Concilio di Costanza

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Sessione XIII ( 15 giugno 1415 )

Condanna della comunione sotto le due specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa

In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucaristia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino.

E ammettono all'eucaristia anche dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa, ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come sacrilega, per ricominciare da capo.

Perciò questo concilio generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano, dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerando sacramento ( Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; 1 Cor 11,23-25 ) dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per evitare alcuni pericoli e scandali.

Con analoga o maggior ragione è stata introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici solo sotto la specie del pane.

Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue del Cristo.

Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo osservata, essa deve considerarsi come legge.

Riprovarla o cambiarla senza il consenso della chiesa non è lecito.

Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo.

E quelli che asseriscono pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo decreto.

Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni, provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.

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