Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se si possa istituire un ordine religioso per predicare o per ascoltare le confessioni

C. impugn., c. 4

Pare che non si possa istituire un ordine religioso per predicare o per ascoltare le confessioni.

Infatti:

1. Nel Decreto [ di Graz. 2,7,7,45 ] si legge: « La vita dei monaci indica col nome stesso sottomissione e tirocinio, non già insegnamento, presidenza o guida degli altri »; e lo stesso si dica degli altri religiosi.

Ora, predicare e confessare è guidare o istruire gli altri.

Quindi non si può istituire un ordine religioso per queste incombenze.

2. Il fine che un ordine religioso si propone deve essere sommamente appropriato alla vita religiosa, come si è notato [ a. 1 ].

Ma le funzioni suddette non sono proprie dei religiosi, bensì dei prelati.

Quindi non si può istituire un ordine religioso per tali funzioni.

In contrario:

L'abate Nesteros [ Coll. Patrum 14,4 ], parlando delle diverse forme di vita religiosa, affermava: « Alcuni col preferire la cura degli infermi, altri applicandosi alla protezione dei miseri e degli oppressi, altri consacrandosi all'insegnamento o all'elemosina a favore dei poveri, fiorirono per la loro carità e pietà fra gli uomini più grandi ».

Come quindi si può istituire un ordine religioso per la cura degli infermi, così lo si può anche istituire per insegnare al popolo con la predicazione, e per altre opere del genere.

Dimostrazione:

Come si è già visto [ a. 2 ], è una cosa buona istituire degli ordini religiosi per le opere della vita attiva, in quanto queste sono ordinate al bene del prossimo e alla conservazione del culto di Dio.

Ora, il bene del prossimo si procura più con le opere che servono alla salvezza spirituale dell'anima che con quelle ordinate a soccorrere le necessità del corpo, essendo i beni spirituali superiori a quelli corporali: sopra [ q. 32, a. 3 ] infatti abbiamo detto che l'elemosina spirituale è superiore a quella materiale.

Inoltre ciò è più connesso con l'onore di Dio, al quale « nessun sacrificio è più accetto che lo zelo delle anime », come dice S. Gregorio [ In Ez hom. 12 ].

Infine è una cosa più eccellente difendere i fedeli dagli errori degli eretici e dalle tentazioni diaboliche con le armi spirituali piuttosto che custodire il popolo fedele con le armi corporali.

Perciò è sommamente conveniente istituire una religione per predicare, e per le altre opere riguardanti la salvezza delle anime.

Analisi delle obiezioni:

1. Chi agisce in virtù di un altro opera in qualità di strumento.

Infatti il ministro è come « uno strumento animato », secondo il Filosofo [ Polit. 1,2 ].

Perciò predicare o compiere altri ministeri con l'autorizzazione dei vescovi non passa i limiti del « tirocinio », o della « sottomissione », che sono propri del religioso.

2. Come gli ordini militari non vengono istituiti per fare la guerra di propria autorità, ma con l'autorità dei principi o della Chiesa, che sono in ciò competenti, così anche gli ordini religiosi istituiti per predicare e per ascoltare le confessioni non pretendono di farlo con la propria autorità, ma con l'autorità dei prelati superiori e inferiori, che ne sono incaricati d'ufficio.

Perciò è proprio di questi religiosi aiutare i prelati in tale ministero.

3. A tali religiosi i vescovi non concedono che chiunque possa predicare o ascoltare le confessioni indifferentemente, ma secondo il criterio di coloro che presiedono a queste religioni; oppure secondo le restrizioni imposte dai vescovi stessi.

4. Il popolo fedele non è tenuto a prestare il sostentamento per dovere di giustizia se non ai prelati ordinari, i quali ricevono per questo le decime, le offerte dei fedeli e le altre rendite ecclesiastiche.

Se dunque ci sono alcuni che offrono ai fedeli i suddetti ministeri gratuitamente senza esigere da essi il sostentamento, i fedeli non sono gravati per questo: poiché possono liberamente ricompensare con un aiuto materiale, al quale pur non essendo tenuti da un dovere di giustizia, sono tuttavia obbligati per un dovere di carità; però non in modo « da sollevare gli altri mettendo in ristrettezza se stessi », come direbbe S. Paolo [ 2 Cor 8,13 ].

- Se però non si trovasse nessuno che offre gratuitamente questi ministeri, allora i prelati ordinari, qualora non bastassero da soli, sarebbero obbligati a cercare dei collaboratori idonei, ai quali essi stessi dovrebbero provvedere il sostentamento.

5. Non solo i parroci, ma tutti i chierici di ordine inferiore che aiutano i vescovi nel loro ufficio occupano il posto dei settantadue discepoli.

Nel Vangelo infatti non si legge che il Signore assegnò ai settantadue discepoli delle parrocchie, ma piuttosto che « li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi ».

Ora, fu opportuno che oltre ai prelati ordinari venissero assunti per tali ministeri anche degli altri: sia a motivo del numero dei fedeli, sia per la obiezioni di trovare delle persone sufficienti per ogni gruppo.

Come anche gli ordini militari nacquero per la mancanza di principi secolari capaci di resistere agli infedeli in certe terre.

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