Supplemento alla III parte

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Articolo 5 - Se al marito fosse lecito riprendere la moglie che aveva ripudiato

Pare che al marito fosse lecito riprendere la moglie che aveva ripudiato.

Infatti:

1. È lecito riparare il male fatto.

Ora, ripudiare la moglie era un male.

Quindi era lecito riparare questo male riprendendo con sé la propria moglie.

2. È sempre permesso perdonare a chi pecca, essendo questo un precetto morale che è valido sotto qualsiasi legge.

Ora il marito, riprendendo la ripudiata, non faceva che perdonare la moglie colpevole.

Quindi ciò era lecito.

3. Nel Deuteronomio [ Dt 24,4 ] si porta come motivo dell'impossibilità di riprenderla il fatto che essa « è contaminata ».

Ma la ripudiata non si contaminava che risposandosi con un altro.

Quindi almeno prima che si risposasse era lecito riprenderla.

In contrario:

Nel Deuteronomio [ Dt 24,4 ] si legge che « il primo marito non può riprenderla ».

Dimostrazione:

Nella legge riguardante il libello del ripudio [ Dt 24,1ss ] due cose erano permesse: rimandare la moglie e far risposare la ripudiata, e due cose erano comandate: la compilazione del libello di ripudio e la proibizione al marito che la ripudiava di riprendere la moglie.

Ora quest'ultima disposizione, secondo i sostenitori della prima opinione [ cf. a. 4 ], sarebbe stata data per punire la donna che si risposava con un altro, contaminandosi con tale peccato.

Invece secondo gli altri sarebbe stata data perché il marito non ripudiasse con facilità la moglie, che poi non avrebbe più potuto ricuperare.

Analisi delle obiezioni:

1. La proibizione di riprendere di nuovo la moglie ripudiata, come appare evidente dalle spiegazioni date [ nel corpo ], era ordinata a impedire il male che si commetteva ripudiando la moglie.

Per questo dunque ciò fu ordinato da Dio.

2. Fu sempre lecito perdonare chi pecca per quanto riguarda il rancore del cuore, ma non per quanto riguarda il castigo inflitto da Dio.

3. In proposito ci sono due opinioni.

Alcuni dicono che era lecita la riconciliazione con la ripudiata, a meno che questa non si fosse sposata con un altro.

Allora infatti, per l'adulterio a cui si era volontariamente abbandonata, la donna veniva punita con la proibizione di tornare dal primo marito.

Siccome però la proibizione della legge è universale, altri dicono che anche prima di risposarsi con un altro la donna non poteva più tornare dal marito che l'aveva ripudiata: poiché la contaminazione di cui si parla non è quella della colpa, come si è visto sopra [ a. 4, ad 5 ].

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