Catechismo della Chiesa Cattolica

Indice

IV. Il rispetto della verità

2488 Il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato.

1740

Ognuno deve conformare la propria vita al precetto evangelico dell'amore fraterno.

Questo richiede, nelle situazioni concrete, che si vagli se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda.

2489 La carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione o di comunicazione.

2284

Il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, il bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che è opportuno non sia conosciuto, oppure per usare un linguaggio discreto.

Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione rigorosa.

Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla. ( Sir 27,16; Pr 25,9-10 )

2490 Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun motivo.

1467

« Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa ».229

2491 I segreti professionali - di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità.

Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato.

2492 Ciascuno deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle persone.

2522

I responsabili della comunicazione devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del bene comune e il rispetto dei diritti particolari.

L'ingerenza dell'informazione nella vita privata di persone impegnate in un'attività politica o pubblica è da condannare nella misura in cui viola la loro intimità e la loro libertà.

Indice

229 Cod. Diritto Can. 983,1