Codice di Diritto Canonico

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Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo

( Modificato secondo Mitis iudex Dominus Iesus )

Can. 1683

Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Can. 1684

Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve:

1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda;

2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;

3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1685

Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1686

L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Can. 1687

§1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza.

Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

§2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

§3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato.

§4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

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