Concilio di Nicea II

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Canone XII

Il vescovo e l'abate non devono alienare i fondi della chiesa

Se un vescovo o un abate dà una parte dei beni del vescovado o del monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è nulla, secondo il canone dei santi apostoli, che dice: "Il vescovo abbia cura di tutti i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio lo vedesse.

Non gli è permesso appropriarsene o donare ai propri parenti le cose di Dio.

Se essi sono poveri, provveda ad essi come poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i beni della chiesa".38

Se poi adducesse la scusa che la proprietà non dà alcun frutto, neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei chierici o a dei contadini.

Se poi il signore, con riprovevole astuzia comprasse la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure cosi l'acquisto sarà valido e dovrà essere restituito al vescovado o al monastero.

Il vescovo o l'abate che hanno operato in questo modo siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto non avevano raccolto.

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38 Canoni degli apostoli, 38