Concilio di Costanza

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Sessione XII ( 29 maggio 1415 )

Qualora la sede diventasse vacante, non si dovrà eleggere il Papa senza l'espresso consenso del concilio

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, per ottenere più facilmente, più celermente, più liberamente, più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce, afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale.

Qualora si facesse il contrario, l'elezione sia ipso facto per autorità dello stesso concilio nulla e vana.

Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisco a lui come papa, sotto pena di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione.

In questo caso, anzi, siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.

Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo l'effetto del decreto.

Sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in questa causa contro il signor papa Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno, la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio.

Essa ha turbato la pace e l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a questo santo concilio.

Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio, dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa.

Con la sua vita e i suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.

Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con la debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è reso apertamente incorreggibile.

Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e temporale.

Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà e dal giuramento verso di lui.

Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.

Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento o qualche suo particolare.

Egli è condannato - e questa stessa sentenza lo condanna - a stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc., avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità della chiesa di Dio.

Il concilio poi riserva alla propria decisione di far conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.

Nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa

Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze.

Se avvenisse il contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano.

Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia, anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia della maledizione eterna.

A queste pene e ad altre contro i sospetti - se mai ve ne fossero in avvenire - si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del braccio secolare.

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