Istruzione sui Sinodi Diocesani  

Indice

Appendice

Ambiti pastorali affidati dal C.I.C. alla potestà legislativa del Vescovo diocesano

La presente Appendice elenca le materie il cui ordinamento a livello diocesano, atteso il dettato dei canoni del Codice, è ritenuto necessario o generalmente conveniente.

Sono da essa escluse le prescrizioni codiciali che richiedono piuttosto l'adozione di provvedimenti di carattere singolare,68 quali approvazioni, concessioni particolari, licenze, ecc.

Va comunque premesso che "al Vescovo diocesano compete, nella diocesi affidatagli, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che si richiede per l'esercizio del suo ufficio pastorale, eccettuate quelle cause che per diritto o per decreto del Sommo Pontefice sono riservate all'autorità suprema o ad altra autorità ecclesiastica".69

Di conseguenza, il Vescovo diocesano potrà esercitare la sua potestà legislativa non soltanto per completare o determinare le norme giuridiche superiori che espressamente lo impongono o lo permettono, bensì per ordinare a seconda dei bisogni della Chiesa locale e dei fedeli qualunque materia pastorale a raggio diocesano, tranne quelle riservate alla suprema o ad un'altra autorità ecclesiastica.

Naturalmente, il Vescovo è tenuto, nell'esercizio di tale potestà, ad osservare e rispettare il diritto superiore.70

Nell'esercitare la potestà legislativa, occorre nondimeno osservare la regola di buon governo, che consiglia di farlo con discrezione e avvedutezza, sicché non sia imposto d'impero ciò che si potrebbe ottenere con il consiglio e la persuasione.

Anzi, tante volte il Vescovo si dovrà adoperare, piuttosto che nel promulgare nuove norme, nel promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa, e nell'urgere, quando occorra, l'osservanza delle leggi ecclesiastiche: questo compito è un vero dovere, che gli spetta in quanto custode dell'unità della Chiesa universale e che riguarda in particolare il ministero della parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei Santi e l'amministrazione dei beni.71

Non è superfluo precisare che il Vescovo diocesano è libero di emanare norme all'infuori e senza previo sinodo diocesano, poiché la potestà legislativa, nell'ambito diocesano, gli è propria ed esclusiva.

Per lo stesso motivo, egli deve esercitarla personalmente,72 non essendogli consentito di legiferare insieme ad altre persone, organi o assemblee diocesane.

Delle materie qui di seguito indicate, non tutte potranno trovare nel sinodo diocesano la sede appropriata di discussione.

Così, non sarebbe prudente sottomettere indiscriminatamente all'esame dei sinodali questioni relative alla vita e al ministero dei chierici.

In altri ambiti pastorali specifici, converrà che il Vescovo diocesano interpelli il sinodo sui criteri o principi generali ad essi attinenti, rimandando ad un momento successivo, concluso il sinodo, l'emanazione di norme precise.

Come detto nell'Istruzione,73 spetta alla prudenza del Vescovo di decidere su quali argomenti verteranno le discussioni sinodali.

I. Circa l'esercizio del "munus docendi"

I Vescovi sono, nelle diocesi loro affidate, "moderatori di tutto il ministero della parola".74

A loro spetta provvedere affinché le prescrizioni canoniche circa il ministero della parola vengano osservate scrupolosamente e la fede cristiana sia rettamente ed integralmente trasmessa nella diocesi.75

Il Codice di Diritto Canonico esplicita questo compito, attribuendo ampie competenze al Vescovo diocesano, nei seguenti ambiti:

1. Ecumenismo:

spetta ai Vescovi, singolarmente o riuniti in Conferenza Episcopale, impartire norme pratiche in materia ecumenica, rispettando sempre quanto abbia disposto in merito la suprema autorità della Chiesa ( cfr. can. 755 §2 ).

2. Predicazione:

al Vescovo diocesano spetta di promulgare norme sull'esercizio della predicazione, da osservarsi da parte di quanti svolgono tale ministero nella diocesi ( cfr. can. 772 §1 ).

