Orientalium ecclesiarum

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I patriarchi orientali

7 Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici.8

Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice.9

Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

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8 Conc. Nic. I, can. 6;
Costantinop. I, can. 2 e 3;
Calced., can. 28;
Calced., can. 9;
Costantinop. IV, can. 17;
Costantinop. IV, can. 21;
Lateran. IV, can. 5;
Lateran. IV, can. 30;
Fiorent., Decr. pro Graecis
9 Conc. Nic. I, can. 6;
Costantinop. I, can. 3;
Costantinop. IV, can. 17;
Pio XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 1, 11