cfr. l'Appendice di questa Istruzione
64 Cfr. can. 135 §2
65 Perché le decisioni dei concili particolari e delle Conferenze Episcopali siano norme giuridiche obbligatorie, e cioè veri decreti generali, è necessario che siano state riviste ( "recognitae" ) dalla Santa Sede: cfr. can. 446 e can. 455
66 Circa le competenze normative della riunione dei Vescovi della provincia, cfr. i can. 952 §1 e can. 1264
67 Can. 467