Sono manifestazioni particolari di questo compito:

l'eventuale restrizione dell'esercizio della predicazione ( cfr. can. 764 );

la disposizione di ciò che attiene alle modalità particolari di predicazione, adeguate alle necessità dei fedeli, quali sono gli esercizi spirituali, le sacre missioni, ecc. ( cfr. can. 770 );

la sollecitudine affinché la parola di Dio sia annunziata ai fedeli che non usufruiscono sufficientemente dell'ordinaria cura pastorale ed anche ai non credenti ( cfr. can. 771 ).

3. Catechesi:

compete al Vescovo diocesano, attenendosi alle prescrizioni della Sede Apostolica, dettare norme in materia catechetica ( cfr. can. 775 §1 ), secondo diverse modalità adeguate ai bisogni dei fedeli ( cfr. can. 777 e can. 1064 ), disponendo anche su ciò che riguarda la retta formazione dei catechisti ( cfr. can. 780 ).

4. Attività missionaria:

spetta al Vescovo diocesano la promozione, in diocesi, dell'attività missionaria della Chiesa ( cfr. can. 782 §2 ) e, se la diocesi si trova in territori di missione, la direzione e il coordinamento dell'azione missionaria ( cfr. can. 790 ).

5. Educazione cattolica:

al Vescovo diocesano compete, osservate le eventuali disposizioni dettate in merito dalla Conferenza Episcopale, regolare ciò che attiene all'istruzione e all'educazione religiosa cattolica, impartite in qualunque scuola o trasmesse mediante i mezzi di comunicazione sociale ( cfr. can. 804 §1 ).76

A lui concerne pure l'ordinamento generale delle scuole cattoliche e la vigilanza affinché esse mantengano sempre la loro identità ( cfr. can. 806 ).

6. Strumenti di comunicazione sociale:

è dovere dei Vescovi vigilare circa le pubblicazioni e l'uso degli strumenti di comunicazione sociale ( cfr. can. 823 ).

II. Circa l'esercizio del "munus sanctificandi"

I Vescovi sono "i moderatori, i promotori e responsabili di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata".77

Al Vescovo diocesano compete, tenute presenti le disposizioni dell'autorità suprema della Chiesa, dettare norme in materia liturgica per la sua diocesi, alle quali tutti sono tenuti.78

Il Codice di Diritto Canonico affida poi alla potestà normativa del Vescovo alcuni compiti particolari:

regolare ciò che attiene alla partecipazione dei fedeli non ordinati nella liturgia, osservando quanto il diritto superiore abbia disposto al riguardo ( cfr. can. 230 §§2 e 3 );79

stabilire, se la Conferenza Episcopale non ha disposto in merito, i casi di "grave necessità" per l'amministrazione di alcuni sacramenti ai cristiani non cattolici ( cfr. can. 844 §§4 e 5 );

determinare le condizioni perché si possa tenere l'Eucaristia in una casa privata e portarla con sé in viaggi ( cfr. can. 935 );

laddove il numero di ministri sacri sia insufficiente, regolare l'esposizione dell'Eucaristia da parte di fedeli non ordinati ( cfr. can. 943 );

ordinare ciò che attiene alle processioni ( cfr. can. 944 §2 );

tenendo presenti i criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, determinare in quali casi si verifica la necessità dell'assoluzione collettiva ( cfr. can. 961 §2 );

dare disposizioni circa l'amministrazione comune del sacramento della Unzione degli Infermi per più malati contemporaneamente ( cfr. can. 1002 );

stabilire norme per le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero, osservando quanto prescritto dalla legislazione universale della Chiesa in merito ( cfr. can. 1248 §2 ).

III. Circa l'esercizio del "munus pascendi"

1. Circa l'organizzazione della diocesi.

Oltre ai molteplici provvedimenti di diversa natura, richiesti per l'adeguata organizzazione pastorale della diocesi, è affidato al Vescovo diocesano in particolare:

la normativa particolare circa il capitolo dei canonici ( cfr. can. 503, can. 505 e can. 510 §3 );

la costituzione del consiglio pastorale diocesano, nonché l'elaborazione dei suoi statuti ( cfr. can. 511 e can. 513 §1 );

le norme che assicurino l'assistenza pastorale della parrocchia in assenza del parroco ( cfr. can. 533 §3 );

la normativa sui libri parrocchiali ( cfr. can. 535 §1; cfr. anche can. 895, can. 1121 §1 e can. 1182 );

la decisione circa la costituzione dei consigli pastorali parrocchiali e la determinazione delle norme che li regolano ( cfr. can. 536 );

emanare le norme che reggono i consigli parrocchiali per gli affari economici ( cfr. can. 537 );

l'ulteriore determinazione dei diritti e dei doveri dei vicari parrocchiali ( cfr. can. 548 );

l'ulteriore determinazione delle facoltà dei vicari foranei ( cfr. can. 555; cfr. anche can. 553 ).

