Concilio di Nicea II

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Canone XVIII

Le donne non dimorino negli episcopi o nei monasteri maschili

Siate irreprensibili, anche con gli estranei, dice il divino apostolo. ( 1 Cor 10,32; Col 4,5; 1 Ts 4,12 )

Che le donne dimorino negli episcopi o nei monasteri è causa di scandalo.

Se perciò un vescovo o un abate hanno acquistato una serva o una libera per un qualsiasi servizio nell'episcopio o nel monastero, questi sia ripreso.

Se persevera, sia deposto.

Se poi le donne fossero nelle proprietà di campagna e il vescovo o l'abate volessero recarsi là, in quella circostanza non sia assolutamente permesso ad una donna di compiere il suo servizio presente il vescovo o l'abate, ma se ne stia in luogo appartato, finché se ne siano andati, perché non vi sia nulla da dire.

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