Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se alla moglie ripudiata fosse lecito risposarsi con un altro

Pare che alla donna ripudiata fosse lecito risposarsi con un altro.

Infatti:

1. Nel ripudio l'iniquità del marito superava quella della moglie ripudiata.

Ora, il marito poteva risposarsi senza peccato.

Quindi poteva farlo senza peccato anche la donna ripudiata.

2. S. Agostino [ Contra Faustum 22,47 ] a proposito della poligamia afferma che « non era peccato quando era una consuetudine ».

Ma al tempo dell'antica legge era una consuetudine che la moglie ripudiata sposasse un altro uomo, come risulta da quel passo del Deuteronomio [ Dt 24,2 ]: « E se ella, uscita dalla casa di lui si sposa con un altro », ecc.

Perciò essa non peccava unendosi con un altro uomo.

3. Il Signore nel Vangelo [ Mt 5,20ss ] dimostra che la giustizia del nuovo Testamento è superiore a quella dell'antico.

E tra gli elementi di tale superiorità adduce il fatto che la donna ripudiata non può sposare un altro uomo [ Mt 5,32 ].

Quindi nell'antica legge ciò era lecito.

In contrario:

1. Nel Vangelo [ Mt 5,32; Mt 19,9 ] si legge: « Chi sposa la ripudiata commette adulterio ».

Ora, l'adulterio non fu mai lecito sotto l'antica legge.

Quindi neppure era lecito alla moglie ripudiata risposarsi.

2. Nel Deuteronomio [ Dt 24,4 ] è detto che la donna ripudiata che passava a seconde nozze « era contaminata e in abominazione agli occhi di Dio ».

Essa quindi commetteva peccato passando ad altre nozze.

Dimostrazione:

Secondo la prima opinione [ cf. a. prec. ] la moglie ripudiata che passava ad altre nozze commetteva peccato: poiché il primo matrimonio non era sciolto.

Infatti, come dice S. Paolo [ Rm 7,2 ], « una donna, finché vive suo marito, è legata alla legge del marito »; e d'altra parte non poteva avere simultaneamente due mariti.

- Invece secondo l'altra opinione come era lecito al marito, per una dispensa da parte di Dio, ripudiare la moglie, così era lecito alla moglie risposarsi con un altro.

Poiché a motivo di quella dispensa l'inseparabilità del matrimonio veniva eliminata.

Le parole dell'Apostolo invece vanno intese nell'ipotesi che tale indissolubilità sussista.

Analisi delle obiezioni:

Passiamo ora a rispondere alle due serie di argomenti.

1. All'uomo era permesso di avere più mogli per una dispensa da parte di Dio [ q. 65, a. 2 ].

Quindi anche se il matrimonio non era sciolto, dopo il ripudio della prima moglie egli poteva prenderne una seconda.

Invece alla donna non fu mai lecito avere più mariti.

Perciò il confronto non regge.

2. In quel testo di S. Agostino il termine mos non è preso nel senso di consuetudine, ma in quello di atto onesto, cioè nel senso che ha tale parola nel termine morigerato, oppure quando si parla di filosofia morale.

3. Il Signore [ Mt 5 ] dimostra che la nuova legge è superiore all'antica per l'aggiunta di consigli non solo in quelle cose che la legge antica considerava lecite, bensì anche in quelle che già nell'antica legge erano illecite, ma che molti consideravano lecite per una falsa interpretazione dei precetti: come a proposito dell'odio dei nemici [ Mt 5,43ss ].

E lo stesso si dica per il ripudio.

4. [ S. c. 1 ]. Quelle parole del Signore valgono per il tempo della nuova legge, in cui quella concessione è stata ritirata.

E sempre in questo senso vanno intese le parole del Crisostomo [ Op. imp. in Mt hom. 12 ], il quale afferma che « chi ripudia la moglie, secondo la legge commette quattro iniquità: perché di fronte a Dio è omicida », avendo egli il proposito di uccidere la moglie qualora non potesse ripudiarla; « perché la rimanda senza che essa abbia commesso adulterio », unico caso in cui la legge evangelica permette la separazione; « perché la rende adultera; perché rende adultero chi la sposa ».

5. [ S. c. 2 ]. Una Glossa interlineare a quell'espressione: « contaminata e abominevole » fa seguire il commento: « a giudizio cioè di colui che prima l'aveva ripudiata come contaminata ».

Quindi non è detto che sia contaminata in senso assoluto.

Oppure essa viene detta contaminata nel senso in cui era considerato immondo chi toccava un morto [ Nm 19,11ss ] o un lebbroso: non già per l'immondezza di una colpa, ma per una certa immondezza o irregolarità legale.

Per cui al sacerdote non era lecito sposare una vedova o una ripudiata [ Lv 21,14 ].

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