Summa Teologica - II-II

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Articolo 6 - Se lo stupro debba essere considerato una specie determinata della lussuria

Supra, a. 1; In 4 Sent., d. 41, a. 4, sol. 1, 2; De Malo, q. 15, a. 3

Pare che lo stupro non debba essere considerato una specie determinata della lussuria.

Infatti:

1. Lo stupro implica « l'illecita deflorazione di una vergine », come dice il Decreto [ di Graz. 2,36,1 ].

Ma ciò può avvenire tra due persone libere, il che rientra nella fornicazione.

Quindi lo stupro non va considerato una specie della lussuria distinta dalla fornicazione.

2. S. Ambrogio [ De Abraham. 1,4 ] ammonisce: « Nessuno si illuda di sfuggire alle leggi umane: ogni stupro è un adulterio ».

Ma se due specie sono distinte, l'una non può rientrare nell'altra.

Siccome quindi l'adulterio è una specie della lussuria, è chiaro che non può esserlo lo stupro.

3. Fare ingiuria a qualcuno rientra più nell'ingiustizia che nella lussuria.

Ma chi commette uno stupro fa ingiuria a un altro, cioè al padre della ragazza, il quale può « ad arbitrio condonare l'ingiuria » [ Decr., l. cit. ] o muovere causa contro il seduttore.

Quindi lo stupro non va posto tra le specie della lussuria.

In contrario:

Propriamente lo stupro consiste nell'atto venereo che deflora una vergine.

Ora, poiché la lussuria riguarda propriamente i piaceri venerei, è chiaro che lo stupro è una specie della lussuria.

Dimostrazione:

Quando nella materia di un vizio si riscontra una speciale deformità, è necessario riconoscere una specie determinata di quel vizio.

Ora, la lussuria è un peccato riguardante l'atto venereo, come sopra [ q. 153, a. 1 ] si è detto.

D'altra parte la deflorazione di una vergine che è sotto la tutela dei genitori presenta una speciale deformità.

Sia dalla parte della ragazza la quale, essendo stata violata senza alcun contratto matrimoniale precedente, viene ridotta all'impossibilità di contrarre un matrimonio legittimo e viene posta sulla via del meretricio, dal quale prima era trattenuta per il timore di perdere il segno della verginità.

Sia ancora dalla parte del padre che l'ha in custodia, secondo le parole della Scrittura [ Sir 42,11 ]: « Su una figlia indocile rafforza la vigilanza, perché non ti renda scherno dei nemici ».

È quindi evidente che lo stupro, il quale implica l'illecita deflorazione di vergini soggette alla cura dei genitori, è una specie determinata della lussuria.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene una vergine sia libera dal vincolo del matrimonio, non è tuttavia libera dall'autorità paterna.

Inoltre essa ha uno speciale impedimento al rapporto sessuale peccaminoso nel segno della verginità, il quale non deve essere infranto che dal matrimonio.

Perciò lo stupro non è una semplice fornicazione, quale è invece il rapporto sessuale « con le meretrici », cioè con donne già violate; come risulta evidente dalla Glossa [ interlin. ] su quel testo di S. Paolo [ 2 Cor 12,21 ]: « Che non si sono convertiti dalle impurità e dalla fornicazione », ecc.

2. In quel testo S. Ambrogio usa il termine stupro per un qualsiasi peccato di lussuria.

Infatti chiama stupro il rapporto di uno sposato con qualsiasi altra donna che non sia la moglie.

Il che è evidente dalle parole che seguono: « Non è lecito all'uomo quanto non è lecito alla donna ».

E il termine viene preso in questo senso anche in quel passo dei Numeri [ Nm 5,13 ] dove si legge: « Se l'adulterio rimane occulto, e non può essere provato con dei testimoni, poiché la donna non fu sorpresa nello stupro », ecc.

3. Nulla impedisce che un peccato diventi più grave assommandosi a un altro.

Un peccato di lussuria quindi diventa più turpe con l'aggiunta di un peccato di ingiustizia: poiché la concupiscenza che non rifugge dall'ingiustizia si rivela più disordinata.

E lo stupro implica due ingiustizie.

La prima rispetto alla vergine, che viene sedotta, anche se non viene violentata: per cui si è tenuti a riparare.

Nell'Esodo [ Es 22,16s ] infatti si legge: « Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie.

Se poi il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di danaro pari alla dote nuziale delle vergini ».

- La seconda ingiuria viene fatta invece al padre della fanciulla.

E secondo la legge anche per questo è prevista una pena.

Sta scritto infatti nel Deuteronomio [ Dt 22,28s ]: « Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata e pecca con lei e sono colti in flagrante, l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento: essa sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita ».

E questo, secondo S. Agostino [ Quaest. in Dt 34 ], « perché non sembri che l'abbia voluta oltraggiare ».

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