2. Circa la disciplina del clero.

Il can. 384 stabilisce che il Vescovo diocesano "abbia cura che i presbiteri adempiano debitamente gli obblighi propri del loro stato e dispongano di quei mezzi e di quelle istituzioni necessarie per alimentare la loro vita spirituale e intellettuale; curi similmente che si provveda al loro decoroso sostentamento e all'assistenza sociale, a norma del diritto".

Altri canoni determinano diversi aspetti di tali ambiti affidati alla cura episcopale:

Per ciò che riguarda l'adempimento degli obblighi dello stato clericale, si vedano i canoni:

can. 277 § 3 ( tutela del celibato );

can. 283 §1 ( durata delle assenze dalla diocesi );

can. 285 ( astensione da tutto ciò che è sconveniente allo stato clericale ).

Quanto ai mezzi per alimentare la loro vita spirituale e intellettuale, si vedano i canoni:

can. 276 §2, 4° ( assistenza ai ritiri spirituali );

can. 279 §2 ( formazione dottrinale permanente );

can. 283 §2 ( periodo di ferie ).

Circa il sostentamento e l'assistenza sociale dei chierici, si veda il can. 281.

Infine, spetta al Vescovo l'ordinamento dei rapporti e della reciproca collaborazione di tutti i chierici che lavorano in diocesi ( cfr. can. 275 §1 ).

3. Circa l'amministrazione economica della diocesi.

Nei limiti del diritto universale e particolare, il Vescovo è responsabile della disciplina circa l'intera materia dell'amministrazione dei beni ecclesiastici sottomessi alla sua potestà ( cfr. can. 1276 §2 ).

In materia economica è anche sua competenza:

imporre contributi moderati nell'ambito diocesano, osservate le condizioni canoniche ( cfr. can. 1263 );

qualora la Conferenza Episcopale non abbia disposto in merito, emanare norme sulle questue in diocesi ( cfr. can. 1262 );

stabilire, quando occorra, collette speciali in favore dei bisogni della Chiesa (cfr. can. 1265 e can. 1266 );

dettare norme circa la destinazione delle offerte versate dai fedeli in occasione delle funzioni liturgiche cosiddette "parrocchiali" e circa la remunerazione dei chierici che svolgono detto ministero ( cfr. can. 531 );

definire ulteriori condizioni per la costituzione e l'accettazione di fondazioni ( cfr. can. 1304 §2 ).

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68 Cfr. can. 35
69 Can. 381 §1
70 Cfr. can. 135 §2;
cfr. anche Istruzione sui Sinodi Diocesani, V, 4
71 Cfr. can. 392
72 Cfr. can. 391 §2
73 Cfr. Istruzione sui Sinodi Diocesani III, A, 1; III, C, 3
74 Can. 756 §2
75 Cfr. can. 386
76 Benché nell'elenco di canoni del C.I.C., accluso alla lettera del Cardinale Segretario di Stato ai Presidenti delle Conferenze Episcopali dell'8 novembre 1983, questo canone 804 appaia nella lista dei casi in cui le Conferenze non devono ma possono emanare normativa complementare, tuttavia tale normativa risulta grandemente conveniente.
Il predetto elenco, peraltro, era stato redatto a scopo indicativo, per aiutare le Conferenze Episcopali ad individuare le materie di loro competenza
77 Can. 835 §1
78 Cfr. can. 838 §§1 e 4; cfr. anche can. 841
79 Circa il servizio all'altare da parte delle donne e l'intervento del Vescovo diocesano in merito, cfr. il "responsum" del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi dell'11 luglio 1992, insieme con la nota aggiunta della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, pubblicati in AAS 86 (1994) pp. 541-542